mercoledì 31 marzo 2021

 

Superbonus 110: il 7 aprile il Webinar organizzato dai geometri della Campania

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Si terrà il 7 aprile ore 15.00 un interessante webinar organizzato dai geometri delle Campania dedicato al Superbonus. 3 CFP a tutti i geometri d’Italia

Il 7 aprile si terrà un Webinar, dedicato al Superbonus, dove si forniranno anche le risposte alle domande più frequenti sulla detrazione raccolte dai geometri nella loro attività sul campo.

L’evento della durata di 3 ore, sarà trasmesso in diretta su YouTube.

Il corso è organizzato da:

  • Consiglio nazionale dei Geometri CNG;
  • Cassa Geometri;
  • Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino;
  • Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Benevento;
  • Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Napoli;
  • Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Salerno;
  • Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Caserta;
  • ACCA software.

martedì 30 marzo 2021

 

Dal 30 marzo al via le domande per i contributi a fondo perduto del dl sostegni

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Decreto sostegni: dal 30 marzo le domande per i nuovi contributi a fondo perduto per imprese e professionisti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal dl sostegni.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Il provvedimento delle Entrate

La procedura definita dal provvedimento delle Entrate del 23 marzo è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante l’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate.

L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione.

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

Due i requisiti per accedere al sostegno:

  1. aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  2. aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Come richiedere il contributo

Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web.

Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.

Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

A chi spetta il contributo

Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus

I requisiti per avere il bonus sono due.

Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Come si calcola il contributo?

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100.000 euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100.000 euro fino a 400.000;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400.000 euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

lunedì 29 marzo 2021

 

Un murale di Banksy fa schizzare il valore di una casa da 350.000 a 5,5 milioni di euro

Banksy/ Aachoo!! La vendita di una casa bloccata dalla street art. Aileen Makin, 57 anni, stava per vendere la sua casa di Bristol, per circa 300.000 sterline (poco più di 350.000 euro). Ma ha interrotto le trattative perché ora può incassare quasi 17 volte di più, cioè più di 5 milioni di sterline (circa 5,5 milioni di euro). La ragione? Sulla facciata è apparsa un'opera di Banksy.

Il proprietario aveva programmato di firmare i documenti di vendita questa settimana, ma l'apparizione dell'opera del misterioso street artist, che è stato ha bloccato tutto tutto. Nel dettaglio, il murale è stato ribattezzato Aachoo !! (dall'onomatopea dello starnuto) e rappresenta una signora che starnutisce.

Gli esperti ritengono che l'opera, che lo stesso Banksy ha rivendicato sul suo account Instagram, abbia una particolarità che la rende più pregiata: l'edificio si trova su una strada in pendenza, quindi se visto da una certa angolazione, sembra che lo starnuto della signora abbia inclinato gli edifici vicini. 

Aileen Makin ha spiegato al Daily Mail che intende parlare con una società di sicurezza sul modo migliore per proteggere l'opera. Nel frattempo, è stata installata una parete di plexiglass per proteggere il murale dalle intemperie e dai vandali.

Altre opere di Banksy sono state vandalizzate in passato, ma ci sono problemi legali nel determinare se sia stato commesso effettivamente un crimine o meno, anche perché, tecnicamente, i dipinti di Banksy sono essi stessi atti di vandalismo.


Redazione: Idealista

venerdì 26 marzo 2021

 

Cessione del credito d'imposta sulle locazioni, c'è ora un nuovo modello

Gtres
Gtres
Autore:Redazione

Arriva un nuovo modello per la cessione del credito d'imposta sulle locazioni. Ad approvarlo il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2021.

Il nuovo modello per la cessione del credito d'imposta sulle locazioni è utilizzato, in sostituzione del modello approvato con il provvedimento prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020, a decorrere dal 15 febbraio 2021.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del credito d'imposta del 60% sugli affitti degli immobili a uso non abitativo introdotto con il decreto Rilancio.

I beneficiari che scelgono di cedere il credito inviando il modulo devono specificare:

  • i codici fiscali di cedente e cessionari,

  • la tipologia del credito d’imposta ceduto,

  • l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta,

  • l’importo ceduto a ciascun cessionario,

  • gli estremi di registrazione del contratto,

  • la data di cessione del credito.

Il nuovo modello consente la comunicazione della cessione del credito d'imposta sulle locazioni anche per i mesi fino ad aprile 2021 alle imprese turistico ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio, così come previsto dall'articolo 1, comma 602 del Bilancio 2021.

mercoledì 24 marzo 2021

 

Una capanna prefabbricata hi tech e di design dallo stile "spaziale"

Sam GezariL’azienda di costruzioni statunitense Jupe ha progettato un modulo prefabbricato pensato ad hoc per immergersi nella natura senza rinunciare al comfort della tecnologia. A tutti gli effetti, infatti, si tratta di una capanna di design hi tech ispirata all’estetica delle navicelle spaziali.

È perfetta per una gita fuoriporta a contatto con la natura, magari in campagna o in un bosco o campeggio, per un weekend. Montarla è semplice, si tratta di una struttura in alluminio dalle forme geometriche irregolari e retroilluminata per le ore notturne, per un effetto che la fa somigliare incredibilmente a una navicella spaziale.

Inoltre, è stata disegnate per avere una visione panoramica davanti a sé, basta aprire la finestra frontale a 180 gradi. Gli interni sono stati arredati con la collaborazione della boutique Liz Lambert, utilizzando toni caldi e un'estetica minimalista che fonde design contemporaneo e funzionale.

martedì 23 marzo 2021

 

Trasformazione di un deposito in locale commerciale: occorre il permesso di costruire!

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Attenzione il cambio di destinazione d’uso senza opere da deposito a locale commerciale necessita di permesso di costruire, lo afferma il Tar Campania

Con la sentenza n. 451/2021 il Tar Campania ribadisce la necessità di non sottovalutare il cambio di destinazione d’uso, esso infatti costituisce un’operazione che può avere effetti giuridici rilevanti incidendo sul carico urbanistico.

Il caso

Una privata effettuava il cambio di destinazione d’uso senza opere di un immobile, da deposito ad attività commerciale, senza richiedere alcun titolo abilitativo.

Successivamente, per regolarizzare tale cambio, la medesima depositava una CIL (comunicazione inizio lavori) in sanatoria presso il Comune.

Il Comune riteneva che l’intervento fosse subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quindi andava oltre i limiti di competenza della CIL presentata dalla privata.

Quest’ultima faceva ricorso al Tar poiché a suo parere una legge regionale le avrebbe liberamente consentito tale mutamento di destinazione d’uso senza opere, in ambito di categorie compatibili.

La sentenza del Tar Campania

I giudici del Tar ricordano che il comma 1 dell’art. 23 ter (Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante) del dpr 380/2001, dispone che:

salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a bis ) turistico – ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

Dopo tale premessa, il Tar spiega che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il cambio di destinazione d’uso abbia tendenzialmente una apprezzabilità giuridica e, come tale, non possa essere liberamente eseguito previa CILA.

La giurisprudenza afferma, infatti, che il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico è giuridicamente rilevante, è assentibile solo mediante permesso di costruire.

Tale mutamento infatti, in presenza o meno di opere edilizie, influisce automaticamente sul carico urbanistico.

I togati concludono che, nel caso in esame, appare incontestabile che il mutamento da deposito a commerciale costituisca un passaggio tra categorie funzionali disomogenee ed autonome; è quindi richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, stante anche la sua incidenza sul carico urbanistico.

Il ricorso non è, quindi, accolto.