lunedì 9 gennaio 2023

Nuovo aggiornamento del Codice prevenzione incendi

 

Aggiornamento del codice prevenzione incendi

Nuovo aggiornamento del Codice prevenzione incendi

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Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il testo coordinato del DM 3 agosto 2015 aggiornato al 27 dicembre 2022 con le modifiche introdotte dalle recenti disposizioni normative


Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata al 27 dicembre 2022 del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015) e dell’articolato. La nuova edizione è in vigore dal 1° gennaio 2023.

Codice prevenzione incendi

Il Codice di prevenzione incendi rappresenta una vera rivoluzione nell’ambito normativo italiano in materia antincendio!

La Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco ha portato avanti un progetto, avviato alla fine del 2013, di semplificazione e razionalizzazione delle norme di prevenzione incendi, attraverso un nuovo approccio metodologico più aderente al processo tecnologico e agli standard normativi internazionali. Ispirandosi alla normativa internazionale, il Codice rappresenta un testo organico ed unificato di disposizioni di prevenzione incendi (di cui all’allegato I al dm 3 agosto 2015) in grado di essere applicato in maniera uniforme nella progettazione attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Esso è riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività ed è applicabile in alternativa alla normativa ancora vigente in Italia.

L’attività di prevenzione incendi deve essere, necessariamente, svolta da tecnici che conoscono la normativa di riferimento per il rilascio dei verbali e dei certificati necessari; a tal riguardo ti segnalo il programma per la progettazione unitaria ed integrata  della prevenzione incendi, in grado di produrre tutta la documentazione antincendio: dalla relazione tecnica antincendio al fascicolo per il SUAP.

Obiettivi del codice di prevenzione incendi

In particolare, con il Codice in esame sono stati perseguiti e raggiunti i seguenti obiettivi:

  • disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche;
  • semplificare la normativa di prevenzione incendi;
  • adottare regole meno prescrittive, più prestazionali;
  • individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
  • fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di antincendio;
  • aumentare la flessibilità e la possibilità di scelta fra diverse soluzioni;
  • favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

Decreti di settembre 2021

Ricordiamo, inoltre, l’emanazione dei 3 decreti di settembre in materia di prevenzione incendi che sostituiscono il dm 10 marzo 1998, in continuità al Codice:

  • DM 1° settembre 2021 relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
  • DM 2 settembre 2021 relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
  • DM 3 settembre 2021 relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, conduce al definitivo superamento del dm 10 marzo 1998 (vedi articolo: Valutazione del rischio incendio: il dm 3 settembre 2021 e il “mini codice”).

I nuovi provvedimenti delineano una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata.

In particolare, il DM 3 settembre 2021 (cd. decreto “minicodice”) per quanto concerne i luoghi di lavoro, ha esteso il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e a tutti quelli che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Il DM 1° settembre 2021, invece, dispone l’obbligo di redigere il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte). Per ulteriori approfondimenti vedi articolo precedente: Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre per tutti!

Per ottemperare al nuovo obbligo in vigore dal 25 settembre 2022 e non sbagliare, ti consiglio di utilizzare un software per registro antincendio, che ti guida passo dopo passo alla sua compilazione. Provalo gratis per 30 giorni, il programma ti consente di censire l’impianto antincendio, aggiungere schede tecniche con l’anagrafica dei componenti, creare check list di controllo e di manutenzione.

Codice prevenzione incendi: la versione aggiornata al 27 dicembre 2022

Ai sensi dell’articolo 15 del dlgs n. 139/2006, sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato I, parte integrante del decreto DM 3 agosto 2015, aggiornato a seguito delle modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative.

Campo di applicazione

Le norme tecniche si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011, individuate con i numeri:

  • 9;
  • 14;
  • da 19 a 40;
  • da 42 a 47;
  • da 50 a 54;
  • 56;
  • 57;
  • 63;
  • 64;
  • 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;
  • 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
  • da 67 a 71;
  • 72;
  • 73;
  • 75;
  • 76;
  • 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.

Le norme tecniche , si applicano alle suddette attività di nuova realizzazione e er gli interventi di modifica ovvero di ampliamento, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di
sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi a realizzare.

Schema riepilogativo delle modalità applicative del DM 3 agosto 2015

Le modifiche introdotte al DM 3 agosto 2015

Il testo aggiornato dell’allegato I del DM 3 agosto 2015 è coordinato con le modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative.

In particolare, le modifiche introdotte dalle disposizioni normative sono le seguenti:

  • DM 8 giugno 2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici
  • DM 9 agosto 2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere
  • DM 21 febbraio 2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa
  • DM 7 agosto 2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche
  • DM 23 novembre 2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali
  • DM 18 ottobre 2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8
  • DM 14 febbraio 2020: aggiornamento dei capitoli V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
  • DM 6 aprile 2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2
  • DM 15 maggio 2020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19 novembre 2020)
  • DM 10 luglio 2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21 agosto 2020)
  • DM 29 marzo 2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9 maggio 2021)
  • DM 14 ottobre 2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25 novembre 2021)
  • DM 24 novembre 2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1° gennaio 2022)
  • DM 30 marzo 2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 7 luglio 2022)
  • DM 19 maggio 2022: nuovo capitolo V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 29 giugno 2022)
  • DM 14 ottobre 2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27 ottobre 2022).
  • DM 22 novembre 2022: nuovo capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” (in vigore dal 1° gennaio 2023).

Struttura del documento

Sezione G Generalità

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

Capitolo S.1 Reazione al fuoco
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
Capitolo S.3 Compartimentazione
Capitolo S.4 Esodo
Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
Capitolo S.6 Controllo dell’incendio
Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
Capitolo S.9 Operatività antincendio
Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici
Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse
Capitolo V.7 Attività scolastiche
Capitolo V.8 Attività commerciali
Capitolo V.9 Asili nido
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Capitolo V.11 Strutture sanitarie
Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Sezione M Metodi

Capitolo M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

 

In allegato, rispettivamente, il testo coordinato dell’Allegato I del DM 3 agosto 2015 e l’articolato, aggiornati al 27 dicembre 2022.

 

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