lunedì 8 luglio 2013
Nuovo Appartamento in Affitto, via Formigina - Modena
dalla collaborazione con immobiliare.it nascono i videotur! cosa ne pensate?
martedì 2 luglio 2013
APE sostituisce ACE
APE sostituisce ACE
L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) va a sostituire quello di Certificazione Energetica (ACE). Il cambiamento non riguarda solo il nome ma va a modificare tutto l’articolo 6 del d.lgs. 192/ 2005.
Per chi ha già l’ACE l’obbligo di dotare l’edificio dell’APE viene meno.
L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato per gli edifici e gli appartamenti di nuova costruzione, venduti o locati. Anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative. L’APE viene rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attestano la prestazione energetica di un edificio.Per la redazione dell'attestato si dovranno applicare metodi e criteri di calcolo riguardanti le caratteristiche termiche dell'edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda, in prospettiva "Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ)".
L’APE può essere cumulativo, nel senso che può riferirsi a più unità immobiliari, purché facciano parte dello stesso edificio e solo se le unità immobiliari abbiano la medesima destinazione d’uso, siano servite dal medesimo impianto termico per il riscaldamento e, se presente, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
Oltre che per le abitazioni private anche gli edifici adibiti ad uso pubblico e di proprietà pubblica dovranno avere l’APE.
Anche l’APE come la vecchia ACE ha una validità di 10 anni e dovrà essere aggiornata in caso di modifica della classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
news da tecnocasa
mercoledì 12 giugno 2013
rinnovo degli incentivi per l’edilizia
il rinnovo degli incentivi per l’edilizia sia per le ristrutturazioni che per
la riqualificazione energetica degli edifici. E’ stato infatti pubblicato in
G.U, (N. 130 del 5 giugno) il Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013. Esso
prevede che la detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie è
prorogato fino al 31.12.2013, con la conferma di una spesa massima
agevolabile pari a 96.000 euro ma la novità inaspettata è che i
contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione edilizia nel medesimo
periodo possono fruire anche di detrazioni, sempre del 50%, per mobili
destinati all’abitazione ristrutturata. Il massimo di spesa
agevolabile, distinto dagli importi destinati ai lavori , è pari a 10.000
euro .
La detrazione Irpef/Ires del
55% per gli interventi di riqualificazione energetica invece è addirittura
aumentata al 65% , ed è ugualmente prorogata fino al 31.12.2013 per
gli immobili singoli mentre per i condomìni arriva fino al 30.06.2014. La
norma è già in vigore dal 6 giugno scorso.
Restano
escluse però le spese per la "sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
bassa entalpia" e la "sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria". Per questi impianti si può ancora usufruire del bonus del 55%
fino al prossimo 30 giugno.
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