mercoledì 19 agosto 2020

Il decreto agosto estende la platea del bonus 1000 euro

 

Il decreto agosto estende la platea del bonus 1000 euro


Il decreto agosto interviene anche per estendere il bonus 1000 euro anche ai professionisti iscritti alle casse private e ai lavoratori dello spettacolo e del turismo. Vediamo cosa cambia e quali sono i requisiti necessari.

A chi è stato già riconosciuto il bonus 1000 euro in precedenza non dovrà fare nulla per richiederlo nuovamente, gli verrà riconosciuto in automatico. Discorso completamente diverso per i professionisti iscritti a cassa privata, i quali devono soddisfare requisiti diversi da quelli previsti per gli iscritti a gestione separata Inps.

Per chi ha dichiarato un reddito non superiore a 35mila euro nel 2018 non è richiesto alcun calo di fatturato. Mentre per la fascia tra i 35mila e i 50mila euro bisogna dimostrare un calo di fatturato del 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 o sospensione o cessazione dell’attività. Per i redditi oltre i 50mila euro non è previsto nessun bonus. Non bisogna inoltre essere titolari di pensione, avere anche reddito da lavoro dipendente o aver chiesto bonus associato ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo hanno diritto al bonus 1000 euro, ma solo se non sono titolari di pensione o altro rapporto di lavoro dipendente, né percettori di NASPI e che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Anche i lavoratori a tempo determinato nei settori di turismo e spettacolo se sotto contratto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, hanno diritto al bonus 1000 euro.

Oppure devono essere stati in attività nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale per una durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.


Da Agenzia Farini

viale Gramsci 387

Modena 

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