Cessione del credito Superbonus e altri bonus: ecco le nuove regole!
/di Nicola FurcoloLe nuove regole sulla cessione del credito per bonus edilizi: cessioni qualificate, stop alla frammentazione e bollino per il tracciamento
Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio ha approvato le nuove regole sulla cessione del credito per Superbonus e altri bonus edili.
Le nuove regole mirano a superare l’impasse creato dal decreto sostegni ter, che aveva introdotto l’impossibilità di cedere il credito dopo la prima cessione. Da allora molti cantieri si sono bloccati, le pratiche avviate per la cessione del credito sono rimaste in stallo e tutti gli operatori del settore si sono trovati in una grave incertezza.
Cessione del credito, quanti passaggi?
Le misure d’urgenza approvate modificano nuovamente l’art. 121 del DL 34/2020 (oramai ho perso il conto delle modifiche che hanno subito gli articolo 119 – Superbonus – e 121 – cessione del credito).
Saranno possibili fino a 3 cessioni del credito oppure sconto in fattura, una cessione e ulteriori 2 cessioni del credito. Le ultime 2 cessioni dovranno essere di tipo ‘qualificato’, ossia a banche o istituti di credito (iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia – art. 106 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – o altre società).
Le nuove regole sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura sono contenute nella nuova formulazione dell’art. 121 comma 1.
Ecco il testo.
Cessione del credito e sconto in fattura: il nuovo testo del comma 1 dell’art. 121
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
In pratica, il committente potrà cedere il credito d’imposta a un soggetto terzo, che potrà utilizzarlo come credito di imposta o cederlo a un istituto bancario o altro soggetto abilitato. Quest’ultimo potrà utilizzare o cedere ulteriormente il credito a altro istituto. Questi non potrà più cedere il credito, ma dovrà necessariamente utilizzarlo.
Lo sconto in fattura è molto simile: il committente riceve una fattura per i lavori eseguito scontata (fino al 100%). Il credito viene automaticamente acquisito dal fornitore che ha emesso la fattura. Questi può cedere ad altro soggetto (anche banca) che a sua volta può cedere altre 2 volte (cessioni qualificate) solo a banche.
Con lo sconto in fattura, in pratica il fornitore si sostituisce al beneficiario originale in termini di cessioni.
No a cessioni del credito parziali: comma 1-quater (parte 1)
Viene introdotto il comma 1-quater:
I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. […]
Non sarà dunque più possibile frazionare i crediti: se fino ad oggi era possibile scegliere di volta in volta (e di anno in anno) quanto utilizzare direttamente e quanto cedere a terzi, le nuove norme impongono di cedere per intero il credito d’imposta ricevuto.
Solo il committente potrà decidere di esercitare l’opzione su parte del credito e di utilizzare l’altra in compensazione diretta.
Cessione del credito e codice univoco: comma 1-quater (parte 2)
La seconda parte del nuovo comma 1-quater recita:
[…] A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Al credito sarà attribuito un bollino, un codice univoco, che consentirà di tracciarne la sua storia. Il meccanismo dovrebbe essere analogo a quello adottato negli appalti pubblici (codici CIG e CUP) per la tracciabilità dei flussi finanziari.
Per quanto riguarda le disposizioni del comma 1-quater (crediti parziali e codice identificativo), queste entreranno in vigore solo a partire dal primo maggio 2022.
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