Le caratteristiche del contributo regionale
L'importo del contributo regionale per alloggio è di 20.000,00 euro, elevato a 30.0000,00 per i
soggetti residenti nei Comuni della Regione interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 che acquistano, anche con patto di futura vendita, un alloggio nell'ambito dello stesso
Comune di residenza o in un comune ad esso contermine ricompreso nell'elenco dei Comuni
terremotati (elenco art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con L. 122/2012, integrato dall'art. 67
septies del D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134/2012).
Tali contributi possono
diventare rispettivamente di 23.000,00 o 33.000,00 euro per gli alloggi realizzati con tecniche
costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli
edifici e degli impianti energetici previsti dalla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/2008.
Inoltre il contributo può essere incrementato di un importo aggiuntivo pari a 2.000,00 euro per i
nuclei nei quali sia presente almeno un figlio.
Alloggi - Canoni - Prezzi di cessione
Gli alloggi sono messi a disposizione da operatori economici privati.
Gli alloggi devono essere destinati alla locazione o assegnazione in godimento per un massimo di
4 anni, con proprietà differita. Entro i 4 anni di durata della locazione il nucleo deve acquisire la
proprietà dell'alloggio.
Il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore a quello indicato al momento della
collocazione della offerta.
Il canone da applicare nel periodo di locazione o assegnazione in godimento dell'alloggio che
precede il trasferimento della proprietà allo stesso all'inquilino, deve essere determinato ai sensi
del comma 3 articolo 2 della legge 431/1998 e non può essere superiore a quello indicato al
momento della collocazione dell'offerta.
Soggetti destinatari
Possono partecipare al bando i nuclei costituiti da:
a) giovani coppie;
b) nuclei monoparentali;
c) nuclei numerosi;
d) nuclei sottoposti a procedure di rilascio dell'alloggio per ragioni diverse dalla morosità;
e) nuclei assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per i quali sia stata dichiarata
la decadenza per superamento dei limiti di reddito;
Caratteristiche del programma — Politiche abitative — E-R Territorio Page 1 of 3
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f) persone singole.
Per giovani coppie si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi more
uxorio o da persone intenzionate a convivere more uxorio, in cui almeno uno dei due
componenti la coppia non abbia compiuto 36 anni.
Per monoparentali si intendono i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45
anni di età con uno o più figli coresidenti e fiscalmente a carico.
Per numerosi si intendono i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45
anni di età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti e fiscalmente a carico, dei quali
almeno uno minore di anni 18.
Per singoli si intendono i nuclei costituiti da un solo componente che non abbia compiuto 36
anni di età con problemi sociali e familiari.
I nubendi devono contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con proprietà differita, oppure entro 12
mesi dall'atto notarile di trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal
periodo di locazione. Entro lo stesso termine devono costituire nucleo, con residenza
nell'alloggio, anche le coppie intenzionate a convivere more uxorio.
I nuclei devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi alla data di sottoscrizione del
pre-contratto:
cittadinanza italiana o di un altro Stato che appartiene all'Unione Europea. Il requisito si
considera soddisfatto anche per il cittadino di altro Stato purché sia titolare del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o sia regolarmente soggiornante in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.Lgs.
27/05/98, n. 286 e successive modificazioni;
1.
almeno uno dei componenti deve possedere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa
in un Comune dell'Emilia-Romagna; tale requisito non è richiesto per gli iscritti all'Aire
in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna che intendono rimpatriare. Almeno uno dei
componenti i nuclei che concorrono al contributo di 30.000,00 Euro deve possedere la
residenza anagrafica in uno dei Comuni terremotati;
2.
valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 109/98 e successive modifiche non superiore a
40.000,00 euro. Nel caso di nuclei costituiti da famiglie numerose il limite massimo
dell'Isee è incrementato dell'importo di 2.000,00 euro per il primo figlio fiscalmente a
carico. Per i figli fiscalmente a carico successivi al primo, tale importo si accresce in
ragione di 500 euro per ciascun figlio. Per figlio a carico si intende il figlio di minore età
ovvero di maggiore età convivente che non ha percepito redditi o che ha percepito redditi
non superiori al limite fissato dal DPR 917/86 e successive modificazioni;
3.
nessuno dei componenti deve possedere nel territorio regionale un alloggio o la titolarità
del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato al nucleo
familiare sulla base della normativa regionale relativa all'edilizia agevolata;
4.
nessuno dei componenti deve aver ricevuto in precedenza un contributo pubblico per
l'acquisto di un alloggio.
5.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
Dopo la pubblicazione del bando le imprese e le cooperative dalle ore 9,00 del 17 marzo
2014 alle ore 17,00 del 4 aprile 2014 mettono a disposizione degli alloggi di loro proprietà.
Il giorno 18 aprile 2014 alle ore 12,00 sul sito http://www.intercent.it/ sarà pubblicato l'elenco
degli alloggi disponibili per i quali i nuclei familiari possono presentare domanda.
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I nuclei interessati per partecipare al bando devono:
individuare un alloggio e sottoscrivere un pre-contratto con l'operatore
proprietario dell'alloggio prescelto dalle ore 12 del giorno 18 aprile 2014 fino
al 21 luglio 2014. Il nucleo può sottoscrivere un solo pre-contratto.
1.
presentare la domanda compilando online la modulistica disponibile collegandosi al sito:
http://www.intercent.it/ ,in particolare: a) i nuclei che risiedono nei Comuni colpiti
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dalle ore 9,00 del giorno 28
aprile 2014 alle ore 17,00 del giorno 23 luglio 2014 ; b) gli altri nuclei dalle
ore 9 alle ore 17 del giorno 23 luglio 2014.
2.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito http://www.intercent.it/ il giorno 3 settembre 2014.
Adempimenti richiesti al nucleo
Il nucleo interessato deve:
rispettare gli impegni contrattuali assunti 1. con l'operatore;
acquisire la titolarità della proprietà dell'alloggio a ciascuno dei componenti del nucleo
per non meno del 10%;
2.
trasferire la propria residenza anagrafica nell'alloggio entro 120 giorni dalla
sottoscrizione del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento con
proprietà differita, oppure 120 giorni dalla sottoscrizione dell'atto notarile di
trasferimento della proprietà nel caso di acquisto non preceduto dal periodo di locazione;
3.
risiedere stabilmente nell'alloggio, non alienarlo e non locarlo per cinque anni dalla data
di acquisto o dall'atto pubblico di assegnazione in proprietà. Ai sensi della normativa
vigente qualora nei primi cinque anni insorgono gravi, sopravvenuti e documentati
motivi, così come definiti dalla normativa regionale potrà essere richiesta agli ufficio
regionali competenti l'autorizzazione alla alienazione o alla locazione dell'alloggio.
Decorso tale quinquiennio gli alloggi possono essere alienati o locati ;
4.
Gli atti di compravendita dovranno riportare espressamente i predetti vincoli.
Se a seguito delle previste verifiche dovesse risultare che il nucleo interessato non ha rispettato
tali impegni assunti dovrà versare la somma erogata dalla Regione maggiorata degli interessi
legali.
Noi siamo a vostra disposizione per seguirvi in tutte le fasi. dalla ricerca del bene sino alle proposte immobiliari!! contattateci allo 059 45 42 27
martedì 6 maggio 2014
lunedì 5 maggio 2014
Affitti in nero: stop agli sconti per l'inquilino che denuncia
La Consulta cancella le super-sanzioni contro i proprietari che affittano
abitazioni in nero. La possibilità per l’inquilino di denunciare il
proprietario, ottenendo un canone scontato, non esiste più. Ed è come
se non fosse mai esistita.
Con la Sentenza n. 50 depositata il 14/03/2014 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
commi 8 e 9, del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale) specificamente quei commi che
regolavano la questione degli affitti in nero dando la possibilità
agli inquilini che denunciavano l’irregolarità di ottenere sostanziali
vantaggi.
Per gli inquilini che erano in affitto senza contratto era infatti prevista la possibilità di registrare unilateralmente il
contratto di locazione denunciando così il proprietario ed ottenendo in cambio il diritto ad un canone con sostanziale
sconto. Il contratto derivante da quella operazione era «quattro più quattro», quindi poteva durare potenzialmente
fino a otto anni, e il canone subiva un decurtamento che poteva arrivare fino all'80%: una vera manna dal cielo per
gli affittuari contro i proprietari di casa che affittavano in nero il proprio immobile.
Questa piccola rivoluzione in materia di affitti viene ora cancellata con un colpo di spugna dalla sentenza di cui si
discute che, tra l’altro, prevede anche la retroattività. Finiranno, quindi, nel nulla anche i contratti che sono stati
registrati dagli inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 06/06/2011. Le super-sanzioni, infatti, sono scattate 60
giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, che era il 07/04/2011. In pratica, i proprietari potranno chiedere agli
inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Ma
bisognerà anche regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l’alloggio: se è vero che il canone di legge non
esiste più, il proprietario ha diritto a un’indennità per l’arricchimento senza causa, e alla fine potrebbe essere il
giudice a risolvere la questione. Il rischio-caos è concreto.
Una bocciatura questa della Corte Costituzionale che censura l’eccesso di delega da parte del Governo nel
confezionare una norma su richiesta del Parlamento che doveva occuparsi di federalismo fiscale.
Secondo la Consulta le sanzioni previste dal D. Leg.vo n. 23 del 2011 erano spropositate rispetto a quella che era la
violazione fiscale nella quale si andava ad incorrere non registrando un contratto di affitto: una violazione perpetrata
ai danni dei proprietari di immobili che si vedevano applicare una sanzione ritenuta eccessiva.
Da oggi quindi, stop alla possibilità per l’inquilino di denuncia; certo è che ora ci si dovrà adoperare per trovare una
soluzione alla problematica degli affitti in nero, fenomeno peraltro molto diffuso in Italia.
Il testo della sentenza è consultabile nel box Fonti Collegate.
A cura di:
Anna Petricca
imu sui terreni
Sostituzione IMU-IRPEF sui terreni
La risoluzione n. 41 di venerdì 18 aprile dell'Agenzia ha chiarito che sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per il 2013, non è dovuta l'IRPEF. Il reddito dominicale dei terreni non affittati non concorre a formare il reddito ai fini Irpef, qualora nel 2013 tali immobili
Rassegna 17 del 24 Aprile 2014
www.youcorsi.com
fossero soggetti ad Imu anche se l'imposta non è stata versata. Ricordiamo infatti che l'articolo 8,
comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che l'Imu sostituisca l'Irpef e le addizionali (regionali e
comunali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non affittati da parte delle
persone fisiche e le società semplici. Va specificato tale sostituzione sono opera anche nel caso
sia stata pagata la c.d. "mini-IMU".
La risoluzione n. 41 di venerdì 18 aprile dell'Agenzia ha chiarito che sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per il 2013, non è dovuta l'IRPEF. Il reddito dominicale dei terreni non affittati non concorre a formare il reddito ai fini Irpef, qualora nel 2013 tali immobili
Rassegna 17 del 24 Aprile 2014
www.youcorsi.com
fossero soggetti ad Imu anche se l'imposta non è stata versata. Ricordiamo infatti che l'articolo 8,
comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che l'Imu sostituisca l'Irpef e le addizionali (regionali e
comunali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non affittati da parte delle
persone fisiche e le società semplici. Va specificato tale sostituzione sono opera anche nel caso
sia stata pagata la c.d. "mini-IMU".
Tassi antiusura - IV Trimestre 2013
Tassi antiusura - IV Trimestre 2013
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi del periodo IV Trimestre 2013,
ai sensi della legge sull'usura n. 108/1996. I tassi rilevati trovano
applicazione per il trimestre dal 01/04/2014 al 30/06/2014.
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
24/03/2014 sono stati pubblicati i tassi di interesse effettivi globali medi
ai fini della legge sull'usura relativi al IV Trimestre 2013.
Per il periodo 01/10/2013 - 31/12/2013, il tasso medio rilevato su base
annua:
-per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile è
pari al 3,73%;
- per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso • è pari al 5,17%;
• per le operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso è pari al 6,52%;
• per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile è pari al 4,87%.
Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 07/03/1996, n. 108, come
modificato dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011, n. 106, i tassi devono essere
aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso
medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
La rilevazione sopra indicata è valida a decorrere dal 01/04/2014 e fino al 30/06/2014.
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