dalla legge 105/2024, attraverso norme che si leggono
nell'articolo 24, comma 5 - bis del Tue:
la prima riduce l'altezza minima interna dei locali, che scende da 2,70 metri fino al minimo di 2,40 metri;
la seconda riduce la superficie minima dei locali, che potrà essere di 20 metri quadrati (nei monolocali) e 28 metri quadrati (nei bilocali)
In quanto espressione di requisiti igienico - sanitari fondamentali , queste agevolazioni trovano diretta applicazione, senza necessità di attendere il recepimento delle Regioni.
Gli stessi nuovi limiti dimensionali (altezze, superfici) potranno ulteriormente beneficiare delle tolleranze costruttive (articolo 34-bis), variabili se l'intervento è anteriore a l 24 maggio 2024: ad esempio, per un monolocale di massimo 60 metri quadrati, anteriore al 24 maggio 2024, l'altezza interna potrà scendere fino ad un ulteriore 6% (14 cm) in meno rispetto al limite di 2,40 metri; per i mini-alloggi successivi al maggio 2024, si applicherà una tolleranza diversa, cioè quella generale del 2 per cento.
Per misure inferiori, l'agibilità dell'immobile va esclusa, ma ciò non ne impedisce la generica commerciabilità. L'unità immobiliare può essere, infatti, trasferita anche se il venditore non fornisce il certificato di agibilità (Cassazione civile, pronuncia 24317/2022) e anche se vi sono abusi non ancora sanati (Cassazione, 8230/2019). In altri termini, se mancano i requisiti igienico-sanitari essenziali, l'immobile non agibile può comunque essere oggetto di un valido contratto di compravendita (evidenziando la carenza); la questione dovrà, tutt'al più, essere risolta a livello di quantificazione del prezzo (ad esempio,pattuendo u n corrispettivo ridotto).
Quella del "Salva casa " non è una generica liberalizzazione dei mini-appartamenti. Per beneficiare dei limiti ridotti sull'agibilità, i micro-appartamenti dovranno essere interessati da interventi di recupero edilizio di più ampio respiro. In particolare, le agevolazioni scattano se si effettua un recupero edilizio dell'intero edificio ( ad esempio, condominio) oppure interventi di ristrutturazione anche della singola unità immobiliare ( ad esempio, singolo appartamento), con particolare attenzione alla superficie dei locali , alla ventilazione naturale all'apertura di finestre.
Ciò significa che queste agevolazioni trovano applicazione solo ed esclusivamente alle unità immobiliari esistenti, non anche alle costruzioni non ancora ultimate e nemmeno in casi di demolizione e ricostruzione: se, quindi, non sono previsti interventi di riqualificazione (dell'edificio o del singolo locale) con soluzioni igienico-sanitarie alternative, dovranno rispettarsi i più rigorosi limiti del Dm 5 luglio 1975 (superfici non inferiori a 28 metri quadrati per una persona , 38 metri quadrati per due persone e altezze non inferiori a 2,70 metri).
Il recupero dei mini-appartamenti può essere, inoltre, agevolato dalla terza norma, cioè quella sul mutamento di destinazione d'uso (articolo 23-ter), che è snellito s e avviene all'interno di un'unica categoria (residenziale): ad esempio, il proprietario di un locale ad uso ufficio di 40 metri quadrati può presentare un progetto di ristrutturazione, frazionando l'immobile in due monolocali da 20 metri quadrati ciascuno e , contestualmente, chiedere il cambio d'uso da ufficio ad abitazione civile.
L'agibilità è, poi, dichiarata al termine di lavori che devono essere eseguiti in conformità a un titolo abilitativo edilizio rilasciato o assentito legittimamente. Tutto ciò genera un forte coinvolgimento dei tecnici, cui spetta attestare l'agibilità delle unità immobiliari (articolo 24 del Testo unico), rilasciando
una dichiarazione di conformità dell'opera al progetto (e quindi alle previsioni urbanistiche) e a un vasto spettro di norme che vanno dalla sicurezza all'igiene, dalla salubrità al risparmio energetico fino agli obblighi di infrastrutturazione digitale.