In vigore dal 16 luglio 2022 le novità in materia di: ristrutturazione edilizia, cessione del credito, rinnovabili, caro materiali e formazione 4.0
Il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“, è stato convertito in legge.
Dopo aver incassato la fiducia da parte del Senato, con l’approvazione in via definitiva del testo licenziato dalla Camera giovedì scorso, il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022): parliamo della legge 15 luglio 2022, n. 91.
Decreto Aiuti e nuove misure in edilizia: Superbonus, definizione di ristrutturazione, rinnovabili e caro materiali
Ecco una sintesi di tutte le novità, dalla modifica della definizione di ristrutturazione edilizia, alle semplificazioni che riguardano l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle modifiche al meccanismo della cessione del credito, fino all’aggiornamento dei prezzari e misure di compensazione in materia di caro materiali e tanto altro.
Nuova definizione di ristrutturazione edilizia
Una modifica importante tra le novità inserite nel provvedimento riguarda, ancora una volta, la definizione di ristrutturazione edilizia del testo unico edilizia (dpr n. 380/2001): si allarga la platea delle ristrutturazioni edilizie (pesanti) agli immobili vincolati ai sensi del dlgs 42/2004 articolo 136.
In sede di conversione in legge, all’art. 14 del decreto Aiuti è stato aggiunto il comma 1-ter che ha modificato i seguenti articoli del Testo:
- l’art. 3, comma 1, lettera d);
- l’art. 10, comma 1, lettera c).
Tali modifiche hanno determinato la necessità di richiedere il permesso di costruire anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del dlgs. 42/2004, qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti sono classificati come ristrutturazione edilizia anche se riguardano immobili ricadenti in aree tutelate come «bellezze d’insieme» e se, rispetto alla preesistenza, non vengono mantenuti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e anche se c’è un incremento del volume.
In particolare, per “bellezze d’insieme” si fa riferimento all’articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del dlgs n. 42 del 2004, ossia:
- complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- bellezze panoramiche e dai punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali è possibile godere lo spettacolo di quelle bellezze.
Detti interventi riguardanti le bellezze d’insieme, quindi, non rientrano più tra quelli di nuova costruzione ma di ristrutturazione edilizia; ciò comporta che potranno essere autorizzati tramite permesso di costruire e potranno anche accedere ai vari bonus edilizi.
Pertanto, tra gli interventi sottoposti al permesso di costruire rientreranno anche gli interventi di:
- ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica come bellezze d’insieme;
- ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree;
anche qualora (in entrambi i casi) siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. (Leggi anche: “Testo unico edilizia, aggiornato il nuovo dpr 380/2001“)
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Superbonus, ampliata la possibilità di cessione per le banche
In riferimento alla cessione del credito, rimane confermata la possibilità di consentire sempre la cessione banca-correntista, e non solo al quarto passaggio; viene, inoltre, allargata la platea dei cessionari: le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti e non più ai soli clienti “professionali”.
All’articolo 14: al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;
In pratica, le banche (o le società appartenenti ad un gruppo bancario) potranno sempre cedere il credito acquisito a favore di soggetti (anche a società, professionisti e partite Iva, con la sola eccezione dei consumatori o utenti) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
La nuova misura è retroattiva ma non illimitatamente: si applica alle comunicazioni relative alla prima cessione inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Superbonus, confermata la proroga per le villette
Viene anche confermata la proroga del Superbonus per le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo: la maxi detrazione potrà essere applicata alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per beneficiare dell’agevolazione è condizione necessaria che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Precisato, inoltre, che nel computo della soglia del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati (vedi articolo: Superbonus unifamiliari e altre novità in arrivo).
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Semplificazioni per rinnovabili
Due le novità di rilievo che riguardano il settore delle rinnovabili:
- i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’articolo 12 del dlgs n. 387/2003 potranno essere iniziati entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire (modifica all’articolo 15, comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia);
- l’ampliamento dell’elenco delle aree considerate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, comprendendo anche quelle aree che non ricadono nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici e nemmeno nella fascia di rispetto dei beni culturali o bellezze d’insieme.
Per tali aree si rendono applicabili le procedure autorizzative semplificate previste per tali aree dal dlgs n. 199/2021, secondo cui, nei procedimenti di autorizzazione (inclusa la Via), l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, inoltre, i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo.
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Le misure per il caro materiali: aggiornamento dei prezzari e misure di compensazione
L’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia verificatosi negli ultimi tempi ha compromesso la realizzazione delle opere pubbliche avviate e le nuove gare da aggiudicare; a tal riguardo, il provvedimento in esame dispone:
- l’aggiornamento dei prezzari,
- misure di compensazione per i lavori eseguiti nel 2022,
- l’adeguamento ai nuovi listini dei bandi pubblicati nell’anno in corso.
In base a quanto previsto, le Regioni devono aggiornare i prezzari delle lavorazioni entro il 31 luglio 2022; nelle more di questa revisione, le stazioni appaltanti possono applicare un incremento del 20% rispetto ai prezzari in vigore al 31 dicembre 2021.
Per maggiori approfondimenti vedi anche un precedente articolo: Caro prezzi: come procedere correttamente all’adeguamento.
Per far fronte all’aumento dei costi di realizzazione delle opere, il Governo mette a disposizione risorse complessive per circa 10 miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato) sia per le compensazioni, sia per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a compensare le imprese sulla base dei prezzari rivisti.
Nel complesso sono stanziati:
- 3 miliardi di euro per l’anno 2022,
- 2,55 miliardi per il 2023,
- 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
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Investimenti in beni immateriali 4.0, maggiorazione del credito di imposta
Viene aumentata dal 20 al 50% la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Credito di imposta formazione 4.0: potenziamento della misura
Parliamo, infine, del bonus “Formazione 4.0” per le piccole e medie imprese.
La misura dell’agevolazione, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, viene così elevata:
- dal 50 al 70% per le medie imprese;
- dal 40 al 50% per le piccole imprese.
In allegato il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.