Art. 36 Codice appalti: contratti sotto soglia spiegati con semplici schemi
/di Giusi RosamiliaArt. 36 codice appalti: contratti sotto soglia. Le procedure di affidamento, i principi, la rotazione, i criteri e le soglie spiegati con semplici schemi
Art. 36 codice appalti: in questo articolo ti illustrerò i contratti sotto soglia, capiremo che cos’è la procedura negoziata, cos’è l’affidamento diretto e quando avviene, cos’è il principio di rotazione e perché deve essere adottato, i criteri di scelta degli operatori economici, le fasi dell’affidamento ed altre indicazioni utili a comprendere meglio l’argomento.
Lo faremo avvalendoci di schemi e grafici utili a comprendere meglio la materia complessa, seguendo lo stesso filone di articoli iniziato con quello sui contratti pubblici schema. Si tratta di un modo semplice per fornire informazioni utili che possano rimanere più impresse.
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Le procedure sotto soglia
L’art. 36 del nuovo codice appalti regola la disciplina dei contratti sotto soglia ossia quei contratti per i quali l’importo a base di gara per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture sia al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria (ex art.35). Le soglie in oggetto sono:
- 5.382.000 € per lavori;
- 431.000 € per servizi e forniture.
Procedure di affidamento: i principi da rispettare
Nell’art. 36 del codice appalti l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, devono avvenire nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 30 c.1 del dlgs 50/2016. I principi da rispettare sono i seguenti:
- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità.
Art. 36 codice appalti: la rotazione
Il principio della rotazione consente alle amministrazioni di decidere gli operatori economici da invitare ad una procedura di affidamento, in modo da consentire una turnazione tra gli stessi nella realizzazione dei lavori/servizi. Garantisce trasparenza e imparzialità. In particolare, le amministrazioni hanno l’obbligo di predefinire ed esplicitare i criteri secondo cui si scelgono gli operatori economici. Devono inoltre assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti di procedura di affidamento.
Il principio di rotazione, quindi, è fondamentale: serve ad evitare eventuali o possibili favoritismi in violazione dei principi di trasparenza, libera concorrenza, correttezza. Il criterio di rotazione consente omogenea distribuzione delle opportunità agli operatori economici: bisogna consentire la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
Avvio della procedura: delibera a contrarre
L’avvio della procedura avviene con la delibera a contrarre.
Nella delibera a contrarre devono essere specificati:
- esigenza da soddisfare;
- caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi da conseguire;
- criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- importo massimo stimato dell’affidamento.
Tutti questi criteri da specificare già nella delibera a contrarre servono a garantire imparzialità e trasparenza.
L’art. 32 del Codice appalti prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Art. 36 codice appalti: criteri di selezione
I criteri di selezione sono strettamente correlati al possesso di alcuni requisiti minimi:
- idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- capacità economica e finanziaria: l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee referenze bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;
- capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve consegnare un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, specificare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, indicare le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale e l’organico medio annuo.
I suddetti requisiti minimi sono fondamentali per la qualificazione SOA e non devono penalizzare le piccole e medie imprese, precludendo la loro partecipazione.
Scelta del contraente
La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’aggiudicatario nonché la procedura seguita tenendo conto di una serie di aspetti:
- il rispetto dei requisiti come da delibera a contrarre;
- rispetto dell’offerta;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- congruità di prezzo;
- rispetto del criterio della rotazione.
L’obbligo della motivazione della scelta diventa più stringente se si tratta dell’operatore economico uscente (in questo caso la motivazione dovrà essere indicata in maniera più dettagliata).
Art. 36 codice appalti: procedure sotto soglia
La procedura di affidamento varia a seconda dell’importo dell’appalto.
Lavori
- per importo inferiore a 40.000 € è previsto l’affidamento diretto anche senza consultazione di 2 o più operatori economici. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
- per importo compreso tra 40.000 € e 150.000 € è previsto l’affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi;
- per importo compreso tra 150.000 € e 350.000 € si prevede la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
- per importo compreso tra 350.000 € e un milione di € si prevede la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici;
- per importo compreso tra un milione e 5.382.000 € si sceglie la procedura aperta.
Servizi e forniture
- per importo inferiore a 40.000 € è previsto l’affidamento diretto anche senza consultazione di 2 o più operatori economici;
- per importo compreso tra 40.000 € e 431.000 € è previsto l’affidamento diretto previa valutazione di 5 operatori economici.
Ti ricordo che il comma 2 è oggetto di deroga fino al 30 giugno 2023 in base all’art. 1 comma 1 del dl 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla legge 120/2020) il quale è stato a sua volta modificato dall’art. 51 del dlgs 77/2021 (decreto semplificazioni 2021).
La deroga, introdotta dal dl 76/2020 prima e dal dl 77/2021 poi, prevede:
Lavori
- per importo inferiore a 150.000 € è previsto l’affidamento diretto;
- per importo compreso tra 150.000 € e un milione di € si prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
- per importo compreso tra un milione di € e 5.382.000 € si prevede la procedura negoziata con almeno 10 operatori economici.
Servizi e forniture
- per importo inferiore a 139.000 € è previsto l’affidamento diretto;
- per importo compreso tra 139.000 € e 431.000 € si prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici.