Tutto quello che potrai fare al tuo immobile nel 2021 con la proroga dei bonus casa
La grande novità del 2020 riguarda sicuramente il superbonus, la detrazione del 110 per cento che riguarda gli interventi di efficientamento energetico che comportano almeno il miglioramento di due classi energetiche. Introdotto dal decreto rilancio è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2021. Ma il prossimo anno sarà accompagnato dagli altri bonus che hanno ottenuto una proroga nella legge di bilancio 2021.
Vediamo quali sono:
- Bonus ristrutturazioni - Il bonus ristrutturazioni è la detrazione fiscale Irpef del 50% delle spese sostenute per i lavori realizzati su condomini e o edifici singoli. Il limite massimo di spesa per i lavori di ristrutturazione è fissato in 96mila euro. A partire dal 2020 i lavori di ristrutturazione che implicano anche un miglioramento energetico devono essere necessariamente accompagnati dall'invio della comunicazione all'Enea.
- Bonus verde - Introdotto nel 2018, il bonus verde è la detrazione fiscale del 36% per le spese sostenute per i lavori di sistemazione a verde degli edifici esistenti, comprese coperture e giardini pensili.
- Bonus facciate - Il bonus facciate è una detrazione del 90% dell'imposta lorda (Irpef o Ires) per le spese sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelle successivi. Per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione
- Ecobonus - La legge di bilancio 2021 contiene anche la proroga dell'ecobonus, la detrazione irpef per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. la detrazione va dal 50% al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
- Sismabonus - Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
- Bonus mobili - Il bonus mobili ed elettrodomestici è una detrazione Irpef del 50% che spetta per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A + (A se si tratta di forni) destinati a immobili o parti comuni di edifici residenziali che siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione. Il tetto di spesa massima è di 10mila euro.
Come spiega Andrea Cartosio, del coordinamento tributario di Confedilizia, la grande novità del 2021 è che la cessione del credito e lo sconto in fattura, introdotte per il superbonus, saranno possibili anche per le detrazioni già conosciute. Non tutti sanno che già nel 2016 era prevista la cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica. Ma l'articolo 121 del decreto rilancio ha esteso questa possibilità a tutti i seguenti interventi
- efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica
- lavori di recupero delle parti comuni degli edifici residenziali e delle singole unità immobiliari
- lavori per i quali è possibile beneficiare dell'ecobonus o del sismabonus tradizionale;
- lavori legati al bonus facciate;
- l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Inoltre sono caduti i precedenti limiti perché non sono solo gli incapienti, ma tutti i contribuenti a poter cedre il credito a banche e finanziarie.
Lo sconto in fattura presuppone sempre un accordo tra chi fa eseguire i lavori e chi li esegue. Anche in questo caso c'è l'obbligo di comunicazione alle Entrate che deve avvenire entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i lavori. La complessità dell'ecobonus riguarda il visto di conformità che deve precedere la comunicazione alle Entrate . Per le altre detrazioni invece c'è un processo più semplificato, la comunicazione alle Agenzie delle Entrate deve essere la stessa, ma la differenza riguarda l'esonoro del visto di conformità nel caso di trasmissione dell'opzione di sconto in fattura. Lo sconto in fattura può essere applicato per il valore massimo del corrispettivo dell'impresa per il superbonus, mentre per le altre detrazioni non potrà essere superiore all'ammontare della detrazione stessa.
Secondo Francesco Veroi, anche lui del coordinamento tributario Confedilizia, il giudizio di congruità delle spese, valido per il superbonus, varrà anche anche per gli altri bonus. Non c'è solo il tetto di spesa, ma il professionista asseveratore deve certificare anche che le spese siano congruenti all'intervento effettuato. Per quanto riguarda il visto di conformità che rilasciano i professionisti del Caf, i commercialisti, proprio il Consiglio nazionale dei commercialisti ha stilato una check list di documenti necessari per ottenere il visto di conformità e accedere alle detrazioni con una maggiore serenità.