domenica 9 ottobre 2022

Agenzia delle Entrate: habemus circolarem!

 

Circolare Agenzia delle Entrate 33-E del 6 ottobre 2022

Agenzia delle Entrate: habemus circolarem!

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Responsabilità solidale, cessione del credito, avanzamento dei lavori e risoluzione errori: i temi della circolare 33 2022 delle Entrate

Siamo agli inizi del 1271, quando la Curia pontificia, trasferitasi a Viterbo, visse un clausi cum clave, in cui i cardinali vennero chiusi a chiave per decidere quale Papa eleggere Gregorio X. Si dovettero aspettare 1006 giorni, quasi 3 anni. Oggi, senza attendere i mille giorni, ma soltanto una ventina, si è concluso il “conclave definitivo” dell’Agenzia delle Entrate, con fumata bianca per la pubblicazione della nuova circolare n. 33/E 2022.

Prima di entrare nel merito della circolare e di scoprire le novità che essa contiene, ti suggerisco un software per la gestione della pratica Superbonus gratis per 30 giorni e una guida PDF sui bonus edilizia. Questo strumento ti consentirà di fare:

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Circolare n. 33/E

È stata pubblicata la nuova circolare di 34 pagine del Fisco contenente chiarimenti su responsabilità solidale, scadenze per unifamiliari e il modello per chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito.

Tale  circolare è strutturata in 8 paragrafi, quali:

  1. modalità di fruizione dei bonus edilizi disciplinate dal decreto rilancio;
  2. disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto dei cessionari in presenza nella violazione;
  3. paragrafo 5.3 della circolare n.23/E del 23 giugno 2022;
  4. modifica alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti”;
  5. erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
    • errore nella compilazione della comunicazione;
    • errore formale;
    • stato di avanzamento dei lavori (SAL);
    • importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante;
    • errore sostanziale;
    • remissione in bonis;
  6. rapporti tra cedente e cessionario;
  7. detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari.

Vediamo insieme le principali novità

Responsabilità solidale dolo o colpa grave

L’agenzia ha focalizzato la sua attenzione su un tema molto discusso nell’ultimo periodo, relativo alla responsabilità in solido tra cessionario e beneficiario della detrazione.

In particolare, la nuova norma (decreto aiuti bis) prevede la responsabilità in solido solo in caso di dolo o colpa grave.

La responsabilità di dolo o colpa grave fanno capo al dlgs 472/1997, e ai chiarimenti già forniti in passato con la circolare 180/1998 i quali recano disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, quali:

  • colpa dolosa: “la violazione attua con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta diretta ad ostacolare l’attività amministrativa” quando esiste la volontà diretta dell’autore di effettuare un evasione;
  • colpa grave: “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e , di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.

Il Fisco descrive alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e colpa grave:

  • il dolo, sussiste quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, o quando il carattere fittizio del credito è manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, ma procede comunque all’acquisizione, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, come, ad esempio se l’acquisto dei crediti è eseguito in assenza della documentazione richiesta o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.

Cessione del credito

Inoltre, per i soggetti presenti all’art. 3 del dl 231/2007 (banche, poste italiane, società di risparmio, ecc.) concorrono nel rischio di colpa grave o dolo nel momento in cui procedono all’acquisto del credito nonostante vadano in violazione con l’art. 122-bis del decreto rilancio e si procede con l’acquisto del credito nonostante:

  • art. 35 del dlgs 231/2007: quando l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto si sospetta di operazioni fraudolenti;
  • art. 42 del dlgs 231/2007: il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi del suddetto articolo.

Al fine di limitare la responsabilità in solido del cessionario all’ipotesi di dolo o colpa grave con riferimento all’121 del decreto rilancio sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, dalle asseverazioni e delle attestazioni al comma 1 del medesimo articolo, il cedente acquisisce ora per allora la documentazione sul visto di conformità e le asseverazioni,

a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore

Affinché  la responsabilità di chi compra crediti sia limitata a questi, è necessario che si acquisiscano anche ex post (“ora per allora”) il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, quali:

  • ab origine: per questi lavori è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della documentazione per poter applicare cessione del credito o sconto in fattura;
  • altri bonus, con l’introduzione dell’obbligo del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previste dal comma 1-ter art.121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12 novembre 2021).

Per i bonus edilizi diversi da Superbonus, che erano stati introdotti prima della previsione di questi obblighi documentali, l’acquisizione “ora per allora” da parte del fornitore (a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari) limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione solo in caso di dolo o colpa grave.

Cessione del credito o sconto in fattura

La circolare fornisce un quadro dettagliato in tema cessione del credito. Ricordiamo che il decreto aiuti ha modificato l’articolo 121 del decreto rilancio, prevedendo la facoltà per le banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare sempre la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’art. 6, comma 2-quiquines, del dlgs 58/1998 (a tal proposito ti consiglio un articolo sull’identikit del beneficiario). con cui abbiamo stipulato un contratto di conto corrente, anche se non p stato esaurito il numero delle possibili cessioni, senza la facoltà di ulteriore cessione.

Oggi le nuove disposizione del decreto aiuti, dove l’art. 57 è stato abrogato dalla legge 4 agosto 2022 contenete le nuove disposizioni in merito alla cessione del credito o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022 8data di entrata in vigore del della legge di conversione del decreto aiuti). Pertanto si evince che anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto inviata antecedente al primo maggio 2022, viene consentita alle banche o società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Con l’eccezione che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.

infine viene precisato che il correntista che acquista il credito non è tenuto ad effettuare ex novo l’istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, con condizioni che al momento dell’acquisto dei credito la banca consegni al cessionario tutta la documentazione idonea.

Modello per la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti

L’agenzia delle entrate in merito all’art 121 del dl 34/2020 allega alla circolare un modulo per effettuare la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti.

Tale richiesta deve essere l’istanza deve essere sottoscritta, firmata digitalmente inviata per mezzo PEC all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Nel caso in cui si trattasse di interventi eseguiti sulle parti comune condominiali, la richiesta di annullamento dovrà essere sottoscritta dall’amministratore del condominio oppure, in mancanza dal condominio incaricato.

Per ogni cessionario occorre indicare i dati dei crediti che sono stati accettati per errore.

In particolare è necessario riportare, per ogni rata annuale in cui è stata suddivisa la detrazione ceduta:

  • il codice fiscale del cedente (titolare della detrazione – in caso di condominio, indicare il codice
    fiscale del condomino titolare della detrazione e non il codice fiscale del condominio o dell’amministratore);
  • il codice fiscale del cessionario/fornitore;
  • il codice tributo del credito ceduto;
  • l’anno a cui si riferisce la rata;
  • l’importo della rata.

Tali informazioni possono essere consultate, dal cessionario/fornitore e da ciascun soggetto cedente titolare della detrazione, nell’area autenticata dell’Agenzia delle entrate al percorso SERVIZI – AGEVOLAZIONI – PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI – LISTA MOVIMENTI.

ATTENZIONE: Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. Nel caso in cui i campi disponibili non fossero sufficienti per indicare tutte le informazioni necessarie, è possibile compilare diverse pagine da numerare progressivamente in alto a destra.

Di seguito ti allego la circolare n.33/E dell’Agenzia delle Entrate

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