domenica 13 marzo 2022

La rinascita del mercato residenziale: + 34% le abitazioni vendute nel 2021

 

La rinascita del mercato residenziale: + 34% le abitazioni vendute nel 2021

Andamento compravendite case2011-2021
ValuesIII 2011IV 2011I 2012II 2012III 2012IV 2012I 2013II 2013III 2013IV 2013I 2014II 2014III 2014IV 2014I 2015II 2015III 2015IV 2015I 2016II 2016III 2016IV 2016I 2017II 2017III 2017IV 2017I 2018II 2018III 2018IV 2018I 2019II 2019III 2019IV 2019I 2020II 2020III 2020IV 2020I 2021II 2021III 2021IV 202175000100000125000150000175000200000225000III 2013 NTN: 88.218
Fonte: Agenzia delle Entrate
Autore:Redazione

Il numero di abitazioni compravendute nel corso del 2021 è stato del 34% superiore rispetto ai volumi scambiati nel 2020 e del 24% rispetto al 2019, attestandosi a 749mila unità. A dirlo la consueta statistica trimestrale dell'Osservatorio Omi dell'Agenzia delle Entrate relativa al IV trimestre dell'anno.

Il mercato residenziale nel IV trimestre del 2021

Nel quarto trimestre del 2021 il tasso tendenziale delle compravendite del settore residenziale si conferma positivo con una crescita del 15,7% rispetto allo stesso trimestre del 2020 e un totale di oltre 212mila abitazioni compravendute. Se confrontato con le transazioni avvenute nello stesso trimestre del 2019, il tasso tendenziale evidenza un risultato ancora più netto, con un incremento di oltre il 26%. In particolare le abitazioni acquistate nel IV trimestre del 2021 sono circa 21 mila in più rispetto allo stesso trimestre del 2020, 35mila in più nel confronto con il 2019.

Capoluoghi e comuni minori

I tassi tendenziali mostrano differenze tra i capoluoghi (+13,2% e circa 7.500 abitazioni compravendute in più rispetto al quarto trimestre del 2020) e i comuni minori, non capoluogo (+16,9%, con circa 21.300 abitazioni compravendute in più del 2020). Differenza decisamente significativa rispetto all’analogo trimestre del 2019 in quanto la crescita risulta maggiormente concentrata nei comuni minori (+30,9%), rispetto ai capoluoghi (+16,5%).

L’aumento degli scambi, rispetto al 2020, riguarda tutte le aree geografiche del Paese, con picchi superiori al 20% in corrispondenza dei comuni minori del Centro-Sud. Al contrario nei capoluoghi isolani si è registrata la performance più bassa, intorno all’8%. Anche nel confronto con il 2019 i tassi di crescita si confermano ovunque a doppia cifra, dal +13% riscontrato per i capoluoghi del Centro al +36% nei non capoluoghi del Nord-Est.

Gli acquisti di abitazioni da parte delle persone fisiche

Gli acquisti delle PF hanno riguardato nel quarto trimestre 2021 oltre 200 mila abitazioni, circa il 95% del totale delle compravendite, quota in lieve flessione rispetto al precedente trimestre.

La percentuale delle compravendite effettuate usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, proxy delle abitazioni acquistate per abitazione principale20 , è pari al 66% circa delle unità acquistate dalle PF, in diminuzione rispetto ai precedenti trimestri. Poco meno della metà, il 48,5%, degli acquisti da parte di persone fisiche è stato finanziato con mutui a garanzia dei quali è stata iscritta ipoteca sullo stesso immobile oggetto di compravendita. Anche tale quota risulta in diminuzione rispetto ai precedenti trimestri del 2021. Il tasso medio di interesse, stabilito alla sottoscrizione dell’atto di mutuo, si assesta all’1,81% nel quarto trimestre, 9 punti base in meno del trimestre precedente, mentre il capitale di debito, sempre contratto dalle persone fisiche per acquistare abitazioni, ammonta a 13,5 miliardi di euro circa, in deciso aumento sugli omologhi trimestri del 2019 e del 2020 (+34% sul 2019 e +16% sul 2020).

Superficie e tagli dimensionali

Per quanto attiene alla superficie (Tabella 4), nel confronto con gli stessi trimestri 2020 e del 2019, si osservano tassi tendenziali di crescita sostanzialmente in linea quelli riscontrati in termini di unità compravendute.

La superficie media delle abitazioni compravendute complessivamente è stabile rispetto al 2020, anche se diminuisce al Sud. Risulta invece in aumento di quasi 2 m2 rispetto al 2019, con una crescita sopra la media nazionale nel Nord Est.

giovedì 10 marzo 2022

Fotovoltaico e manutenzione ordinaria: le nuove semplificazioni

 

Fotovoltaico manutenzione ordinaria

Fotovoltaico e manutenzione ordinaria: le nuove semplificazioni

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Decreto energia: da oggi è possibile installare impianti fotovoltaici in manutenzione ordinaria, senza particolari permessi. Ma non sempre

Il nuovo decreto energia, anche detto “decreto bollette”, dl 17/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo marzo, introduce importanti novità nel mondo dell’energia, finalizzate a contenere i costi e a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Il Governo ha inteso promuovere un cambiamento senza precedenti in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili: oltre agli incentivi e bonus già previsti (ecco tutti i dettagli su bonus edilizia) sono state introdotte semplificazioni importantissime, soprattutto per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in zona paesaggistica.

Fotovoltaico e manutenzione ordinaria

La vera rivoluzione sta nel fatto che l’installazione di pannelli fotovoltaici va considerata manutenzione ordinaria.

Nessuna autorizzazione o atto amministrativo necessario per procedere immediatamente: la manutenzione ordinaria, infatti, ricade SEMPRE nell’ambito dell’edilizia libera (non è vero il contrario: al riguardo ti rimando a un articolo su edilizia libera e manutenzione ordinaria).

Entrando nello specifico, l’art. 9 del dl 17/2022 che contiene semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevede che l’art. 7-bis il comma 5 del dlgs 28/2011 sia sostituito dal seguente:

[…] l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici […], o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

Analizzando attentamente il testo si possono trarre le seguenti conclusioni:

  • l’istallazione di impianti fotovoltaici e solari termici ricadono in manutenzione ordinaria e sono realizzabili quindi in edilizia libera e non è subordinata ad alcun atto di assenso;
  • l’installazione può essere effettuata liberamente anche su strutture o manufatti diversi da edifici (es. pergole, tettoie, ecc.);
  • l’installazione può avvenire anche sulle pertinenze (e non solo sugli edifici), come ad esempio giardini, terrazzi, autorimesse, depositi, tettoie, ecc.;
  • l’installazione di tali impianti può avvenire con qualunque modalità;
  • la semplificazione si applica anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ma non a tutti, come vedremo nel paragrafo successivo.

Fotovoltaico e immobili paesaggistici

Fotovoltaico paesaggio

Fotovoltaico paesaggio

Sono espressamente esclusi dalle semplificazioni i seguenti immobili (art. 136, lett. b) e c)):

  • le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Modello unico fotovoltaico

Modello unico fotovoltaico

Modello unico fotovoltaico

Previsto un modello semplificato unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti da 50 kW a 200 kW, così come già avviene per i piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

Entro inizio maggio saranno individuate le condizioni e le modalità per l’adozione di tale modello.

Fotovoltaico, bonus edilizia e Superbonus

Ricordiamo che gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici sono agevolati in diversi modi (bonus 50, Superbonus 110, ecc.). Per conoscere tutti i dettagli, ti suggerisco la tabella dei bonus edilizia e il software gratuito con tutte le specifiche per ogni tipo di intervento.

Con la nuova semplificazione occorre fare una considerazione importante: gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se relativi a parti comuni (condominiali). Per le parti private è agevolabile solo la manutenzione straordinaria.

Al riguardo ricordiamo un principio fondamentale che è il carattere assorbente dell’intervento superiore rispetto a quello inferiore (Circolare 24.02.1998 n. 57): gli interventi “minori” collegati a interventi più importanti (manutenzione straordinaria) vengono assorbiti, con conseguente agevolazione.

Ciò implica che nel caso di interventi agevolati da Superbonus (che rientrano in manutenzione straordinaria assentiti da CILA-S), seppur il fotovoltaico costituisca autonomamente un intervento di manutenzione ordinaria, se considerato come trainato dagli interventi principali, può essere agevolato al 110%, secondo le classiche regole, anche in edifici unifamiliari.

Quindi, ok al fotovoltaico al 110% anche sulle unifamiliari.

Ok fotovoltaico al 110

Fotovoltaico al 110%

 

Fotovoltaico e nuovi incentivi imprese al Sud

Per favorire gli investimenti al Sud stanziati 145 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033 per le imprese che entro il 30 novembre 2023 investiranno nelle regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

Il bonus prevede un credito d’imposta per gli investimenti finalizzati all’efficientamento energetico e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileverà ai fini fiscali. Sarà inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per i dettagli tecnici bisognerà attendere un decreto attuativo da emanarsi entro i primi di maggio.

Copertura sede ACCA

 

 

 

domenica 6 marzo 2022

Visto di conformità: è sempre obbligatorio?

 

Visto di conformità quando

Visto di conformità: è sempre obbligatorio?

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Visto di conformità e bonus edilizia: in quali casi è obbligatorio? In quali casi non è necessario? Ecco la tabella di sintesi

Il visto di conformità serve ad attestare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi; in particolare attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale.  Viene rilasciato da CAF, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.

In buona sostanza si tratta di una verifica formale, senza entrare nell’ambito dei contenuti tecnici.

In questo articolo cerco di riassumere i casi in cui serve e quelli in cui il contribuente può precedere direttamente, senza la presenza di un commercialista.

Quando serve il visto di conformità

Con le nuove regole post decreto antifrodi, il visto di conformità serve nella maggior parte dei casi in cui si cede il credito, ma ci sono casi in cui serve anche se si procede alla detrazione diretta.

Per gli interventi agevolati da Superbonus (art. 119 DL 34/2020), il visto di conformità occorre sempre, anche se si procedere con utilizzo diretto della detrazione.

Gli unici casi in cui in cui non è necessario il visto di conformità per Superbonus sono i seguenti:

  • il contribuente accetta la dichiarazione precompilata;
  • il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta (generalmente datore di lavoro con il Modello 730);
  • sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Per gli altri interventi edili agevolati previsti dall’articolo 121 comma 2 del DL 34/2020 (bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ecc.), il visto di conformità è necessario in caso di opzione, ossia quando si opta per cessione del credito o sconto in fattura, ad eccezione del caso in cui si operi in edilizia libera o in caso di interventi inferiori a 10.000 €. Tale eccezione non vale per il bonus facciate.

Pertanto i casi in cui non è necessario apporre il visto di conformità in presenza di altri  bonus sono i seguenti:

  • utilizzo diretto della detrazione diretta;
  • edilizia libera (non bonus facciate);
  • interventi inferiori a 10.000 € (non bonus facciate).

In tutti gli altri casi serve sempre.

Ecco una tabella di sintesi tratta dal webinar sulle novità Superbonus del 25 febbraio 2022.

 

Tabella di sintesi obbligo visto di conformità

Tabella di sintesi obbligo visto di conformità, tratta dal webinar superbonus 25-2-2022