Superbonus e visto di conformità: chi è esonerato
/di Francesca RessaEscluso il contribuente che invia in autonomia la precompilata o la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta
Cogliamo l’occasione della risposta data dal fisco (FiscoOggi) per parlare di visto di conformità e Superbonus.
La domanda del contribuente è:
Quando non è obbligatorio acquisire il visto di conformità per gli interventi agevolati con il Superbonus?
Visto di conformità
I contribuenti che realizzano interventi agevolati con il Superbonus devono acquisire una serie di documenti, tra cui il visto di conformità.
Il visto di conformità serve ad attestare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi; viene rilasciato da CAF, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
Il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti.
In buona sostanza si tratta di una verifica formale, senza entrare nell’ambito dei contenuti tencici.
Fermo restando l’obbligo in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità di conservazione dei documenti previsti, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Il decreto antifrodi prima e la legge di Bilancio 2022 poi hanno introdotto misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure relative alla fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni, soprattutto per quanto riguarda il Superbonus.
In particolare, a partire dal 12 novembre, viene estesa l’obbligatorietà del visto di conformità anche per chi usufruisce direttamente della detrazione.
L’obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).
Obbligo visto di conformità
In sintesi, il visto di conformità è obbligatorio se si opta per lo sconto in fattura/cessione del credito e se si presenta la dichiarazione dei redditi attraverso un Caf o il commercialista.
Esclusioni visto di conformità
Nel caso in cui il contribuente decida di usufruire direttamente del Superbonus come detrazione Irpef, il visto di conformità non è obbligatorio se:
- il contribuente accetta in autonomia la dichiarazione precompilata;
- il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (nella maggior parte dei casi il datore di lavoro con il 730);
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione (perché ad esempio dalla dichiarazione il contribuente è risultato titolare di un credito di imposta superiore a 5.000 euro).
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