domenica 10 luglio 2022

Superbonus: un credito parzialmente utilizzato può essere ripristinato?

 

Un credito da Superbonus utilizzato parzialmente in compensazione non può essere ricostituito

Superbonus: un credito parzialmente utilizzato può essere ripristinato?

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Il Fisco risponde sulla possibilità di ricostituire un credito Superbonus rimborsando quanto già utilizzato in compensazione

Interessante risulta la domanda posta da un contribuente al Fisco in merito al ripensamento sulle scelte operate e relative all’utilizzazione di un credito da Superbonus.

Prestiamo, quindi, attenzione a ciò che ha da dirci in merito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 358/2022.

Ripensamenti: voler ricostituire un credito rimborsando quanto utilizzato parzialmente in compensazione. È possibile?

L’istante espone di avere diritto ad un credito d’imposta da Superbonus, (non è specificato in istanza, ma si può ipotizzare a seguito di “sconto in fattura o “cessione del credito” di cui al medesimo articolo 121) e di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022, tramite il codice tributo 6921 (istituito con risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020).

Poiché gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il credito residuo (articolo 121), si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, chiede come poter ricostituire l’originario credito spettante.

Il contribuente istante, al fine di ripristinare il valore originario del credito d’imposta, già parzialmente compensato con il modello F24, domanda se può riversare la quota compensata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921) utilizzato all’atto della sua compensazione.

Una volta ripristinato l’ammontare originario, l’istante potrebbe, a suo parere, concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione del credito.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate: no ripensamenti, il riversamento è consentito solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto

Il Fisco premette che con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, è stato istituito il codice tributo 6921 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da cessioni e sconti del Superbonus, disposti dall’articolo 121 del decreto Rilancio, prevedendo che, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Detto questo, l’Agenzia chiarisce che la soluzione prospettata dal contribuente di ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario, non è contemplata dalle disposizioni sopra citate, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.

Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l’impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l’Agenzia delle Entrate non può interferire).

Al caso prospettato, infatti, non si applica quanto disposto dal comma 1-quater del citato articolo 121 (introdotto dall’articolo 28 del dl 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), secondo cui:

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7 […].

Dette disposizioni, infatti, per espressa previsione dell’ultimo periodo dello stesso comma 1-quater, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

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