Superbonus e fotovoltaico: beneficiario e intestatario non devono per forza coincidere!
/di Giuseppe De LucaEntrate: chi sostiene le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico può fruire del Superbonus anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE sono intestati ad altro comproprietario dell’immobile
Dall’Agenzia delle Entrate giungono nuovi chiarimenti sul Superbonus e l’installazione di impianti fotovoltaici attraverso la nuova risposta all’interpello n. 545/2022.
Il quesito sulla non coincidenza del beneficiario della detrazione con l’intestatario dell’utenza elettrica
Il contribuente istante risulta comproprietario di un’unità immobiliare residenziale. Egli ha ha effettuato, quale intervento “trainato” ai sensi del comma 5 dell’art. 119 del dl n. 34 del 2020, l’installazione di un impianto fotovoltaico, e fa presente che, come previsto dal successivo comma 7, l’energia non auto consumata in sito (ovvero non condivisa per l’auto consumo) viene ceduta in favore del gestore dei servizi energetici (GSE).
L’istante fa presente che è:
- committente dei lavori di efficientamento,
- intestatario delle fatture,
- colui che ha effettuato i pagamenti delle stesse,
mentre l’intestatario dell’utenza elettrica e del contratto con il GSE è l’altro comproprietario e unico residente nell’abitazione.
Chiarita la circostanza, l’istante chiede se, ai fini del Superbonus, sia necessario che beneficiario dell’agevolazione avendo sostenuto le spese per l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico debba essere anche intestatario dell’utenza elettrica e del contratto di cessione dell’energia in surplus al GSE.
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La risposta del Fisco: ok alla disgiunzione tra committente beneficiario Superbonus e intestatario utenza nel caso di comproprietari dell’immobile
L’Agenzia delle Entrate premette che nella circolare n. 24/E del 2020, anche nel caso dell’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.
Il successivo comma 7 del medesimo articolo 119 prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. l’energia non auto-consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del dl 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, tra l’altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.
In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
Nel caso in esame l’istante ha prodotto, con documentazione integrativa, il “contratto per il ritiro dell’energia elettrica” stipulato dal comproprietario dell’immobile con il GSE.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che, in assenza di specifiche preclusioni nella norma e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, l’istante possa fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE dell’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile.
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