domenica 12 giugno 2022

Dal Notariato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali: istruzioni per l’uso

Dal Notariato la guida alle detrazioni fiscali 

Dal Notariato la nuova guida sulle agevolazioni fiscali: istruzioni per l’uso

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Aggiornata a giugno la guida per Superbonus e altri bonus per la casa, con schede tecniche e confronto tra la normativa a regime e quella transitoria

Numerosi sono stati negli ultimi mesi gli interventi da parte del Governo a sostegno dell’economia per fronteggiare la crisi in corso, anche a causa dell’emergenza Covid e della guerra in Ucraina.

Tra le misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano si affermano le detrazioni fiscali, alcune già esistenti e altre nuove, per una sempre maggior ripresa del settore edilizio, volano dell’economia italiana.

Per beneficiare delle varie agevolazioni fiscali, ti consiglio un software affidabile e professionale per gestire correttamente le pratiche e per i calcoli sia energetici che per la classificazione sismica degli edifici.

Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno pubblicato la guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti alla “casa” aggiornata a giugno 2022, in considerazione delle novità introdotte dalla più recente normativa, ossia:

Ribadita la regola introdotta dal decreto Semplificazioni (DL n. 77/2021) al fine di incentivare i lavori di riqualificazione nei condomìni: via libera al Superbonus anche con irregolarità edilizie rientranti nelle tolleranze costruttive; nessuna deroga, invece, per gli immobili costruiti senza alcun titolo abilitativo.

In definitiva, le cause che comportano l’esclusione dall’agevolazione sono:

  • la mancata presentazione della CILAS (la CILA per gli interventi agevolati con il Superbonus).;
  • la presenza di interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
  • l’assenza dell’attestazione dei dati che devono essere riportati nella CILAS (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio (DL 34/2020).

Guida Notariato

La guida “Immobili e bonus fiscali 2022“, realizzata in formato digitale, illustra le novità relative ai singoli bonus per la casa; rappresenta un pratico strumento, costantemente al passo con le novità normative, al fine di orientare tecnici e cittadini nell’ambito normativo e riassumere le principali agevolazioni.

Si tratta di un’utile guida per districarsi fra la giungla normativa legata ai bonus edilizi, confrontando quella a regime con quella transitoria.

Struttura della guida

Il vademecum attraverso una serie di schede sintetiche indica, a titolo esemplificativo, le principali agevolazioni, quali:

  • bonus edilizio
  • ecobonus
  • sismabonus
  • bonus facciate
  • bonus acquisti (acquisto o assegnazione di edifici residenziali ristrutturati, acquisto di posti auto o box auto, acquisto di edifici antisismici)
  • Superbonus (con riguardo tra bonus trainanti e bonus trainati).

Schede relative ai singoli bonus

Le schede illustrano in maniera sintetica ed intuitiva i singoli bonus mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus.

In particolare:

  • la prima colonna indica le tipologie di interventi ricompresi nel bonus;
  • la seconda colonna evidenzia la disciplina a regime (senza limite temporale) e le eventuali varianti temporanee;
  • la terza colonna illustra la disciplina “rafforzata” (con le maggiori aliquote e i maggiori tetti di spesa agevolabili), di norma di carattere temporaneo;
  • la quarta colonna riporta la disciplina del Superbonus (ossia la disciplina di maggior favore introdotta nel 2020 ma non di portata generale, bensì limitata solo a determinati interventi e favore solo di specifiche categorie di contribuenti).

Indice

Ecco l’indice del documento:

  • Istruzioni per l’uso
  • Il Superbonus – Ambito oggettivo
  • Bonus edilizio
  • Sismabonus
  • I beneficiari dei bonus
  • Il Superbonus – Le aliquote e le scadenze
  • Le modalità operative
  • Il bonus facciate
  • I bonus “acquisti”
  • Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta
  • Gli altri bonus
  • Regolarità urbanistica

La cumulabilità dei bonus

La guida si sofferma, inoltre, sul caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili: in tal caso il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Tuttavia, prosegue il Notariato, il cumulo delle agevolazioni è applicabile solo se sono presenti determinate condizioni e ogni situazione va valutata caso per caso; ovviamente se lo stesso intervento è riconducibile a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.

Lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta

La guida del Notariato ricorda, inoltre, che per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per gli interventi che fruiscono dei bonus fiscali (limitatamente al solo Superbonus anche le spese sostenute nel 2025) è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

  • lo sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, con facoltà per i fornitori stessi di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In particolare il documento indica:

  • le modalità operative
  • interventi per i quali è ammessa l’opzione.

Documenti da conservare

Infine i documenti da conservare.

I beneficiari delle agevolazioni devono tenere alcuni documenti da esibire in caso di accertamenti e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, e precisamente:

  • le ricevute dei bonifici effettuati;
  • le fatture e/o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori.

Regolarità urbanistica

Chiude la guida la parte riservata alla regolarità urbanistica, che si distingue in 3 casi:

  • La disciplina urbanistica degli interventi ammessi al superbonus
  • La non necessità dell’attestazione dello stato legittimo del fabbricato
  • Le deroghe alla disciplina ordinaria

 

Per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia 2022, ti consiglio 2 strumenti indispensabili:

 

domenica 5 giugno 2022

Potenza sonora e isolamento acustico: le prassi di riferimento

 

UNI e protezioni antiurto industriali e utilizzo pietra naturale in ambiente bagnato

Potenza sonora e isolamento acustico: le prassi di riferimento

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Pubblicate le UNI EN ISO 6926:2021 e UNI EN ISO 10140-2:2021 su prestazioni acustiche, potenza sonora e isolamento acustico degli edifici. Da UNI i dettagli

Il suono con le sue caratteristiche fisiche e proprietà, soprattutto con la sua modalità di trasmissione, si pone al centro di studi sempre più numerosi, specializzati e sensibili al mondo dell’edilizia.

Tali sforzi sono tesi ad un’efficienza e ad una risposta sempre più ottimale degli elementi costruttivi a garanzia di un comfort sempre maggiore del costruito anche dal punto di vista sonoro.

In tal senso si inserisce il recepimento di due documenti di normazione curati dalla commissione dell’UNI “Acustica”:

  • UNI EN ISO 6926:2021 “Acustica – Requisiti per le prestazioni e la calibrazione delle sorgenti sonore di riferimento per la determinazione dei livelli di potenza sonora“;
  • UNI EN ISO 10140-2:2021  “Acustica – Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio – Parte 2: Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea“.

La UNI EN ISO 6926:2021 sulle prestazioni e la calibrazione delle sorgenti sonore

La UNI EN ISO 6926 specifica i requisiti delle prestazioni acustiche per le sorgenti sonore di riferimento quali:

  • stabilità temporale della potenza sonora in uscita;
  • caratteristiche dello spettro;
  • indice di direttività.

La stabilità temporale è definita in termini di scarto tipo della ripetibilità. Le caratteristiche dello spettro possono essere verificate o in una camera semi-anecoica o in una camera riverberante di prova a partire dalle misurazioni dei livelli di potenza sonora della banda di frequenza in conformità alla norma. I requisiti prestazionali riferiti all’indice di direttività possono essere verificati solo in camera semi-anecoica.

La UNI EN ISO 6926 specifica anche i procedimenti atti a fornire i dati del livello di taratura e dell’incertezza di misura di una sorgente sonora destinata ad essere utilizzata come sorgente sonora di riferimento, in termini del suo livello di potenza sonora alle condizioni meteorologiche di riferimento in bande di ottava e di un terzo d’ottava, e con ponderazione di frequenza A.

Il documento è intitolato come una norma di taratura, sebbene il metodo sia generalmente adottato in un laboratorio di prova.

La norma specifica inoltre i metodi di taratura delle sorgenti sonore di riferimento non solo in campo sonoro libero su un piano riflettente, ma anche in camere di prova riverberanti a diverse distanze dalle superfici di confine. Per la posizione della sorgente sonora di riferimento su un piano riflettente, i due diversi ambienti di prova di cui sopra sono considerati equivalenti per le bande di frequenza superiori o uguali a 200 Hz.

A frequenze di 160 Hz e inferiori, possono verificarsi alcune differenze sistematiche; per frequenze inferiori a 100 Hz, si indica un metodo alternativo di taratura che utilizza l’intensità sonora.

La sorgente sonora può essere posizionata direttamente sul pavimento o montata su un supporto, in modo da utilizzarla a una certa altezza dal pavimento. Secondo la norma le sorgenti montate su supporto sono tarate in camere di prova riverberanti. Le sorgenti montate a pavimento sono tarate in camere di prova semi-anecoiche o riverberanti.

Le sorgenti sonore di riferimento sono ampiamente utilizzate nei “metodi di confronto” per determinare le emissioni sonore delle sorgenti sonore stazionarie. Si utilizza una sorgente sonora di riferimento, di potenza sonora nota, al fine di stabilire la relazione numerica tra il livello di potenza sonora di una sorgente, in una data posizione e in un dato ambiente acustico, e il livello di pressione sonora ponderato nello spazio e nel tempo lungo una serie di posizioni del microfono. Una volta stabilita questa relazione, si può facilmente misurare il livello medio di pressione sonora prodotto da una “sorgente non nota” e determinarne il livello di potenza sonora.

La norma definisce proprio le caratteristiche fisiche e prestazionali principali delle sorgenti sonore di riferimento e ne specifica i procedimenti di taratura, specialmente per determinare il livello di potenza sonora di altre sorgenti sonore.

La UNI EN ISO 6926:2021 sostituisce la UNI EN ISO 6926:2016.

La UNI EN ISO 10140-2:2021 sull’isolamento acustico degli edifici

La UNI EN ISO 10140 parte 2, specifica il metodo di laboratorio per la misurazione dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio quali:

  • pareti, solai,
  • porte, finestre, imposte/persiane/elementi oscuranti,
  • elementi di facciata, vetrate,
  • piccoli elementi tecnici, come dispositivi per il convogliamento dell’aria, tracce d’impianti, e loro combinazioni, per esempio pareti e solai con contropareti, controsoffitti e pavimenti galleggianti.

I risultati di prova possono essere utilizzati per confrontare le caratteristiche di isolamento acustico di edifici e di elementi di edifici, classificare gli elementi secondo le loro capacità di isolamento acustico, aiutare a progettare prodotti edilizi che richiedono determinate caratteristiche acustiche e stimare le prestazioni in opera in edifici completi. Le misurazioni sono effettuate in strutture di laboratorio in cui la trasmissione sonora tramite percorsi laterali è soppressa. I risultati delle misurazioni effettuate in conformità al documento non sono applicabili direttamente alla situazione in opera senza tener conto di altri fattori che influenzano l’isolamento acustico, come la trasmissione laterale, le condizioni limite e il fattore di smorzamento totale.

Tutte le parti della ISO 10140 sono state sviluppate per migliorare la disposizione per le misurazioni di laboratorio, garantire la coerenza e semplificare le modifiche future e aggiunte in merito alle condizioni di montaggio degli elementi sottoposti a prova nelle misurazioni in laboratorio e in opera. Hanno inoltre l’obiettivo di presentare un formato ben redatto e arrangiato per le misurazioni in laboratorio.

La UNI EN ISO 10140-2:2021 sostituisce la UNI EN ISO 10140-2:2010.

Il tuo progetto architettonico ha la possibilità di essere ancor più dettagliato e specializzato attraverso l’analisi e la verifica dell’isolamento acustico degli edifici. A tale scopo esiste un pratico software specializzato per il calcolo degli indici previsti dalla legge.

 

Le UNI EN ISO 6926:2021 e UNI EN ISO 10140-2:2021 sono scaricabili a pagamento dal sito dell’UNI

ANCE: chiarimenti sul Superbonus

 

ANCE: chiarimenti sul Superbonus

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L’ANCE pubblica un dossier con i suoi chiarimenti in tema Superbonus. Ecco i dettagli

Da circa una settimana stiamo assistendo ad una pubblicazione costante di documenti sul Superbonus da parte dell’Entrate (Circolari e Interpelli vari). Dall’entrata in vigore del decreto rilancio (DL 34/2020) le carte in tavola sono cambiate più volte; negli ultimi mesi sul fronte cessione del credito abbiamo assistito a vari stop and go.

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha colto l’occasione per pubblicare un dossier riepilogativo sugli ultimi documenti prassi dell’Entrate.

Vediamo, nel dettaglio, i seguenti punti  principali pubblicati nel dossier

Risposta 279/2022

La risposta 279/2022  riguarda la possibilità di usufruire del Superbonus in modalità differenti per interventi differenti: per alcuni in forma di detrazione in dichiarazione e per altri sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura.

Risposta 287/2022

La Risposta 287 riguarda l’istallazione di un impianto fotovoltaico dove quest’ultimo avviene contestualmente ad un intervento qualificato di “ristrutturazione edilizia“. In tal caso il limite di spesa è ridotto a € 1600 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Se l’installazione è contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e/o interventi di ristrutturazione urbanistica l’importo è ridotto a € 1.600.

Risposta 288/2022

Riguarda ad un locatario di unità di società di gestione immobiliare, dove il Superbonus è riconosciuto anche al locatario. Difatti conta il sostentamento delle spese su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostentamento delle spese, nonché il consenso all’esecuzione dei lavori da parte de proprietario. La detrazione verrà meno se l’immobile  oggetto degli interventi non rientra nell’ambito applicativo dell’agevolazione. Infine è importante sottolineare che il beneficio non spetta se il locatario è socio della compagine proprietaria.

Risposta 289/2022

Riguarda gli interventi su edifici unifamiliari, dove sono previsti interventi antisismici effettuati sulle singole unità. Il limite di spesa di 96.000 € va riferito alla sola unità abitativa e alle pertinenze unitariamente considerate.

In merito agli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, il Superbonus per interventi di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte ampliata. Tale limitazione invece non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

Risposta 290/2022

Fa riferimento al calcolo della superficie residenziale a fine lavori, dove nel caso di interventi agevolati al 110% che comportano il cambio di destinazione d’uso di una o più unità immobiliare, la verifica va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.

La risposta dell’Agenzia offre due chiarimenti in tema di calcolo chiarendo che:

  • il calcolo della superficie catastale va fatto secondo quanto previsto nell’allegato C del DPR 138/1998 (“Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”);
  • nel caso di interventi che comportano il cambio di destinazione d’uso di una o più unità immobiliari, la verifica che l’edificio abbia prevalentemente funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei lavori.

Risposta 297/2022

La realizzazione di un muro di contenimento poco distante dal perimetro di un edificio in condominio, con la finalità di migliorare la sicurezza antisismica è agevolabile con sismabonus al 110%, ma a condizione che i diversi professionisti coinvolti attestino il nesso di casualità tra il rischio sismico dell’immobile e la necessità di intervenire sulle strutture poste nella vicinanza della costruzione.

Risposta 298/2022

La risposta è focalizzata sugli interventi su edifici in comproprietà, dove il limite delle 2 u.i. su cui le persone fisiche possono effettuare interventi di trainati di efficientamento energetico è correlato ai contribuenti e non agli immobili.

Nel caso di interventi condominiali, il calcolo del massimale di spesa avviene in base al numero delle unità di cui è composto l’edificio, tenendo conto anche delle pertinenze e se la superficie residenziale supera il 50% anche delle unità residenziali.

Infine viene ricordata la vigenza fino al 2025 del beneficio potenziato in caso di interventi condominiali con il relativo decalage:

  • 70% nel 2024;
  • 65% nel 2025.

Risposta 314/2022

La risposta 314/2022 fa riferimento alla superficie residenziale e ai limiti di spesa.

Le Entrate ricordano che:

  • nel conteggio della superficie “residenziale” dell’edificio non va considerata la superficie delle pertinenze, né quelle relative ad unità a destinazione residenziale né quelle relative ad unità a destinazione commerciale;
  • la verifica della superficie residenziale va effettuata confrontando la superficie complessiva delle unità ad uso residenziale (tre A/2 nel caso esaminato), con la superficie complessiva dell’intero edificio, scorporando da questa superficie quella delle unità pertinenziali (un’autorimessa C/6 nel caso esaminato).

Per determinare il limiti di spesa, nel caso di interventi condominiali di efficientamento energetico, l’Agenzia ricorda che vanno considerate anche le pertinenze a prescindere dal fatto che siano provviste di impianto termico.

 

 

Ti consiglio un software per il Superbonus facile da utilizzare: troverai tutte le linee guida per gestire al meglio le tue pratiche, troverai supporto anche per la parte burocratico-amministrativa e per quella tecnico-economica.