domenica 22 maggio 2022

La mappa delle zone più care per comprare casa nelle principali città italiane

 

La mappa delle zone più care per comprare casa nelle principali città italiane


Quali sono le zone più care per comprare casa nelle principali città italiane? Per scoprirlo, idealista/news ha preparato una mappa che mostra come Milano sia il capoluogo più proibitivo per gli immobili nei distretti di pregio, anche più del centro storico di Roma. Scopriamo la situazione città per città, secondo i dati rilevati dagli annunci pubblicati su idealista.

Milano

I prezzi più alti, per distacco, si registrano a Milano. Nel centro storico la media è di 9.155 €/m2. Ma, nello specifico, per comprare una casa a Brera-Montenapoleone ci vogliono 11.147 €/m2 e ben 10.188 €/m2 per chi vuole andare a vivere a Vittorio Emanuele-Augusto.

La media dei prezzi è molto alta anche in zona Garibaldi-Porta Venezia (6.490 €/m2), soprattutto in Moscova-Repubblica (8.667 €/m2) e Monforte-Palestro (7.660 €/m2). Si registrano prezzi alle stelle anche nelle zone di Fiera-De Angeli (6.380 €/m2), Navigli-Bocconi (6.197 €/m2) e Porta Vittoria (5.659 €/m2).

Roma

Nella Capitale, come è facile immaginare, la zona più cara per comprare casa è il Centro (5.496 €/m2), con il picco che si raggiunge nel quadrante Piazza del Popolo-Piazza Navona-Quirinale (7.250 €/m2). Nella zona di Parioli, invece, la media dei prezzi è di 4.832 €/m2, mentre nelle vie più vicine a viale Parioli il picco è addirittura di 5.342 €/m2, seconda solo al quartiere Pinciano (5.479 €/m2).

Da segnalare anche i prezzi che si registrano a Prati, dove la media raggiunge i 4.898 €/m2 per gli annunci di case in vendita pubblicati su idealista. Nel dettaglio, la parte più cara è quella nei pressi di Borgo Pio, dove la richiesta si attesta intorno ai 5.889 €/m2.

Torino

Decisamente diversa la situazione nel capoluogo piemontese, dove i prezzi al m2 più alti si registrano nella zona di Cavoretto-Borgo Po (3.155 €/m2) e in quella di Centro-Crocetta (2.650 €/m2). Comprare casa a Torino, anche in zone di pregio, è decisamente più conveniente rispetto a Roma e Milano.

Firenze

Prezzi marcatamente più alti nel capoluogo toscano, dove la zona più cara, come è facile immaginare, è quella del Centro, dove chi pubblica un annuncio per una casa in vendita su idealista chiede, in media, 4.574 €/m2. Prezzi alti anche a Campo di Marte, dove i proprietari chiedono 4.037 €/m2 per vendere.

Bologna

A Bologna, invece, la zona più cara per acquistare casa non è quella del centro storico (3.879 €/m2), bensì quella di San Mamolo-Colli, dove la media dei prezzi tocca quota 4.145 €/m2. Da segnalare anche la media dei prezzi a Costa-Saragozza (3.474 €/m2) e Santa Viola (3.463 €/m2).

Bari

Prezzi più bassi a Bari, dove la zona più cara è quella di Picone-Poggiofranco (2.257 €/m2), seguita dalla zona Marconi-San Girolamo-Fesca, dove in media ci vogliono 2.141 €/m2 per comprare un immobile ad uso residenziale.

Napoli

A Napoli ci sono due zone che superano ampiamente la media dei prezzi in città (2.137 €/m2). Si tratta dell’area di pregio di Posillipo-Chiaia-San Ferdinando (4.028 €/m2), e Vomero-Arenella (3.618 €/m2). Nel dettaglio, al Vomero la richiesta di chi vende è di 4.185 €/m2, mentre a Posillipo è addirittura di 4.766 €/m2.

Palermo

I prezzi delle case in vendita nel capoluogo siciliano sono nettamente più bassi, anche rispetto alle altre principali città del Sud. La zona più cara di Palermo per comprare casa, infatti, è quella di Montepellegrino-Libertà-Politeama (1.613 €/m2) seguita da Cruillas-Resuttana-San Lorenzo (1.473 €/m2) e Tommaso Natale-Mondello-Arenella (1.448 €/m2).

domenica 15 maggio 2022

Superbonus SOA: arriva l’obbligo di qualificazione per le imprese

 

Obbligo SOA superbonus

Superbonus SOA: arriva l’obbligo di qualificazione per le imprese

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Dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori superiori a 516.000 euro che accedono ad incentivi fiscali. Non si applica ai lavori già in corso

Nuova stretta sui bonus fiscali: è stato approvato dalle Commissioni Industria e Finanze del Senato un emendamento al disegno di legge di conversione al dl 21 marzo 2022, n. 21, contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto, che prevede l’obbligo di attestazione SOA per poter beneficiare del Superbonus e degli altri dei bonus legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche.

La proposta di modifica votata a Palazzo Madama ha lo scopo di estendere la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati.

Per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia 2022, ti consiglio 2 strumenti indispensabili:

Emendamento al dl 21/2022

Il disegno di legge di conversione del dl n. 21/2022 contiene un emendamento riguardante le attestazioni SOA: per beneficiare di incentivi fiscali, non solo Superbonus ma anche tutti gli altri bonus casa per i quali sono previsti cessione del credito e sconto in fattura, le imprese che eseguono lavori con importo superiore ai 516.000 euro devono essere in possesso della certificazione SOA.

L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.

Ecco quanto si legge nell’emendamento contenuto nel testo di conversione in legge.

Emendamento 10.0.30 (testo 3)

(Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis – (Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)

  1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata:
    1. ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    2. ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del medesimo decreto – legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’impresa esecutrice.
  4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

Superbonus SOA: le scadenze

Queste le due date da tenere a mente:

  • dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo per le imprese di essere in possesso di detta certificazione per poter eseguire i lavori;
  • dal 1º gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese devono dimostrare di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

Come detto l’obbligo di certificazione SOA si applica per il riconoscimento di incentivi fiscali a lavori di importo superiore a 516.000 euro, anche privati.

Non si applica, invece, ai lavori già in corso di esecuzione.

Ricordiamo che l’emendamento approvato, che introduce la certificazione SOA per Superbonus e gli altri bonus edilizi, entrerà in vigore solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ma vediamo in dettaglio l’attestazione SOA: cos’è, validità, come si ottiene.

Per ottenere la certificazione SOA occorre rispettare precisi requisiti economici e tecnici, ma anche essere regolari ai fini della normativa antimafia e del pagamento di tasse e contributi, oltre a non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza e non aver ricevuto sanzioni interdittive.

Cos’è la SOA?

La certificazione SOA è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’articolo 84 c. 1 del Codice appalti). Viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.

La SOA raggruppa le varie opere in due categorie principali:

  • opere di carattere generale – OG
  • opere specializzate – OS

All’interno delle 13 categorie di opere di carattere generale ricadono le principali categorie (categorie OG 1 – Edifici civili e industriali, OG 11 – Impianti tecnologici, ecc.).

Per conoscere tutti i dettagli sulle categorie delle opere pubbliche, ti rimando a uno specifico articolo.

Requisiti

Affinché l’impresa esecutrice ottenga la certificazione SOA deve possedere:

  • requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
  • adeguata capacità economica e finanziaria:  l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale.
  • adeguate capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo

E’ necessario inoltre l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.

Validità SOA?

La certificazione SOA vale 5 anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.

Come faccio ad ottenere la SOA?

Ogni impresa appartenente al settore delle costruzioni che desideri concorrere a bandi di gara indetti dalle amministrazioni pubbliche ai fini di appaltare lavori di importi maggiori di € 150.000 è obbligata ad ottenere la certificazione SOA. Per ottenere la la suddetta certificazione è obbligatorio disporre di un sistema di qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001).

In base alla normativa vigente, gli organismi di attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.

 

PNRR 2: le novità su efficienza energetica, fatturazioni e pagamenti

 

PNRR2: chiarimenti su amministrazione, efficienza energetica, fatturazioni e pagamenti elettronici

PNRR 2: le novità su efficienza energetica, fatturazioni e pagamenti

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Le misure introdotte dal PNRR 2: capacità amministrativa, efficienza energetica, fatturazioni e pagamenti elettronici

Al fine di accelerare e semplificare le procedure connesse al PNRR, il Governo ha adottato ulteriori misure urgenti dopo quelle messe in campo con il dl n. 152/2021: il 30 aprile 2022 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 36/2022, il PNRR 2.

Il provvedimento, contenente “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è in vigore dal 1° maggio 2022 e prevede l’introduzione di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Capacità amministrativa

In considerazione della realizzazione degli obiettivi indicati dal PNRR e con riferimento alle esigenze connesse al rafforzamento della capacità amministrativa, il dl prevede:

  • l’adozione di linee di indirizzo per l’assunzione di personale con conoscenze, competenze, capacità e attitudini idonee a sostenere la transizione digitale ed ecologica;
  • l’utilizzo esclusivo, a partire dal 1° luglio 2022, del Portale unico del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche;
  • l’assunzione da parte delle Regioni, con contratto a tempo determinato, di personale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR;
  • un rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANPAL con l’incremento della dotazione organica pari a 43 unità (2 posizioni di livello dirigenziale generale, una posizione di livello dirigenziale non generale e 40 unità di personale appartenente alla terza area funzionale.

In particolare:

  • l’articolo 19, al fine di contrastare il lavoro nero, prevede l’istituzione del nuovo Portale Nazionale del Sommerso, che accentrerà in un’unica banca dati tutte le informazioni derivanti dalle attività di vigilanza effettuate da Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza.
  • l’articolo 20 rafforza le misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo azioni volte a tutelare i lavoratori impiegati nella realizzazione degli interventi del PNRR. In particolare, l’INAIL potrà promuovere specifici protocolli d’intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei progetti, per attivare tra gli altri:
    • programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza;
    • progetti di ricerca sperimentale di soluzioni tecnologiche che agevolino il miglioramento degli standard di sicurezza;
    • iniziative di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al contempo, andrebbe valutata la possibilità di istituire un collegamento informatico unitario tra INPS, ANPAL e Centri per l’impiego per la gestione delle politiche attive e l’effettiva attuazione della condizionalità prevista per i diversi sussidi.

Efficienza energetica, ambiente e digitale

Sono previsti interventi per il monitoraggio delle misure in materia di efficientamento energetico e ambiente. In particolare:

  • potenziato il ruolo dell’ENEA nel monitoraggio dell’efficientamento energetico conseguito attraverso le misure di ecobonus e sismabonus (l’articolo 24 prevede la modifica in materia di comunicazione ENEA dei lavori rientranti nell’ecobonus e nel sismabonus. La trasmissione delle informazioni avverrà secondo le regole previgenti, ma a cambiare è l’obiettivo dell’adempimento: oltre a consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico, l’invio consentirà di garantire la corretta attuazione del PNRR);
  • trasferita dal MITE alle Regioni la competenza sulle macerie;
  • istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

Infrastrutture portuali, contratti pubblici, ZES e ZLS

All’interno del provvedimento vengono disposte misure per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti così come in materia di ZES e ZLS.

Codice della crisi, le fatturazioni e i pagamenti elettronici

Ed infine le misure in materia di appalti e fatturazioni.

Le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC vengono estese anche gli investimenti pubblici suddivisi in lotti funzionali; riguardo al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ne viene rinviata l’entrata in vigore dal 16 maggio al 15 luglio 2022.

Nella versione definitiva, la conferma dell’estensione dell’obbligo di fattura elettronica ai forfettari e tra le altre misure l’avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con POS dal 30 giugno (vedi articolo di BibLus: In arrivo il PNRR 2, le novità contenute nello schema di decreto legge).