Le caratteristiche del contributo regionale
L'importo del contributo regionale per alloggio è di 20.000,00 euro, elevato a 30.0000,00 per i
soggetti residenti nei Comuni della Regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 che acquistano, anche con patto di futura vendita, un alloggio nell'ambito dello stesso
Comune di residenza o in un comune ad esso contermine ricompreso nell'elenco dei Comuni
terremotati (elenco art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con L. 122/2012, integrato dall'art. 67
septies del D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134/2012).
Tali contributi possono
diventare rispettivamente di 23.000,00 o 33.000,00 euro per gli alloggi realizzati con tecniche
costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli
edifici e degli impianti energetici previsti dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/2008.
Inoltre il contributo può essere incrementato di un importo aggiuntivo pari a 2.000,00 euro per i
nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.
Alloggi - Canoni - Prezzi di cessione
Gli alloggi sono messi a disposizione da operatori economici privati.
Gli alloggi devono essere destinati alla locazione o assegnazione in godimento per un massimo di
4 anni, con proprietà differita. Entro i 4 anni di durata della locazione il nucleo deve acquisire la
proprietà dell'alloggio.
Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore a quello indicato al momento della
collocazione della offerta.
Il canone da applicare nel periodo di locazione o assegnazione in godimento dell'alloggio che
precede il trasferimento della proprietà allo stesso all'inquilino, deve essere determinato ai sensi
del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 e non può essere superiore a quello indicato al
momento della collocazione dell'offerta.
Soggetti destinatari
Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da:
a) giovani coppie;
b) nuclei monoparentali;
c) nuclei numerosi;
d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell'alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata
la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
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f) persone singole.
Per giovani coppie si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more
uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due
componenti la coppia non abbia compiuto 36 anni.
Per monoparentali si intendono i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45
anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico.
Per numerosi si intendono i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45
anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali
almeno uno minore di anni 18.
Per singoli si intendono i nuclei costituiti da un solo componente che non abbia compiuto 36
anni di età con problemi sociali e familiari.
I nubendi devono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 12
mesi dall'atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal
periodo di locazione. Entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza
nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.
I nuclei devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di sottoscrizione del
pre-contratto:
cittadinanza italiana o di un altro Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si
considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs.
27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
1.
almeno uno dei componenti deve possedere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa
in un Comune dell'Emilia-Romagna; tale requisito non è richiesto per gli iscritti all'Aire
in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna che intendono rimpatriare. Almeno uno dei
componenti i nuclei che concorrono al contributo di 30.000,00 Euro deve possedere la
residenza anagrafica in uno dei Comuni terremotati;
2.
valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche non superiore a
40.000,00 euro. Nel caso di nuclei costituiti da famiglie numerose il limite massimo
dell'Isee è incrementato dell'importo di 2.000,00 euro per il primo figlio fiscalmente a
carico. Per i figli fiscalmente a carico successivi al primo, tale importo si accresce in
ragione di 500 euro per ciascun figlio. Per figlio a carico si intende il figlio di minore età
ovvero di maggiore età convivente che non ha percepito redditi o che ha percepito redditi
non superiori al limite fissato dal DPR 917/86 e successive modificazioni;
3.
nessuno dei componenti deve possedere nel territorio regionale un alloggio o la titolarità
del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato al nucleo
familiare sulla base della normativa regionale relativa all'edilizia agevolata;
4.
nessuno dei componenti deve aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per
l'acquisto di un alloggio.
5.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
Dopo la pubblicazione del bando le imprese e le cooperative dalle ore 9,00 del 17 marzo
2014 alle ore 17,00 del 4 aprile 2014 mettono a disposizione degli alloggi di loro proprietà.
Il giorno 18 aprile 2014 alle ore 12,00 sul sito http://www.intercent.it/ sarà pubblicato l'elenco
degli alloggi disponibili per i quali i nuclei familiari possono presentare domanda.
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I nuclei interessati per partecipare al bando devono:
individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto con l'operatore
proprietario dell'alloggio prescelto dalle ore 12 del giorno 18 aprile 2014 fino
al 21 luglio 2014. Il nucleo può sottoscrivere un solo pre-contratto.
1.
presentare la domanda compilando online la modulistica disponibile collegandosi al sito:
http://www.intercent.it/ ,in particolare: a) i nuclei che risiedono nei Comuni colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dalle ore 9,00 del giorno 28
aprile 2014 alle ore 17,00 del giorno 23 luglio 2014 ; b) gli altri nuclei dalle
ore 9 alle ore 17 del giorno 23 luglio 2014.
2.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito http://www.intercent.it/ il giorno 3 settembre 2014.
Adempimenti richiesti al nucleo
Il nucleo interessato deve:
rispettare gli impegni contrattuali assunti 1. con l'operatore;
acquisire la titolarità della proprietà dell'alloggio a ciascuno dei componenti del nucleo
per non meno del 10%;
2.
trasferire la propria residenza anagrafica nell'alloggio entro 120 giorni dalla
sottoscrizione del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con
proprietà differita, oppure 120 giorni dalla sottoscrizione dell'atto notarile di
trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione;
3.
risiedere stabilmente nell'alloggio, non alienarlo e non locarlo per cinque anni dalla data
di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà. Ai sensi della normativa
vigente qualora nei primi cinque anni insorgono gravi, sopravvenuti e documentati
motivi, così come definiti dalla normativa regionale potrà essere richiesta agli ufficio
regionali competenti l'autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio.
Decorso tale quinquiennio gli alloggi possono essere alienati o locati ;
4.
Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli.
Se a seguito delle previste verifiche dovesse risultare che il nucleo interessato non ha rispettato
tali impegni assunti dovrà versare la somma erogata dalla Regione maggiorata degli interessi
legali.
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