Comuni: altri 500 milioni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile
Ri-finanziati tutti i Comuni italiani per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento delle barriere architettonichePubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 289, del 20 novembre, il decreto del Ministero dell’Interno con il quale sono stati attribuiti ai Comuni, per l’anno 2021, contributi aggiuntivi pari a 497.220.000 euro.
Tali finanziamenti, che interessano tutti i Comuni italiani, erano previsti dalla legge di Bilancio 2020 e fanno seguito a quelli stanziati con il decreto ministeriale del 14 gennaio 2020.
I fondi per i Comuni previsti dalla legge di Bilancio 2020
In applicazione del comma 29-bis, dell’art. 1, della legge di bilancio 2020, sono assegnati contributi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, sia per ampliamenti di opere già finanziate.
Viene così prevista, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni di massimo 500 milioni di euro annui.
I fondi riguardano interventi di:
- efficientamento energetico (compresi interventi per l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà e di edilizia residenziale pubblica, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi in materia di mobilità, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale abbattimento di barriere architettoniche).
I contributi sono erogati ai Comuni beneficiari in:
- una prima quota, pari al 50%, che verrà stanziata previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori, previsto entro il 15 settembre 2021, pena la revoca totale o parziale dell’assegnazione;
- una seconda quota, pari al restante 50% che verrà erogata soltanto in seguito alla trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Entità del contributo
I contributi sono attribuiti per fascia di popolazione, così come stabilito dagli allegati da A) a G) al decreto del gennaio 2020.
Gli allegati prevedono una suddivisione dei Comuni in 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018:
- 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
- 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
Termini del finanziamento
Il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del dlgs n. 50/2016.
Obbligatorio per i Comuni rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione dell’amministrazione trasparente.
Previsti, infine, controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo, da parte del ministero dell’Interno in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Fonte Biblus