Distanze tra confini: possono essere derogate da accordi tra confinanti?
Gli accordi tra confinanti non possono derogare alle distanze imposte tra i confini dal regolamento edilizio. I chiarimenti della CassazioneCon
l’ordinanza n. 24827/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che le pattuizioni tra proprietari confinanti non possono derogare alle distanze obbligate prescritte dal regolamento edilizio.
Un manufatto assentito attraverso tali pattuizioni (di forma privata) costituisce comunque un abuso edilizio se non rispetta le norme urbanistiche locali.
Il caso
Il proprietario di un fondo dava il permesso al vicino confinante di sopraelevare un preesistente fabbricato di proprietà, a distanza inferiore dal confine, rispetto a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.
Dopo alcuni anni però il figlio del vicino confinante, subentrato al padre in qualità di erede, citava in giudizio l’erede del proprietario del fondo perché demolisse le opere realizzate dal padre.
Il tribunale ordinario respingeva la domanda di demolizione della sopraelevazione facendo valere gli accordi presi dai genitori dei due litiganti.
In seguito la disputa approdava presso la Corte d’Appello che ordinava la demolizione degli immobili; il proprietario del manufatto da demolire faceva quindi ricorso in Cassazione.
Il giudizio della Corte di Cassazione
Per i giudici della Cassazione:
le distanze minime previste dai regolamenti locali non sono utilmente derogabili, a differenza di quelle generali previste dal codice civile, per effetto di pattuizioni tra i confinanti.
Gli ermellini spiegano che le prescrizioni contenute nei piani regolatori (PUC/PRG) e nei regolamenti edilizi (RUEC) in materia di distanze legali sono dettate (al contrario di quelle del Codice civile) a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico e non sono derogabili da privati.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
Redazione: BibLus
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