Superbonus SOA: arriva l’obbligo di qualificazione per le imprese
/di Francesca RessaDal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori superiori a 516.000 euro che accedono ad incentivi fiscali. Non si applica ai lavori già in corso
Nuova stretta sui bonus fiscali: è stato approvato dalle Commissioni Industria e Finanze del Senato un emendamento al disegno di legge di conversione al dl 21 marzo 2022, n. 21, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto, che prevede l’obbligo di attestazione SOA per poter beneficiare del Superbonus e degli altri dei bonus legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche.
La proposta di modifica votata a Palazzo Madama ha lo scopo di estendere la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati.
Per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia 2022, ti consiglio 2 strumenti indispensabili:
- la tabella in pdf sui bonus edilizia;
- il software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia da usare gratuitamente per 7 giorni.
Emendamento al dl 21/2022
Il disegno di legge di conversione del dl n. 21/2022 contiene un emendamento riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare di incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono lavori con importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.
L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.
Ecco quanto si legge nell’emendamento contenuto nel testo di conversione in legge.
Emendamento 10.0.30 (testo 3)
(Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 10-bis – (Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)
- Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata:
- ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’impresa esecutrice.
- Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.
Superbonus SOA: le scadenze
Queste le due date da tenere a mente:
- dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
- dal 1º gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.
Come detto l’obbligo di certificazione SOA si applica per il riconoscimento di incentivi fiscali a lavori di importo superiore a 516.000 euro, anche privati.
Non si applica, invece, ai lavori già in corso di esecuzione.
Ricordiamo che l’emendamento approvato, che introduce la certificazione SOA per Superbonus e gli altri bonus edilizi, entrerà in vigore solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ma vediamo in dettaglio l’attestazione SOA: cos’è, validità, come si ottiene.
Per ottenere la certificazione SOA occorre rispettare precisi requisiti economici e tecnici, ma anche essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, oltre a non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e non aver ricevuto sanzioni interdittive.
Cos’è la SOA?
La certificazione SOA è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’articolo 84 c. 1 del Codice appalti). Viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.
La SOA raggruppa le varie opere in due categorie principali:
- opere di carattere generale – OG
- opere specializzate – OS
All’interno delle 13 categorie di opere di carattere generale ricadono le principali categorie (categorie OG 1 – Edifici civili e industriali, OG 11 – Impianti tecnologici, ecc.).
Per conoscere tutti i dettagli sulle categorie delle opere pubbliche, ti rimando a uno specifico articolo.
Requisiti
Affinché l’impresa esecutrice ottenga la certificazione SOA deve possedere:
- requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
- adeguata capacità economica e finanziaria: l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale.
- adeguate capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo
E’ necessario inoltre l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.
Validità SOA?
La certificazione SOA vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.
Come faccio ad ottenere la SOA?
Ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori di importi maggiori di € 150.000 è obbligata ad ottenere la certificazione SOA. Per ottenere la la suddetta certificazione è obbligatorio disporre di un sistema di qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001).
In base alla normativa vigente, gli organismi di attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.
Nessun commento:
Posta un commento