Cappotto termico: il PRG del Comune può vietarne l’installazione?
/di Giuseppe De LucaIl regolamento comunale non può prevaricare quanto stabilito dall’art. 119 dl 34/2020 in merito al miglioramento energetico degli edifici e l’installazione di un cappotto termico. Lo chiarisce il Tar Lombardia
Cappotto sì o cappotto no?
Un argomento di grande attualità, in gran fermento all’insegna dei bonus edilizi. Intanto cominciano ad affacciarsi nelle aule dei tribunali i primi contenziosi sull’ormai attualissimo oggetto del desiderio che da un po’ di tempo a questa parte pare agitare le notti insonni di tecnici, imprese edili e committenti.
Il Tar Lombardia con la sentenza n. 215/2022 inaugura una stagione di sentenze giudiziarie legate ai cappotti termici che si promette davvero fiorente.
Cappotto termico: manutenzione straordinaria o ristrutturazione? Il caso
La proprietaria di un immobile a mezzo SCIA dichiarava al Comune il recupero dell’esistente sottotetto mediante la ridefinizione e il recupero degli spazi interni a fini abitativi attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Tra queste opere, la donna decideva d’installare esternamente (con SCIA in variante) un cappotto termico al primo piano dell’immobile e l’isolamento a cappotto posto al piano sottotetto.
Ma il Comune ingiungeva la rimozione dei suddetti cappotti, poiché:
- il progetto originario prevedeva l’inserimento del cappotto termico al primo piano e nel sottotetto, all’interno invece che esternamente;
- l’installazione del cappotto termico all’esterno del fabbricato sarebbe stata illegittima in quanto qualificabile come opera di ristrutturazione, non consentita dalle NTA del PGT (Piano di governo del territorio) che ammettevano detti interventi fino al limite della manutenzione straordinaria.
La proprietaria si opponeva poiché, principalmente, la decisione dell’amministrazione si poneva in contrasto con quanto disposto dall’art. 119, co. 1, lett. a) del dl n. 34/2020 e dal comma 13 ter dello stesso articolo.
La sentenza del Tar Lombardia sul cappotto termico esterno e il rispetto della gerarchia delle norme statali su quelle comunali
I giudici ricordano che, l’art. 119, co. 13 ter del citato decreto, stabilisce che:
Gli interventi di cui al presente articolo [ossia quelli di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio] che riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Il Tar sottolinea che la norma in questione:
per il principio di gerarchia delle fonti, si sovrappone ed oblitera ogni diversa disposizione contenuta nelle norme comunali di pianificazione e regolamentazione dell’assetto del territorio.
Ne consegue che gli interventi di realizzazione del cd. cappotto termico sono classificati come “manutenzione straordinaria” e, corrispondendo a un interesse pubblico connesso al risparmio energetico, devono ritenersi compatibili anche con una disciplina comunale che ne assegni una differente qualificazione.
Il ricorso è, quindi, accolto.
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