domenica 9 ottobre 2022

Agenzia delle Entrate: habemus circolarem!

 

Circolare Agenzia delle Entrate 33-E del 6 ottobre 2022

Agenzia delle Entrate: habemus circolarem!

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Responsabilità solidale, cessione del credito, avanzamento dei lavori e risoluzione errori: i temi della circolare 33 2022 delle Entrate

Siamo agli inizi del 1271, quando la Curia pontificia, trasferitasi a Viterbo, visse un clausi cum clave, in cui i cardinali vennero chiusi a chiave per decidere quale Papa eleggere Gregorio X. Si dovettero aspettare 1006 giorni, quasi 3 anni. Oggi, senza attendere i mille giorni, ma soltanto una ventina, si è concluso il “conclave definitivo” dell’Agenzia delle Entrate, con fumata bianca per la pubblicazione della nuova circolare n. 33/E 2022.

Prima di entrare nel merito della circolare e di scoprire le novità che essa contiene, ti suggerisco un software per la gestione della pratica Superbonus gratis per 30 giorni e una guida PDF sui bonus edilizia. Questo strumento ti consentirà di fare:

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Circolare n. 33/E

È stata pubblicata la nuova circolare di 34 pagine del Fisco contenente chiarimenti su responsabilità solidale, scadenze per unifamiliari e il modello per chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito.

Tale  circolare è strutturata in 8 paragrafi, quali:

  1. modalità di fruizione dei bonus edilizi disciplinate dal decreto rilancio;
  2. disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto dei cessionari in presenza nella violazione;
  3. paragrafo 5.3 della circolare n.23/E del 23 giugno 2022;
  4. modifica alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti”;
  5. erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
    • errore nella compilazione della comunicazione;
    • errore formale;
    • stato di avanzamento dei lavori (SAL);
    • importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante;
    • errore sostanziale;
    • remissione in bonis;
  6. rapporti tra cedente e cessionario;
  7. detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari.

Vediamo insieme le principali novità

Responsabilità solidale dolo o colpa grave

L’agenzia ha focalizzato la sua attenzione su un tema molto discusso nell’ultimo periodo, relativo alla responsabilità in solido tra cessionario e beneficiario della detrazione.

In particolare, la nuova norma (decreto aiuti bis) prevede la responsabilità in solido solo in caso di dolo o colpa grave.

La responsabilità di dolo o colpa grave fanno capo al dlgs 472/1997, e ai chiarimenti già forniti in passato con la circolare 180/1998 i quali recano disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, quali:

  • colpa dolosa: “la violazione attua con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta diretta ad ostacolare l’attività amministrativa” quando esiste la volontà diretta dell’autore di effettuare un evasione;
  • colpa grave: “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e , di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”.

Il Fisco descrive alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e colpa grave:

  • il dolo, sussiste quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, o quando il carattere fittizio del credito è manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, ma procede comunque all’acquisizione, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, come, ad esempio se l’acquisto dei crediti è eseguito in assenza della documentazione richiesta o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente.

Cessione del credito

Inoltre, per i soggetti presenti all’art. 3 del dl 231/2007 (banche, poste italiane, società di risparmio, ecc.) concorrono nel rischio di colpa grave o dolo nel momento in cui procedono all’acquisto del credito nonostante vadano in violazione con l’art. 122-bis del decreto rilancio e si procede con l’acquisto del credito nonostante:

  • art. 35 del dlgs 231/2007: quando l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto si sospetta di operazioni fraudolenti;
  • art. 42 del dlgs 231/2007: il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione ai sensi del suddetto articolo.

Al fine di limitare la responsabilità in solido del cessionario all’ipotesi di dolo o colpa grave con riferimento all’121 del decreto rilancio sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, dalle asseverazioni e delle attestazioni al comma 1 del medesimo articolo, il cedente acquisisce ora per allora la documentazione sul visto di conformità e le asseverazioni,

a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore

Affinché  la responsabilità di chi compra crediti sia limitata a questi, è necessario che si acquisiscano anche ex post (“ora per allora”) il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte, quali:

  • ab origine: per questi lavori è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della documentazione per poter applicare cessione del credito o sconto in fattura;
  • altri bonus, con l’introduzione dell’obbligo del visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previste dal comma 1-ter art.121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12 novembre 2021).

Per i bonus edilizi diversi da Superbonus, che erano stati introdotti prima della previsione di questi obblighi documentali, l’acquisizione “ora per allora” da parte del fornitore (a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari) limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione solo in caso di dolo o colpa grave.

Cessione del credito o sconto in fattura

La circolare fornisce un quadro dettagliato in tema cessione del credito. Ricordiamo che il decreto aiuti ha modificato l’articolo 121 del decreto rilancio, prevedendo la facoltà per le banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare sempre la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’art. 6, comma 2-quiquines, del dlgs 58/1998 (a tal proposito ti consiglio un articolo sull’identikit del beneficiario). con cui abbiamo stipulato un contratto di conto corrente, anche se non p stato esaurito il numero delle possibili cessioni, senza la facoltà di ulteriore cessione.

Oggi le nuove disposizione del decreto aiuti, dove l’art. 57 è stato abrogato dalla legge 4 agosto 2022 contenete le nuove disposizioni in merito alla cessione del credito o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022 8data di entrata in vigore del della legge di conversione del decreto aiuti). Pertanto si evince che anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto inviata antecedente al primo maggio 2022, viene consentita alle banche o società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Con l’eccezione che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.

infine viene precisato che il correntista che acquista il credito non è tenuto ad effettuare ex novo l’istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, con condizioni che al momento dell’acquisto dei credito la banca consegni al cessionario tutta la documentazione idonea.

Modello per la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti

L’agenzia delle entrate in merito all’art 121 del dl 34/2020 allega alla circolare un modulo per effettuare la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti.

Tale richiesta deve essere l’istanza deve essere sottoscritta, firmata digitalmente inviata per mezzo PEC all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Nel caso in cui si trattasse di interventi eseguiti sulle parti comune condominiali, la richiesta di annullamento dovrà essere sottoscritta dall’amministratore del condominio oppure, in mancanza dal condominio incaricato.

Per ogni cessionario occorre indicare i dati dei crediti che sono stati accettati per errore.

In particolare è necessario riportare, per ogni rata annuale in cui è stata suddivisa la detrazione ceduta:

  • il codice fiscale del cedente (titolare della detrazione – in caso di condominio, indicare il codice
    fiscale del condomino titolare della detrazione e non il codice fiscale del condominio o dell’amministratore);
  • il codice fiscale del cessionario/fornitore;
  • il codice tributo del credito ceduto;
  • l’anno a cui si riferisce la rata;
  • l’importo della rata.

Tali informazioni possono essere consultate, dal cessionario/fornitore e da ciascun soggetto cedente titolare della detrazione, nell’area autenticata dell’Agenzia delle entrate al percorso SERVIZI – AGEVOLAZIONI – PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI – LISTA MOVIMENTI.

ATTENZIONE: Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo. Nel caso in cui i campi disponibili non fossero sufficienti per indicare tutte le informazioni necessarie, è possibile compilare diverse pagine da numerare progressivamente in alto a destra.

Di seguito ti allego la circolare n.33/E dell’Agenzia delle Entrate

lunedì 3 ottobre 2022

Eliminazione barriere architettoniche: Iva al 10 o al 4%?

 

Eliminazione barriere architettoniche e IVA al 4%

Eliminazione barriere architettoniche: Iva al 10 o al 4%?

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Il Fisco risponde: ok all’Iva agevolata al 4% per opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche, ma non sempre


Un mese “caldo” questo di settembre per il bonus eliminazione barriere architettoniche, la detrazione fiscale del 75% prevista all’art. 119-ter del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche, anche a ridosso dell’imminente scadenza del 31 dicembre 2022.

Nuovi chiarimenti in merito arrivano direttamente dall’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi) e, questa volta, il tema centrale è l’aliquota Iva da applicare per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Se cerchi un programma per la progettazione di interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche, ecco il software di progettazione architettonica giusto per te, in grado di guidarti dalla loro definizione allo studio della normativa che ne disciplina il superamento, alle eventuali deroghe e agli incentivi previsti.

Eliminazione delle barriere architettoniche: il quesito del contribuente

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è corretto, da parte dell’impresa che effettua i lavori, applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%? O tali interventi andrebbero fatturati con l’aliquota Iva del 10%?

I chiarimenti dal Fisco

Pronta e chiara la risposta dell’Agenzia delle Entrate: il decreto Iva (dpr n. 633/1972 – Tabella A, Parte II, punto 41-ter) prevede che siano assoggettate all’aliquota del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Il fine ultimo dell’agevolazione, infatti, è quello dia favorire l’esecuzione di opere finalizzate all’adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge n. 13/1989.

Tuttavia, prosegue il Fisco, per l’applicazione della disposizione agevolativa è necessario che le opere:

  • rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa di riferimento, ossia il decreto ministeriale n. 236/1989 e Dpr n. 503/1996;
  • siano realizzate in base a un contratto di appalto.

Nel caso in cui il contratto di appalto preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che altre tipologie di interventi, per poter applicare il beneficio fiscale dell’aliquota ridotta del 4% ai primi (ossia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche), è necessario che i corrispettivi siano indicati nel contratto (o almeno in fattura) in maniera distinta. Se manca questa distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.

Per maggiori approfondimenti ti rimando alla guida tecnica completa su tutto quello che c’è da sapere sull’abbattimento delle barriere architettoniche, dalla normativa, obblighi, deroghe, agevolazioni, agli schemi grafici ed esempi da scaricare.

 

Fotovoltaico a terra: in arrivo nuove semplificazioni con la legge aiuti bis

 

Fotovoltaico a terra: in arrivo nuove semplificazioni con la legge aiuti bis

Fotovoltaico a terra: in arrivo nuove semplificazioni con la legge aiuti bis

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Fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche, installazione con dichiarazione di inizio lavori asseverata anche nei centri storici e nelle aree vincolate


A fronte dell’emergenza energetica che incombe sulle nostre vite, e viste anche le difficoltà di approvvigionamento del gas, c’è un ricorso sempre maggiore all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

La normativa viene in aiuto semplificando le procedure per l’installazione di impianti in modo da creare un contesto favorevole alla diffusione delle fonti alternative.

In particolare, sono in arrivo nuove semplificazioni normative inerenti all’installazione del fotovoltaico a terra su terreno agricolo che negli ultimi 20 anni ha avuto un forte incremento anche nel nostro Paese.

L’installazione di impianti a fonti rinnovabili per combattere la crisi energetica rappresenta un’opportunità per i professionisti da non perdere! A tal riguardo è fondamentale utilizzare un programma performante e aggiornato alle disposizioni normative: ti consiglio il software per la progettazione tecnica e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico connesso alle rete elettrica, gratis per 30 giorni. Questo strumento ti consentirà di:

  • calcolare l’irraggiamento solare;
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  • modellare il 3D/BIM dell’impianto fotovoltaico;
  • calcolare e dimensionare rapidamente l’impianto ed il sistema di accumulo;
  • fare tanto altro.

Fotovoltaico a terra, cos’è

Si tratta di un impianto a terra su cui la luce del sole, cadendo su un pannello solare, riesce a creare una corrente elettrica tramite un processo definito effetto fotovoltaico.

In che modo funzionano?

Ogni pannello produce una quantità piccola di energia, ma può essere collegato insieme ad altri pannelli per produrne quantità maggiore: sono previsti uno o più pannelli solari combinati con inverter e altro hardware elettrico e meccanico che utilizza l’energia del sole per generare elettricità.

I pannelli solari sono costituiti da numerose celle solari con proprietà semi conduttrici incapsulate in un materiale in modo da essere protette dall’ambiente esterno; dette proprietà permettono alla cellula di catturare la luce o, nello specifico, i fotoni dal sole e di convertire cosi la loro energia in elettricità utile tramite il processo effetto fotovoltaico.

In quali aree è possibile installarlo

Per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra verranno considerate come idonee le seguenti aree, in base a quanto previsto dal primo decreto aiuti ed il decreto bollette:

  • aree classificate agricole, racchiuse da un perimetro in cui i punti abbiamo una distanza di non più di 500 m da zone a destinazione artigianale, industriale e commerciale, comprese cave e miniere ed i siti di interesse Nazionale;
  • aree interne ad impianti industriali e stabilimenti, nonché aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 m dallo stesso impianto e stabilimento;
  • aree in prossimità di rete autostradale ad una distanza non superiore a 300 m.

Legge Aiuti bis: liberalizzato il fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche anche nei centri storici

Dopo la prima legge Aiuti, che ha iniziato a semplificare l’installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche, ha liberalizzato il fotovoltaico sugli edifici nel centro storico e ha ampliato le aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (vedi articolo: Il decreto Aiuti è legge. Ecco le novità in edilizia) e il decreto Energia, che ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici (vedi articolo: Fotovoltaico e manutenzione ordinaria: le nuove semplificazioni), continua il processo di semplificazione verso la transizione energetica grazie alla recente legge Aiuti bis.

Si tratta della liberalizzazione del decreto Energia che ha classificato come manutenzione ordinaria (non subordinata, quindi, all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso) l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra, così come la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica.

Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo è liberalizzata l’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; non è, invece, stata liberalizzata l’installazione dei pannelli sulle coperture realizzate con materiali della tradizione locale.

La legge Aiuti bis (legge n. 142/2022) precisa che restano ferme le semplificazioni introdotte per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici ed introduce nuove semplificazioni per il fotovoltaico a terra nelle strutture turistiche nei centri storici.

Infatti, in base a quanto disposto dalla prima legge Aiuti (legge 15 luglio 2022), fino al 16 luglio 2024 è possibile utilizzare la dichiarazione di inizio lavori asseverata per installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco (kWp) nelle aree delle strutture turistiche o termali, se vengono rispettate le due condizioni:

  • l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni delle medesime strutture;
  • le aree devono trovarsi al di fuori dei centri storici e non essere tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

La nuova legge Aiuti-bis in vigore dal 22 settembre 2022 interviene sulla seconda condizione e stabilisce che detti impianti possono essere installati con dichiarazione di inizio lavori asseverata anche nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio; unica condizione è che il progettista abilitato attesti, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Si tratta di immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ad esempio: ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e tradizionale.

In particolare, ecco le modifiche apportate in sede di conversione all’articolo 11 del dl n. 115/2022, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente 4-bis, che recita:

Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove  detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Fotovoltaico, modello unico fino a 200 kW

Ricordiamo, inoltre, che al fine di semplificare le procedure di comunicazione e gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il decreto Energia ha esteso la procedura semplificata del modello unico, inizialmente utilizzata per gli impianti di potenza fino a 50 kW, agli impianti di potenza fino a 200 kW (vedi articolo: Fotovoltaico, ecco il modello unico semplificato per gli impianti fino a 200 kW).

Il modello unico semplificato è utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti.

Nei centri storici e nelle aree tutelate, il modello unico può essere utilizzato a condizione che i pannelli siano integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Parco Agrisolare

Un impulso alla diffusione delle energie alternative è arrivato anche con la semplificazione dell’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole.

Le imprese agricole possono infatti incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per realizzare, sui tetti delle proprie strutture produttive, impianti fotovoltaici aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

Per maggiori dettagli ti rimando all’articolo: Parco Agrisolare: poche ore per presentare la domanda.