domenica 29 maggio 2022

Art. 36 Codice appalti: contratti sotto soglia spiegati con semplici schemi

 

Contratti sotto soglia

Art. 36 Codice appalti: contratti sotto soglia spiegati con semplici schemi

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Art. 36 codice appalti: contratti sotto soglia. Le procedure di affidamento, i principi, la rotazione, i criteri e le soglie spiegati con semplici schemi

Art. 36 codice appalti: in questo articolo ti illustrerò i contratti sotto soglia, capiremo che cos’è la procedura negoziata, cos’è l’affidamento diretto e quando avviene, cos’è il principio di rotazione e perché deve essere adottato, i criteri di scelta degli operatori economici, le fasi dell’affidamento ed altre indicazioni utili a comprendere meglio l’argomento.

Lo faremo avvalendoci di schemi e grafici utili a comprendere meglio la materia complessa, seguendo lo stesso filone di articoli iniziato con quello sui contratti pubblici schema. Si tratta di un modo semplice per fornire informazioni utili che possano rimanere più impresse.

Per avere una visione d’insieme più approfondita ti può essere utile:

Le procedure sotto soglia

L’art. 36 del nuovo codice appalti regola la disciplina dei contratti sotto soglia ossia quei contratti per i quali l’importo a base di gara per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture sia al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria (ex art.35). Le soglie in oggetto sono:

  • 5.382.000 € per lavori;
  • 431.000 € per servizi e forniture.

Procedure di affidamento: i principi da rispettare

Nell’art. 36 del codice appalti l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, devono avvenire nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 30 c.1 del dlgs 50/2016. I principi da rispettare sono i seguenti:

  • economicità;
  • efficacia;
  • tempestività;
  • correttezza;
  • libera concorrenza;
  • non discriminazione;
  • trasparenza;
  • proporzionalità;
  • pubblicità.
Principi appalto

Principi appalto

Art. 36 codice appalti: la rotazione

Il principio della rotazione consente alle amministrazioni di decidere gli operatori economici da invitare ad una procedura di affidamento, in modo da consentire una turnazione tra gli stessi nella realizzazione dei lavori/servizi. Garantisce trasparenza e imparzialità. In particolare, le amministrazioni hanno l’obbligo di predefinire ed esplicitare i criteri secondo cui si scelgono gli operatori economici. Devono inoltre assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti di procedura di affidamento.

Il principio di rotazione, quindi, è fondamentale: serve ad evitare eventuali o possibili favoritismi in violazione dei principi di trasparenza, libera concorrenza, correttezza. Il criterio di rotazione consente omogenea distribuzione delle opportunità agli operatori economici: bisogna consentire la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Avvio della procedura: delibera a contrarre

L’avvio della procedura avviene con la delibera a contrarre.

Nella delibera a contrarre devono essere specificati:

  • esigenza da soddisfare;
  • caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi da conseguire;
  • criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  • importo massimo stimato dell’affidamento.

Tutti questi criteri da specificare già nella delibera a contrarre servono a garantire imparzialità e trasparenza.

L’art. 32 del Codice appalti prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Determina a contrarre

Determina a contrarre

Art. 36 codice appalti: criteri di selezione

I criteri di selezione sono strettamente correlati al possesso di alcuni requisiti minimi:

  • idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
  • capacità economica e finanziaria: l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee referenze bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;
  • capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve consegnare un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, specificare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, indicare le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale e l’organico medio annuo.

I suddetti requisiti minimi sono fondamentali per la qualificazione SOA e non devono penalizzare le piccole e medie imprese, precludendo la loro partecipazione.

Scelta del contraente

La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’aggiudicatario nonché la procedura seguita tenendo conto di una serie di aspetti:

  • il rispetto dei requisiti come da delibera a contrarre;
  • rispetto dell’offerta;
  • eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  • congruità di prezzo;
  • rispetto del criterio della rotazione.

L’obbligo della motivazione della scelta diventa più stringente se si tratta dell’operatore economico uscente (in questo caso la motivazione dovrà essere indicata in maniera più dettagliata).

Art. 36 codice appalti: procedure sotto soglia

La procedura di affidamento varia a seconda dell’importo dell’appalto.

Lavori

  • per importo inferiore a 40.000 € è previsto l’affidamento diretto anche senza consultazione di 2 o più operatori economici. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
  • per importo compreso tra 40.000 € e 150.000 € è previsto l’affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi;
  • per importo compreso tra 150.000 € e 350.000 € si prevede la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
  • per importo compreso tra 350.000 € e un milione di € si prevede la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici;
  • per importo compreso tra un milione e 5.382.000 € si sceglie la procedura aperta.

Servizi e forniture

  • per importo inferiore a 40.000 € è previsto l’affidamento diretto anche senza consultazione di 2 o più operatori economici;
  • per importo compreso tra 40.000 € e 431.000 € è previsto l’affidamento diretto previa valutazione di 5 operatori economici.

Ti ricordo che il comma 2 è oggetto di deroga fino al 30 giugno 2023 in base all’art. 1 comma 1 del dl 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla legge 120/2020) il quale è stato a sua volta modificato dall’art. 51 del dlgs 77/2021 (decreto semplificazioni 2021).

La deroga, introdotta dal dl 76/2020 prima e dal dl 77/2021 poi, prevede:

Lavori

  • per importo inferiore a 150.000 € è previsto l’affidamento diretto;
  • per importo compreso tra 150.000 € e un milione di € si prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
  • per importo compreso tra un milione di € e 5.382.000 € si prevede la procedura negoziata con almeno 10 operatori economici.

Servizi e forniture

  • per importo inferiore a 139.000 € è previsto l’affidamento diretto;
  • per importo compreso tra 139.000 € e 431.000 € si prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
Contratti sottosoglia lavori

Contratti sottosoglia lavori

Contratti sottosoglia servizi e forniture

Contratti sottosoglia servizi e forniture

 

E’ in vigore l’obbligo di contratti collettivi per beneficiare dei bonus edilizi

 

Contratti collettivi obbligatori per beneficiare dei bonus edilizi per cantieri maggiori di settantamila euro

E’ in vigore l’obbligo di contratti collettivi per beneficiare dei bonus edilizi

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Bonus edilizi: per lavori superiori a 70.000 euro vige l’obbligo di applicazione del CCNL da indicare in fattura e verificare prima del visto di conformità

In base a quanto disposto dall’articolo 28 quater, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 (“Sostegni ter”), a partire dal 27 maggio 2022 e per i lavori di importo superiore a 70.000 euro è possibile accedere ai bonus edilizi SOLO se le imprese applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL.

Alla luce della recente novità normativa ecco il software per la redazione automatica di capitolati speciali d’appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica, con capitolati speciali specifici per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e quelli di adeguamento sismico (sismabonus) che tengono conto di quanto previsto dalla legge in esame con l’inserimento di un’apposita clausola.

Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del dl 27 gennaio 2022, n. 4

La legge n. 25/2022, al cui interno è stato assorbito il dl n. 13/2022 (decreto Antifrodi-bis), contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Al fine di contenere le frodi registrate in materia di bonus edilizi, il provvedimento interviene a regolarizzare i seguenti tre aspetti:

  • cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
  • sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
  • applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.

Contratti collettivi nazionali di lavoro

Il provvedimento, oltre ad inserire disposizioni di controllo più stringente sulle cessioni dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, prevede un nuovo specifico obbligo per ottenere la fruizione delle varie agevolazioni in edilizia: si tratta dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro.

In particolare, l’articolo 28-quater, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti già prodotti): dopo il comma 43 all’articolo 1 della legge n. 234/2021, è inserito il 43-bis che riporta quanto segue:

nel caso in cui l’importo dei lavori supera i 70.000 euro, l’impresa è tenuta ad applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l’esclusione dai bonus edilizi.

In definitiva, l’applicazione del CCNL per i lavori relativi al Superbonus e agli altri bonus casa, di seguito elencati, diventa un requisito ulteriore e necessario da dover rispettare; in caso contrario, i beneficiari finali dei bonus fiscali rischiano di perdere la detrazione fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

Per non perdere quest’opportunità ti consigliamo l’utilizzo di un software adatto, in grado di consentire una corretta gestione della pratica e dei lavori per il Superbonus 110% e per tutti gli altri bonus in edilizia, dallo studio di fattibilità allo stato finale dei lavori.

Ambito applicativo

L’obbligo introdotto dalla legge n. 25/2022 si applica a decorrere dal 27 maggio 2022 (ossia dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 13/2022, avvenuta il 26 febbraio) nell’ambito dei lavori avviati successivamente a tale data ed interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall‘allegato X del dlgs n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, quali:

  • lavori di costruzione;
  • manutenzione;
  • riparazione;
  • demolizione;
  • conservazione;
  • risanamento;
  • ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.

Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

Bonus fiscali

L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • ristrutturazione edilizia;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • cessioni dei crediti di imposta;
  • bonus facciate;
  • bonus verde.

Indicazione del CCNL

La norma specifica, inoltre, che il contratto collettivo applicato deve essere  indicato:

  • nell’atto di affidamento dei lavori;
  • nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Controlli

La verifica dell’indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.

I controlli avvengono da parte dell’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Subappalto

Ai sensi del codice appalti (articolo 105 comma 14 del dlgs n. 50/2016) si ha che:

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Pertanto, le suddette disposizioni ed i conseguenti controlli dovranno essere applicati anche ai subappaltatori, che sono tenuti a garantire stessi diritti e doveri.

 

domenica 22 maggio 2022

Caro materiali e compensazioni: in Gazzetta il decreto Mims

 

Caro materiali e richieste di compensazioni fino al 27 maggio

Caro materiali e compensazioni: in Gazzetta il decreto Mims

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Pubblicato il decreto del Mims che rileva le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Aperte le richieste di compensazione fino al 27 maggio

E’ in Gazzetta (G.U. n. 110 del 12-05-2022) il Decreto 4 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) recante: “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi“.

Sono aperte le richieste di compensazione

Si fa presente che, come da disposizioni del Ministero, l’operatore economico o appaltatore, a partire dalle ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, potrà presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà sulla nuova piattaforma informatica l’istanza di accesso al Fondo.

Il Decreto 4 aprile 2022 e l’Allegato 1

Il presente decreto riporta l’Allegato 1 con i materiali da costruzione più significativi con variazione percentuale del prezzo superiore all’8% verificatasi nel secondo semestre dell’anno 2021 rispetto al prezzo medio dell’anno 2020.

 

materiali da costruzione