Durante un’interrogazione parlamentare vengono forniti chiarimenti su barriere architettoniche, unità non residenziali, massimali e pertinenze
Nella seduta della VI Commissione Finanze della Camera del 23 aprile 2021 sono stati posti al Ministero dell’Economia una serie di quesiti sul Superbonus 110.
A rispondere è stato, il 29 aprile, il sottosegretario al MEF.
I quesiti posti al MEF
Gli interpellanti chiedono al Ministero se:
- sia confermata la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; quale sia la circostanza del dato anagrafico dei sessantacinquenni in riferimento al momento di effettuazione dei lavori; quale sia il limite di spesa da considerare per questa fattispecie; se si debba intendere disapplicato per questa fattispecie il comma 3 del citato articolo 119 che richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e il relativo massimale di spesa, se siano da considerare, ai fini dell’articolo 1, comma 66, lettera n), della citata legge di bilancio per il 2021, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale;
- se sia corretta l’interpretazione secondo la quale sarebbe possibile addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio.
Barriere architettoniche
Per quanto concerne la prima richiesta il MEF chiarisce che, come chiarito con la Guida Superbonus 110%, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del DL n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013, a tali detrazioni si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro.
Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni, sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio.
Infatti, come ribadito con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
Il medesimo principio è applicabile anche ai fini del Superbonus, stante l’esplicito richiamo nell’articolo 119, del DL n. 34/2020, agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.
Il Ministero della transizione ecologica poi, nel concordare sul fatto che anche per detti interventi sia applicabile l’opzione dello sconto in fattura e cessione del credito, evidenzia che i cennati interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere, in quanto facenti parte degli interventi trainati, sottendono alla condizione del doppio passaggio di classe energetica.
Unità non residenziali
In merito alla seconda richiesta si fa presente che l’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge n. 178 del 2020, richiamato dagli interroganti, ha modificato il comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del decreto n. 34/2020, inserendo, tra i soggetti beneficiari del Superbonus, anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
In sostanza, a seguito della modifica sopra indicata, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.
Si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la Legge di bilancio 2021.
Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.
Con riferimento, invece, alla determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus, nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020, n. 30/E (quesito 4.4.4), è stato precisato che:
conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.
Condomini con minor numero di proprietari
Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio, si fa presente che, con la circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, è stato chiarito che:
nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in finzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.
Nel caso, ad esempio, in cui in un edificio in condominio, composto da 5 unità immobiliari, siano realizzati interventi di isolamento termico delle superfici opache, per il quale il limite di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (200.000 euro), ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro.