mercoledì 15 marzo 2017

I prezzi delle case in Italia sono inferiori rispetto al potere d'acquisto degli stipendi

I prezzi delle case in Italia sono inferiori del 2% rispetto al potere d'acquisto degli stipendi


In Italia i valori delle case dovrebbero aumentare del 2% per aggiustarsi al reale potere d'acquisto degli italiani. A dirlo è il prestigioso settimanale The Economist, che nel suo rapporto sul mercato immobiliare relativo al 2016 evidenzia come gli immobili nel nostro Paese sono svalutati del 2% in rapporto agli stipendi netti e del 7% in relazione al rapporto tra prezzo dell'affitto e prezzo dell'acquisto.

Per misurare l'equilibrio dei prezzi The Economist utilizza due fattori:

- Prince to income -Mette in relazione il prezzo di acquisto di una casa con gli stipendi medi degli italiani. Analizza quella che viene definita come accessibilità, misurata in base al reddito disponibile al netto delle tasse. In questo caso i prezzi delle case dovrebbero aumentare del 2%.

- Price to rent - Si mette in relazione il prezzo medio dell'affitto con il prezzo medio dell'acquisto. In teoria, se i due fattori sono in equilibrio il rapporto è zero. Nel caso dell'Italia, the economist indica che il rapporto è superiore del 7%. Si tratta di un valore che gli economisti usano come riferimento, ma presuppone un mercato che funziona in modo diverso da quello italiano, in cui la relazione tra proprietari e affittuari è decisamente sproporzionata verso i primi.



Il nostro Paese non è l'unico con proprietà svalutate. In Germania la svalutazione è del 4%, mentre in Giappone addirittura del 31%. All'estremo opposto abbiamo delle case sopravalutate soprattutto in Nuova Zelanda, Australia, Canada e Spagna.
In Italia continua la flessione dei prezzi delle case che sono diminuiti dell'1,1% nel 2016 e del 25,7 rispetto al quarto trimestre del 2007 che si considera il punto più alto della crescita dei prezzi delle case.


Fonte: Idealista
da Agenzia Farini
tel: 059/454227

giovedì 9 marzo 2017

Agevolazioni prima casa

Agevolazioni prima casa, le Entrate spiegano come
non perderle



Ok ai benefici se il contribuente vende entro 5 anni l’immobile ed entro un anno ne costruisce un altro su un suo terreno



Il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui è già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione.
Questo il chiarimento in materia di benefici “prima casa” contenuto nella risoluzione 13/E con cui l’Agenzia delle Entrate recepisce alcuni principi emersi alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione, ampliando l’ambito delle ipotesi in cui non si decade dall’agevolazione.



Agevolazione prima casa: quando permane

L’Agenzia ricorda che, come previsto dal Testo unico dell’imposta di registro, il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa, prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto, comporta la decadenza dal regime di favore e, quindi, il pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%.
Tuttavia se il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile ad uso abitativo classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire a propria abitazione principale, l'agevolazione permane.
Come precisato in precedenti documenti delle Entrate, la decadenza dal beneficio è impedita anche se il contribuente provvede all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile destinato ad abitazione principale.




Ciò vale anche se il fabbricato non sia stato ultimato, essendo sufficiente che si sia in presenza di un rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura.

Benefici prima casa: basta la costruzione di un nuovo edificio
La nuova risoluzione precisa che la decadenza dall’agevolazione è impedita anche se la costruzione del nuovo fabbricato da adibire ad abitazione principale venga effettuata su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.
In diverse pronunce, infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, in caso di vendita infra quinquennale, per evitare la decadenza dai benefici è sufficiente che, entro un anno, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, anche se il terreno su cui avviene l’edificazione fosse già di sua proprietà.
Infatti, secondo la Cassazione, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, non assume alcuna rilevanza il momento in cui è stato acquistato il terreno su cui sorge il nuovo fabbricato.



fonte “Edilportale.com”
Agenzia Farini

tel: 059/454227