Trasformazione di un deposito in locale commerciale: occorre il permesso di costruire!
/di Giuseppe De LucaAttenzione il cambio di destinazione d’uso senza opere da deposito a locale commerciale necessita di permesso di costruire, lo afferma il Tar Campania
Con la sentenza n. 451/2021 il Tar Campania ribadisce la necessità di non sottovalutare il cambio di destinazione d’uso, esso infatti costituisce un’operazione che può avere effetti giuridici rilevanti incidendo sul carico urbanistico.
Il caso
Una privata effettuava il cambio di destinazione d’uso senza opere di un immobile, da deposito ad attività commerciale, senza richiedere alcun titolo abilitativo.
Successivamente, per regolarizzare tale cambio, la medesima depositava una CIL (comunicazione inizio lavori) in sanatoria presso il Comune.
Il Comune riteneva che l’intervento fosse subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quindi andava oltre i limiti di competenza della CIL presentata dalla privata.
Quest’ultima faceva ricorso al Tar poiché a suo parere una legge regionale le avrebbe liberamente consentito tale mutamento di destinazione d’uso senza opere, in ambito di categorie compatibili.
La sentenza del Tar Campania
I giudici del Tar ricordano che il comma 1 dell’art. 23 ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) del dpr 380/2001, dispone che:
salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a bis ) turistico – ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
Dopo tale premessa, il Tar spiega che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il cambio di destinazione d’uso abbia tendenzialmente una apprezzabilità giuridica e, come tale, non possa essere liberamente eseguito previa CILA.
La giurisprudenza afferma, infatti, che il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico è giuridicamente rilevante, è assentibile solo mediante permesso di costruire.
Tale mutamento infatti, in presenza o meno di opere edilizie, influisce automaticamente sul carico urbanistico.
I togati concludono che, nel caso in esame, appare incontestabile che il mutamento da deposito a commerciale costituisca un passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome; è quindi richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, stante anche la sua incidenza sul carico urbanistico.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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