lunedì 27 settembre 2021

Superbonus, ok al fotovoltaico sulla falda di un altro edificio

 

Superbonus, ok al fotovoltaico sulla falda di un altro edificio

Superbonus, ok al fotovoltaico sulla falda di un altro edificio

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Via libera al Superbonus anche quando l’installazione dei pannelli è effettuata su un edificio adiacente pertinenziale a quello dell’intervento

L’Agenzia delle Entrate dà un parere (positivo) e fornisce chiarimenti con la risposta n. 614/2021 in riferimento ad un quesito di un istante circa la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione.

Nel caso specifico però i pannelli solari saranno installati sulla falda del tetto dell’edificio adiacente dello stesso proprietario.

Quesito

L’istante intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso registrato che beneficia del Superbonus.

Nel dettaglio, intende installare un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione (intervento trainato), disponendo:

  • l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’interno dell’abitazione;
  • la posa dei soli pannelli solari sulla falda del tetto dell’edificio adiacente all’edificio oggetto dell’intervento, di cui è comunque comproprietario.

Detto ciò, l’stante chiede quanto segue:

è possibile beneficiare del Superbonus per l’impianto con i pannelli solari installati sull’altra falda del tetto, come sopra indicato, a causa di disposizioni e regolamenti edilizi locali?

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Dopo un breve excursus circa l’agevolazione prevista dall’articolo 119 del dl n. 34/2020 (decreto Rilancio), l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 24/E del 2020, in cui è stato chiarito che: il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Ricordiamo, inoltre, che con la circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

  • sulle parti comuni di un edificio in condominio;
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
  • su edifici unifamiliari;
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

La stessa circolare ha precisato, inoltre, che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Infine, la legge di Bilancio 2021 è intervenuta in modifica del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che: l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche su strutture pertinenziali agli edifici, al fine di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione.

Pertanto per le Entrate l’Istante può beneficiare dell’agevolazione.

 

Clicca qui per scaricare la risposta n. 614/2021

Precompilata 2021: la guida delle Entrate

 

guida ae precompilata 2021

Precompilata 2021: la guida delle Entrate

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Pubblicata la nuova guida fiscale sulla precompilata 2021: tutte le istruzioni per Superbonus, bonus arredi e ristrutturazioni, credito d’imposta, detrazioni per assicurazioni e spese sanitarie/scolastiche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sulla dichiarazione 730 precompilata 2021.

La guida si propone di mettere a disposizione dei cittadini, in un unico documento, tutte le norme sulle agevolazioni fiscali ed i chiarimenti che l’amministrazione finanziaria ha fornito nel corso degli anni.

I contenuti, suddivisi per aree tematiche come in una rubrica a colori, sono caratterizzati da collegamenti rapidi, in modo che possano essere consultati agevolmente con un semplice click.

In questo modo il lettore può individuare facilmente i temi di suo interesse, dal Superbonus/bonus per la casa alle spese sanitarie, passando in rassegna tutti gli sconti fiscali della precompilata 2021, senza dover passare in rassegna tutto il documento.

La guida AE precompilata 2021

La guida si suddivide nelle seguenti sezioni:

  • aspetti generali;
  • spese sanitarie;
  • interessi passivi sui mutui;
  • spese di istruzione;
  • erogazioni liberali;
  • premi di assicurazione;
  • contributi previdenziali ed assistenziali;
  • recupero patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni, bonus verde, bonus facciate);
  • bonus arredi;
  • risparmio energetico;
  • Superbonus;
  • credito d’imposta (bonus vacanze, prima casa, locazioni, ecc.);
  • altre detrazioni.

Chiudono la guida una serie di modelli sulle autocertificazioni.

Di seguito analizziamo i capitoli relativi alle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili, ecobonus e Superbonus.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

La guida ricorda che dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% (elevato, dal 26 giugno 2012, al 50%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

La detrazione, introdotta dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stata resa permanente dall’art. 4 del dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis.

La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi (fino al 31 dicembre 2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali beneficiari sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) degli immobili;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà);
  • futuro acquirente.

La guida analizza, poi i seguenti casi:

  • lavori eseguiti in proprio;
  • lavori eseguiti da condomini e condomini minimi;
  • lavori eseguiti da un unico proprietario di un intero edificio;
  • trasferimento della detrazione.

Successivamente si chiariscono i seguenti aspetti:

  • adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione;
  • intestazione dei documenti di spesa;
  • limite di detraibilità;
  • cumulabilità con altre agevolazioni;
  • interventi che danno diritto alla detrazione;
  • titoli abilitativi;
  • acquisto di unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati;
  • alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
  • acquisto di case antisismiche.

Bonus mobili

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR (bonus ristrutturazioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (Bonus mobili).

La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del dl n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata, da ultimo, prorogata dall’art. 1, comma 58, lett. b), n. 2), della legge n. 178/2020.

Per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La guida analizza i seguenti aspetti:

  • condizioni per usufruire della detrazione;
  • tipologie di beni agevolabili;
  • limiti di detraibilità;
  • modalità di pagamento;
  • documentazione da controllare e conservare;
  • trasmissione all’ENEA dei dati relativi all’acquisto di elettrodomestici.

Ecobonus

La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Ecobonus) è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296 del 2006, che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

In particolare, l’art. 1 della l. n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione spettante.

Le detrazioni in commento sono attualmente disciplinate dall’art. 14 del dl n. 63 del 2013 che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2021 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili.

A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50%.

La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del dlgs n. 192 del 2005 (art. 12, commi 1 e 3, del dm 6 agosto 2020).

L’art. 119 del dl n. 34/2020 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. Superbonus).

Il contribuente può avvalersi della maggiore detrazione prevista dall’art. 119 del dl n. 34 del 2020 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

La guida delle Entrate analizza poi i seguenti aspetti:

  • soggetti che possono fruire della detrazione;
  • alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
  • limiti di detraibilità;
  • edifici interessati;
  • tipologia di interventi ammessi alla detrazione;
  • interventi sulle parti comuni di edifici di edificio.

Superbonus

Il dl n. 34/2020, all’art. 119, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), inclusi quelli antisismici (sismabonus – art. 16 del dl n. 63/2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus – art. 14 del dl n. 63/2013).

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110% della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

La disciplina del Superbonus è stata più volte modificata; la presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina vigente al 31 dicembre 2020.

Si evidenzia, tuttavia, che l’art. 1, comma 66, lett. a) e f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha apportato modifiche, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai soggetti beneficiari della detrazione, agli interventi agevolabili e alla vigenza dell’agevolazione.

Altra importante novità, introdotta dall’art. 121 del dl n. 34 del 2020, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

I principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati forniti con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E.

La guida analizza i seguenti aspetti della detrazione:

  • soggetti che possono fruire della detrazione;
  • ambito oggettivo;
  • interventi agevolabili;
  • altre spese ammissibili al Superbonus;
  • cumulabilità con altre agevolazioni;
  • alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
  • adempimenti;
  • documentazione.

 

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Cosa sono e come sono fatti i dammusi, le abitazioni tipiche di Pantelleria

 

Cosa sono e come sono fatti i dammusi, le abitazioni tipiche di Pantelleria

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dammusi sono le costruzioni tradizionali di Pantelleria (se ne trova qualcuno anche a Lampedusa), costruzioni in pietra di origine araba che risalgono addirittura ai secoli VI e VII d.C., il cui fascino non è stato intaccato dal passare del tempo, visto che sempre più persone vanno a caccia di dammusi in vendita e in affitto (ce ne sono anche su idealista). Scopriamo cosa sono, come sono fatti e un po’ di storia.

Negli ultimi anni i dammusi sono stati riscoperti, e sono diventati sempre più famosi, perché personaggi illustri e abbienti li hanno acquistati e ristrutturati per trascorrere le proprie vacanze nell’incantevole isola di Pantelleria. Per questo, sono in costante aumento le ricerche di dammusi in vendita o in affitto.

Un po’ di storia dei dammusi

In origine, i dammusi (che in dialetto significano “tetto”, “volta”) sono nati come abitazioni per le famiglie contadine che dovevano spostarsi tra le diverse aree dell’isola di Pantelleria a seconda della stagione per seguire le coltivazioni. Avevano quindi bisogno di case che però potevano essere erette solo con le risorse naturali dell’isola stessa.

Per questo, ancora oggi, i dammusi di Pantelleria sono tutt’oggi considerati straordinari esempi di architettura ecosostenibile che hanno permesso agli abitanti dell’isola, grazie ad una straordinaria collaborazione tra uomo e natura, di vivere nel migliore dei modi in un territorio sotto certi aspetti inospitale e difficile.

Hein56didden (CC BY-SA 3.0) – wikimedia commons
Hein56didden (CC BY-SA 3.0) – wikimedia commons

In origine, per costruire i dammusi venivano usate pietre lavorate, incastrate tra di loro senza usare nessun altro materiale per tenerle insieme. La cisterna, invece, permetteva l'accumulo di acqua. Era una fossa che, dopo essere stata murata, veniva coperta attraverso l'ausilio della pseudo-volta, elemento del tutto innovativo.

Il vero momento di svolta per l'architettura dei dammusi, però, fu la colonizzazione araba dell'835 d.C., visto che gli Arabi modificarono la pianta delle strutture abitative che da circolare diventò quadrangolare e scoprirono la tecnica dello squadro murario.

Questo consentì di allineare diverse unità cellulari, favorendo di fatto la creazione di un tessuto edilizio compatto. Sempre agli Arabi si deve la rivalutazione e l’utilizzo di alcuni materiali locali nella costruzione dei dammusi (pietra lavica e tufo vulcanico). Altra importante modifica riguardò le volte che furono perfezionate e innovate divenendo l'elemento fondamentale dei dammusi.

Come sono fatti i dammusi

Il dammuso è la costruzione abitativa tradizionale di Pantelleria e si caratterizza per la sua vocazione alla condivisione e alla socialità, queste costruzioni, infatti, spesso sorgono ravvicinate tra di loro e vengono posizionate in maniera tale che possa esserci un reale scambio tra i vicini.

Il dammuso prevede infatti degli spazi dedicati alla socialità, è il caso del "passiature" e della "ducchena". I due elementi sono complementari, il primo, un vero e proprio terrazzo, è delimitato dalla "ducchena", una struttura muraria che permette alle persone di sedersi e rilassarsi.

Flickr
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Il "passiature" si presenta in maniera differente in base alla contrada nella quale viene edificato il dammuso. Infatti, a Sud di Pantelleria, spesso risulta coperto da archi che fungono da schermo per il sole e riparano dall'umidità della sera. I dammusi del Nord di Pantelleria, invece, presentano un "passiature" coperto, creato con dei tralicci attraverso i quali si fa inerpicare la vite.

I dammusi della parte a Sud di Pantelleria, sono intonacati con colori chiari, in molti casi completamente bianchi; magari con una cornice rosa a mettere in risalto gli infissi e e sottolineare i bordi dell’abitazione.

La forma è tipicamente quadrangolare; questo facilita il costruttore per un eventuale ampliamento. Internamente invece si trovano, come per il dammuso di campagna, l'alcova e il camerino, che vengono impreziosite attraverso l'utilizzo delle mattonelle in ceramica e attraverso l'arricchimento delle volte con archi e lunette

I dammusi di Pantelleria

Una delle caratteristiche architettoniche principali dei dammusi di Pantelleria sono i tetti a cupola, tanto che il numero degli stessi indica il numero esatto delle stanze. La copertura a cupola, spessa di solito 35 - 40 cm, è realizzata in pietra coperta da uno strato di terra, su cui viene steso un impasto di pomice vulcanica come isolante, e uno strato di tufo rosso e latte di calce, come impermeabilizzante.

MGA73bot2 (CC BY-SA 3.0) – wikimedia commons
MGA73bot2 (CC BY-SA 3.0) – wikimedia commons

Il tetto a cupola dei dammusi di Pantelleria impedisce che ci sia umidità all’interno. Inoltre, la stessa superfice esposta al sole veniva utilizzata per essiccare i prodotti agricoli locali come uvetta, fichi e pomodori. I fianchi rialzati della cupola consentono anche di far confluire l’acqua piovana attraverso un canale aperto, detto "cannalata", che la dirige all’interno di una cisterna (la "jisterna"), dove si conserva la preziosa riserva di acqua.

La porta dei dammusi di Pantelleria, quasi sempre è esposta verso sud, spesso fiancheggiata da due piccole finestre di dimensione 40x50 cm (che di solito sono le uniche della casa), in modo da sfruttare al meglio il calore e la luce negli interni.