mercoledì 21 aprile 2021

 

Aumento del prezzo dei materiali: l’allarme di ANCE ed i moduli per rinegoziare i contratti

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L’ANCE evidenzia l’aumento straordinario del prezzo dei materiali (ad esempio +130% dell’acciaio) e redige dei moduli per l’eventuale rinegoziazione dei contratti con le stazioni appaltanti

Per l’associazione dei costruttori infatti:

Il caro materiali non è più sostenibile per le imprese.

Con un aumento del 130% dell’acciaio, del 40% dei polietileni, del 17% del rame e del 34% del petrolio e, di conseguenza, anche la difficoltà di approvvigionamento, tanti cantieri pubblici e privati rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni economiche e sociali.

Per questo l’ANCE ha scritto ai Ministri competenti (MIMS, MEF e MISE) e all’ANAC chiedendo con forza “un intervento normativo urgente attraverso il quale riconoscere alle imprese gli incrementi straordinari di prezzo intervenuti.

Al contempo, la difficile situazione in atto è stata evidenziata anche alle primarie stazioni appaltanti di rilievo nazionale (ANAS, RFI).

L’aumento dei prezzi nel Codice Appalti

L’attuale Codice degli Appalti non prevede, secondo l’ANCE, “adeguati meccanismi di revisione prezzi. In tale contesto, quindi, i contratti non risultano più economicamente sostenibili, con il conseguente rischio di un blocco generalizzato degli appalti, nonostante gli sforzi messi in campo dalle imprese per far fronte agli impegni assunti”.

Aggiungono inoltre i costruttori: “Questi rincari eccezionali rischiano di frenare gli interventi già in corso e di mettere a rischio quelli previsti dal Recovery Plan”.

L’aumento dei prezzi dei materiali a causa della pandemia

A partire dagli ultimi mesi dello scorso anno si sono registrati significativi incrementi nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione, la cui entità sta determinando enormi difficoltà alle imprese appaltatrici, già gravate da ingenti sofferenze finanziarie e patrimoniali dovute all’evento pandemico in atto.

Si tratta, infatti, di incrementi straordinari, che vanno ben oltre l’alea contrattuale (travalicando le normali fluttuazioni del mercato) che rischiano di compromettere la regolare esecuzione degli appalti in corso.

In particolare risulta preoccupante l’aumento del prezzo:

  • dell’acciaio, che tra novembre 2020 e febbraio 2021, ha registrato un aumento eccezionale pari a circa il +130% (elaborazione Ance su dati Meps – prezzo base del “ferro – acciaio tondo per cemento armato”);
  • di materiali  di primaria importanza per l’edilizia, come i polietileni, che nello stesso periodo hanno mostrato incrementi superiori al +40%;
  • del rame +17%;
  • del petrolio +34% (Fonte Prometeia).

I dati, secondo le stime dell’ANCE, sono in continua evoluzione ed il trend sembra destinato ad aumentare per i prossimi mesi.

I modelli per rinegoziare i rapporti con le stazioni appaltanti

Nell’attesa di una soluzione normativa alla questione, al fine di fornire un primo supporto anche in questa fase, sono stati messi a punto dall’ANCE alcuni “fac-simili” di istanze che le imprese possono utilizzare nei rapporti con le stazioni appaltanti.

Si tratta, in particolare di:

  • una bozza di “istanza di modifica delle condizioni economiche del contratto”, da utilizzare nell’ipotesi in cui, nel contratto di appalto, non vi sia alcuna clausola che consenta il riequilibrio economico del contratto, oppure, laddove prevista, non sia comunque idonea ad un completo ristoro per l’impresa (All. 1);
  • una bozza di “istanza di attivazione della clausola revisionale ex art. 106, comma 1, lettera a) del Codice 50, da utilizzare laddove il contratto contenga tale meccanismo compensativo e questo sia eventualmente idoneo a compensare i rincari (All. 2);
  • una bozza di “riserva”, da iscrivere – ove ritenuto opportuno – nel primo atto contabile utile (All. 3).

Naturalmente, si tratta di “fac-simili”; pertanto, in caso di utilizzo, le imprese dovranno apportare agli stessi  tutte le opportune modifiche e/o integrazioni del caso, al fine di adattarli alle specifiche situazioni contrattuali in essere.

Inoltre, resta fermo che, al di là dei rincari intervenuti, il riconoscimento della compensazione implicherà la dimostrazione, da parte dell’impresa richiedente, di averli effettivamente sostenuti, attraverso l’esibizione di idonea documentazione a comprova.

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