Nuova riforma del condominio
Ecco cosa cambia dal 18 giugno
Vengono eliminate norme obsolete come per esempio quella che prevedeva una sanzione massima di 100 lire per infrazione del regolamento condominiale, che passerà invece da 200 a 800 euro e andrà a far parte del fondo per le spese ordinarie.
Molte le novità, dalle regole per la convocazione dell’assemblea a quelle per il distacco del riscaldamento centralizzato. Di seguito alcune delle principali:
- nomina dell’amministratore: quando esistono più di 8 proprietari (non alloggi) la nomina dell'amministratore diventa obbligatoria. Il mandato è annuale, rinnovabile l'anno seguente;
- condomini morosi: l’amministratore porterà in giudizio entro sei mesi chi non paga le spese condominiali;
- distacco dal riscaldamento centralizzato: il singolo può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento se dimostra che non ci sarà aggravio dei costi per gli altri e fermo restando l'obbligo di pagare manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma della caldaia comune;
- autoconvocazione assemblea: se a farne richiesta vi sono almeno due condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore deve convocarla entro dieci giorni. Se i condomini sono meno di otto l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata da ciascun condomino;
- riconvocare l’assemblea: se non finisce la discussione è possibile farlo per completare l’ordine del giorno;
- deleghe: deve essere scritta e se i condomini sono più di venti il delegato può rappresentare al massimo un quinto del valore proporzionale;
- comunicazione lavori: le opere eseguite dal singolo all'interno della propria unità immobiliare o su parti comuni che gli siano state attribuite in uso esclusivo, diversamente da quanto fin ora previsto, devono sempre essere comunicate preventivamente all'amministratore che ne riferisce all'assemblea;
- società amministratrice: con la riforma una società può svolgere l'incarico di amministratore di condominio. L’accettazione dell’incarico di amministratore deve avvenire per iscritto con un documento in cui si specifica l’onorario.
- impugnazione delle delibere: le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo da chiunque ha un interesse da dimostrare. Le delibere annullabili (contrarie alla legge o al regolamento di condominio) possono essere impugnate dai condomini dissenzienti o dagli astenuti (articolo 1137), entro 30 giorni dalla data di deliberazione, e dagli assenti entro 30 giorni dalla data di comunicazione del verbale;
- soggetti corretti: non varrà più il “sono figlio di”. La convocazione di un soggetto non legittimato (o la mancata convocazione di un condomino) così come di un condomino "apparente" (figlio o coniuge non proprietario) è causa di invalidità della delibera;
Esisterà d'ora in poi l'obbligo da parte dell'amministratore di aprire un conto corrente dove far transitare il denaro del condominio; di tenere registri contabili, anagrafici e di bilancio e di attivare un sito internet del condominio qualora l'assemblea lo richieda.
Sarà obbligatorio anche un rendiconto annuale di gestione e convocare l'assemblea per l'approvazione entro 180 giorni.
Viene inoltre introdotta la figura del revisore dei conti, nominato dall'assemblea. La gestione diventa quindi più impegnativa.
Nessun commento:
Posta un commento