domenica 18 dicembre 2022

Superbonus 110 e colonnine di ricarica: ecco le condizioni di detraibilità

 

Superbonus e colonnine di ricarica: le condizioni di detraibilità

Superbonus 110 e colonnine di ricarica: ecco le condizioni di detraibilità

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Ok alla detrazione se il punto di ricarica non è accessibile al pubblico: il Fisco chiarisce le condizioni di non accessibilità al pubblico da rispettare

Un nuovo interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 585 del 9 dicembre 2022) riguarda uno degli interventi trainati agevolabili (previsti all’art. 119 del decreto Rilancio) e le condizioni di ammissibilità alla detrazione: l’installazione delle colonnine di ricarica.

Quando usufruire del Superbonus 110% per le colonnine

Il beneficio del Superbonus 110% per le colonnine si ottiene solo in abbinamento ad un intervento “trainante”, secondo il DL. n. 34 del 2020, convertito nella legge n.77 del 17 luglio 2020.

Nel dettaglio, l’art. 16-ter del citato decreto prevede che per l’acquisto, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’eventuale incremento della potenza disponibile (fino ad un massimo di 7 kW), possa essere riconosciuta la detrazione d’imposta del 50%, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, con un ammontare complessivo massimo di 3.000 euro.

Inoltre, i sistemi che accedono alla detrazione devono essere di potenza standard e non accessibili al pubblico.

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Superbonus 110% e colonnine di ricarica: il caso

Nel caso in esame l’istante (singolo condomino) chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito all’agevolazione al 110% prevista per la realizzazione di un intervento trainante con delibera condominiale: l’isolamento termico delle superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate, per un’incidenza superiore al 25%, sulle parti comuni dell’edificio.

Unitamente a detto intervento, l’istante rappresenta l’intenzione di voler installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici nel posto auto di sua proprietà, sito al piano terreno dell’edificio condominiale, che costituisce pertinenza dell’abitazione.

A tal riguardo specifica quanto segue in merito al posto auto:

  • è sito all’interno della sagoma dell’edificio condominiale e localizzato tra due colonne portanti dello stesso;
  • è coperto nella parte superiore ed aperto nella parte anteriore costituente l’ingresso mentre è chiuso nella parte posteriore da un muro;
  • è delimitato idealmente nello spazio compreso tra le suddette colonne portanti ed il citato muro dell’edificio condominiale e lo stato di fatto è completato dalla presenza, all’ingresso di esso ed al limite della proprietà, da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto.

L’immobile condominiale, inoltre, risulta essere parte di un complesso residenziale composto da più palazzine e l’accesso ad esso, rispetto alla pubblica via, è governato da un passaggio carrabile sprovvisto di cancello o sbarra di accesso.

Alla luce di quanto espresso, il condomino chiede maggiori dettagli sul requisito di “non accessibilità al pubblico” per poter accedere alla detrazione.

Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio si ha che:

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

L’art. 16-­ter, comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 dispone che:

Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Risposta del Fisco: riepilogo interventi trainanti e trainati

Nel rispondere alla domanda avanzata dal contribuente, il Fisco coglie l’occasione per fare un riepilogo di quanto previsto dalla normativa.

L’art. 119 del decreto Rilancio distingue le seguenti tipologie di intervento:

  • interventi trainanti che accedono direttamente al Superbonus;
  • interventi trainati che, invece, accedono alla detrazione solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante. Condizione che si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Nello specifico, l’elenco degli interventi trainanti sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono, a loro volta, dare accesso alla detrazione per i seguenti interventi trainati, sempre se effettuati congiuntamente:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Inoltre, le spese relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente l’accesso al Superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Dal Fisco: le norme che dettano le condizioni di detraibilità per gli interventi trainati

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che gli interventi trainati, per poter essere detraibili, devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti.

Nel caso in esame, prosegue il Fisco, per fa sì che l’installazione delle colonnine di ricarica possano accedere alla detrazione, occorre prendere in considerazione le suddette norme (art. 119, comma 8 del decreto Rilancio e art. 16­-ter, comma 2 del dl n. 63/2013); inoltre, l’art. 2, comma 1, lettera h), del dlgs n. 257/2016 definisce le condizioni per il “punto di ricarica non accessibile al pubblico”, ovvero:

  • un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  • un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
  • un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Premesso ciò, la colonnina di carica in esame soddisfa la condizione di “punto di ricarica non accessibile al pubblico”: è installata nel posto auto dell’istante, situato al piano terra dell’edificio condominiale ossia in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti.

Pertanto, detto intervento può beneficiare del Superbonus 110% in qualità di intervento trainato.

 

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