Ecco le regole anticontagio per le festività natalizie
Il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove regole anticontagio da seguire durante le festività natalizie
Con l’approssimarsi delle festività natalizie il Governo ha varato un decreto legge ed un DPCM con le regole anticontagio da seguire fino a gennaio.
Sono stati pubblicati in Gazzetta, infatti:
- il decreto legge n. 158/2020 con le regole/limitazioni sugli spostamenti;
- il DPCM del 3 dicembre con le regole valide dal 4 dicembre al 15 gennaio per tutto il territorio nazionale.
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Il dl n. 158/2020
Limitazioni sugli spostamenti
Il dl 158/2020 contiene nuove disposizioni adottate dal Governo, già in vigore, le quali prevedono che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
- nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma;
- nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato lo spostamento verso le seconde case anche ubicate in altro Comune diverso dal proprio.
Il dl n. 158/2020 precisa inoltre che:
Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.
La validità dei DPCM passa da 30 a 50 giorni
Il nuovo decreto modifica il periodo di durata delle misure adottate dai DPCM durante la fase emergenziale (ai sensi dell’art. 1, comma 1, del dl 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).
La durata di tali DPCM passa così dai 30 giorni attuali ad un periodo di durata non superiore a 50 giorni.
Il DPCM del 3 dicembre
Di seguito i principali contenuti del DPCM del 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre.
Attività commerciali
Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Attività e servizi di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Coprifuoco
Unitamente a quanto predisposto dal dl n. 158/2020 è confermato il coprifuoco dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo.
Il coprifuoco sarà esteso anche dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 (sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute).
Feste, cerimonie e cene natalizie
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Viaggi all’estero
Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM del 3 novembre, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco e nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 7, comma 1:
- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Scuole
L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza.
Nelle università le attività formative e curricolari continuano a svolgersi a distanza.
Attività che continuano ad essere sospese
Continua ad essere sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Restano sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Restano sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
Redazione: Biblus
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