Aggiornata la guida delle Entrate sul Superbonus al 110%
/di Mario GuerrieroRecepite le ultime novità normative a partire dalla possibilità di realizzare interventi sulle parti strutturali di edifici o sui prospetti mediante la CILAS
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110% aggiornata a settembre 2021.
L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i contenuti della guida alle nuove disposizioni previste dalla legge Semplificazioni 2021 (dl n. 77/2021, poi convertito in legge).
Superbonus e legge Semplificazioni 2021
La legge Semplificazioni 2021 ha infatti esteso il Superbonus alla rimozione delle barriere architettoniche ed alle ONLUS che forniscono servizi socio-sanitari e assistenziali.
Una ulteriore importante novità riguarda la possibilità di utilizzare la CILA anche per interventi strutturali e modifiche ai prospetti, con la conseguente pubblicazione del modulo unico della CILAS approvato dalla conferenza Stato/Regioni.
Al riguardo ricordiamo che la redazione di BibLus ha redatto il testo coordinato degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio aggiornandoli a tutte le novità introdotte dalla legge Semplificazioni 2021.
Altre importanti novità che modificano l’art. 119 del decreto Rilancio, riguardano:
- le distanze tra fabbricati per quanto inerente al cappotto termico ed al cordolo sismico;
- la non decadenza della detrazione nel caso di violazioni formali;
- i termini per il cambio residenza per agevolazione prima casa;
- l’edilizia libera.
Per ulteriori dettagli sulle modifiche apportate dalla legge Semplificazioni 2021 al Superbonus rimandiamo ad un apposito articolo.
La guida sul Superbonus delle Entrate
Rispetto alla versione del febbraio 2021, nella guida sono stati specificati i seguenti aspetti:
- come ottenere il beneficio anche per interventi strutturali e modifiche ai prospetti;
- decadenza dell’agevolazione;
- ampliamento della platea dei beneficiari.
Come ottenere il beneficio per interventi strutturali o sui prospetti
Il decreto legge n. 77/2021, dopo la conversione in legge, ha semplificato la documentazione da presentare per fruire del Superbonus.
Il decreto “Semplificazioni” stabilisce, infatti, che gli interventi per beneficiare del 110%, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione), costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
Non è più necessaria, pertanto, l’attestazione dello stato legittimo.
Decadenza dell’agevolazione
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del dpr n. 380/2001 avviene, esclusivamente, in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità della CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
- non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
La guida precisa, inoltre, che le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza dell’agevolazione fiscale, limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata.
Nel caso in cui, nell’ambito dei controlli, le autorità competenti riscontrino violazioni rilevanti, il beneficio decade, ma limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Ampliamento della platea dei beneficiari
Un’altra importante novità introdotta nella guida è che l’aliquota del 110% si applica anche ai lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, pur se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano realizzati insieme ad almeno uno degli interventi antisismici (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) e non già richiesti ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del dl n. 34/2020.
In relazione alla misura della detrazione, chiarisce la guida, i tetti di spesa previsti per le singole unità immobiliari sono più alti per gli enti del Terzo settore:
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- Organizzazioni di volontariato (OdV);
- Associazioni di promozione sociale (Aps)
che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali (e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica) e sono in possesso (come proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) di immobili in categoria B/1, B/2 e D/4.
Il limite previsto per le singole unità immobiliari, infatti, va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare che si ricava dal rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia (Omi).
Clicca qui per scaricare la guida delle Entrate sul Superbonus 110%
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