Bonus facciate: sono agevolabili gli immobili patrimonio e gli interventi aggiuntivi?
Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circa il bonus facciate: anche gli immobili strumentali/patrimonio dell’impresa danno diritto all’agevolazione; a chiarirlo la risposta all’interpello n. 517 del 2 novembre 2020.
Ulteriori chiarimenti circa l’isolamento a cappotto e gli interventi aggiuntivi dello “sporto della gronda” arrivano, invece, con la risposta all’interpello n. 520 del 3 novembre 2020.
Bonus facciate
Ricordiamo innanzitutto che il bonus facciate, introdotto dall’art. 1, commi 219-224 della legge di Bilancio 2020, prevede una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi di ristrutturazione delle facciate esterne (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna), di recupero o restauro della facciata degli edifici siti nelle zone territoriali A e B indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al dm 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al dm 11 marzo 2008.
Inoltre, l’art. 121 del dl n. 34/2020, che ha introdotto il superbonus al 110%, stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono optare per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, oppure
- per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
Con provvedimento dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, sono state definite le modalità attuative.
Interpello n. 517/2020
Una società, oltre alla propria attività principale di produzione e commercio all’ingrosso e al dettaglio di alcuni prodotti, dichiara di avere anche l’attività di gestione di immobili e di aver da poco acquistato un negozio ed un appartamento.
Volendo eseguire dei lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna dei due appartamenti (di categoria A/2 e A/3), chiede all’Agenzia delle Entrate se può usufruire della detrazione prevista dall’articolo 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019, ossia il “bonus facciate” per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.
Parere delle Entrate
La circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, ha ricordato il Fisco, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla detrazione oggetto dell’interpello.
In particolare, ha chiarito che:
- sono ammessi a fruire della detrazione anche i soggetti che conseguono reddito d’impresa
- la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Alla luce di quanto espresso nella circolare, il bonus facciate deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del Tuir (ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa) questo perché la norma è finalizzata ad incentivare gli interventi edilizi che possano migliorare il decoro urbano.
Nel caso in esame, l’Agenzia conclude che la società istante possa beneficiare dell’agevolazione anche con riferimento agli immobili patrimonio, per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.
Interpello n. 520/2020
Nel quesito 520/2020, l’istante dichiara di essere l’unico proprietario di un edificio composto da due unità immobiliari su cui intende effettuare un intervento di isolamento “a cappotto” su tutti i prospetti dell’edificio e sullo sporto di gronda, al fine di evitare il ponte termico tra parete e copertura.
Sono intoltre previsti ulteriori interventi, quali:
- lo spostamento dei pluviali;
- la sostituzione dei davanzali;
- la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni;
- lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda;
- la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.
Pertanto, l’istante chiede se anche le spese relative a suddetti interventi aggiuntivi rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione.
Parere delle Entrate
Sempre in riferimento alla circolare n. 2/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.
Nel caso in esame, quindi, con riferimento all’intervento di isolamento “a cappotto”, sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio e per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda”, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonchè per i lavori aggiuntivi indicati dall’istante, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.
Agenzia Farini
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