martedì 24 settembre 2024

Occupazioni abusive di immobili, la Camera introduce il reato nel Codice penale


Approvato l'articolo 10 del DDL Sicurezza che introduce nel Codice penale il nuovo articolo 634-bis sul reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Pena della reclusione da 2 a 7 anni, le forze di polizia potranno liberare velocemente gli immobili

giovedì 12 settembre 2024 - Redazione Build News

 

È all'esame della Camera il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, che all'articolo 10 prevede norme volte a contrastare l’occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso.

L'articolo 10 approvato dalla Camera prevede l’inserimento nel codice penale, nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, dell’articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) e nel codice di procedura penale dell’articolo 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell’immobile).

Introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Ai sensi del primo comma del nuovo art. 634-bis c.p. è punito con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente (primo periodo). È punito con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque si appropria con artifizi o raggiri di un immobile altrui ovvero cede ad altri l’immobile occupato (secondo periodo).

Pertinenze

Le fattispecie di cui al primo comma, relative, rispettivamente, all’occupazione o detenzione di immobile destinato a domicilio altrui con violenza o minaccia (primo periodo), e all’appropriazione di domicilio altrui con artifizi o raggiri (secondo periodo), si applicano anche alle pertinenze dell’immobile medesimo. Analogamente, la procedura per la reintegrazione nel possesso dell’immobile di cui all’art. 321-bis c.p.p., introdotto dal comma 3 dell’articolo 10, si applica anche alle pertinenze.

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 634-bis soggiace alla stessa pena chiunque, fuori dai casi di concorso, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione.

Il terzo comma prevede una causa di non punibilità in favore dell’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

Il quarto comma prevede che il delitto sia punibile a querela della persona offesa. Con una modifica apportata in sede referente, è stato tuttavia stabilito che nei casi in cui il fatto sia commesso ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato sia perseguibile d’ufficio.

Le forze di polizia potranno liberare velocemente gli immobili

Infine, è introdotto nel codice di procedura penale l’art. 321-bis, il quale stabilisce un procedimento d’urgenza finalizzato a consentire alle forze di polizia di poter liberare con celerità gli immobili e di restituirli agli aventi diritto.

Confedilizia: “Bene procedura accelerata contro occupazioni abusive”

“Esprimiamo apprezzamento per l’approvazione alla Camera di misure più efficaci per contrastare l’occupazione arbitraria di immobili, un problema diffuso che interessa tutto il territorio nazionale e che genera un crescente allarme sociale”, commenta Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia.

“In particolare, effetti positivi potranno giungere dal procedimento per la reintegrazione nel possesso degli immobili previsto dal nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, che prevede – qualora l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante – l’intervento immediato degli ufficiali di polizia giudiziaria e consente a questi ultimi, ‘in caso di diniego all’accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o assenza dell’occupante’, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, di disporre coattivamente il rilascio dell’immobile e di reintegrare il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero.

Il fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili, che alcuni esponenti politici sono giunti addirittura a promuovere, va prevenuto e represso, sia che riguardi beni privati sia che interessi proprietà pubbliche”, conclude Spaziani Testa.


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