lunedì 11 ottobre 2021

Il Comune può entrare nel merito del decoro della facciata?

 

Il Comune può rifiutare un titolo edilizio per violazione del decoro del fabbricato?

Il Comune può entrare nel merito del decoro della facciata?

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La violazione del decoro architettonico di un fabbricato esula dalle competenze dell’amministrazione nella concessione di un titolo edilizio. I chiarimenti del CdS

Il Comune che debba valutare il rilascio di un titolo edilizio, non può entrare in merito a decisioni e valutazioni che spettano al condominio ed ai singoli condomini, come il rispetto del decoro architettonico del fabbricato.

Lo chiarisce la sentenza n. 6345/2021 del Consiglio di Stato.

Il caso

Un privato presentava al Comune alcune SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) sia per effettuare nuovi lavori sia per sanare abusi preesistenti all’acquisto dell’immobile sito in un fabbricato condominiale.

Le opere da sanare e da realizzare interessavano i prospetti del fabbricato, per cui relativamente alla manomissione del decoro e dell’aspetto originario dello stesso stabile arrivava un parere favorevole alle opere a maggioranza da parte del condominio.

Il Comune però negava le SCIA evidenziando che i lavori da sanare e da effettuare avrebbero compromesso il decoro del fabbricato e che tale eventualità non era stata approvata con una decisione unanime dell’intero condominio.

Il privato, di conseguenza, faceva ricorso al Tar (che lo respingeva) al quale seguiva il ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.

Il ricorrente sosteneva che sarebbe bastata l’approvazione della maggioranza dei condomini all’accoglimento delle SCIA presentate.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada non condividono né la posizione del Comune né quella del Tar in merito alla decisione non unanime del condominio sulla manomissione del decoro del fabbricato.

I togati rilevano che il nodo della questione risulta essere la verifica del corretto esercizio del potere da parte del Comune in occasione del controllo sulle SCIA presentate dall’appellante e la rilevanza assegnata all’assenza del consenso unanime di tutti i condomini, attraverso la valorizzazione della norma di cui all’art. 1120 c.c. che considererebbe le opere lesive del decoro architettonico del fabbricato.

I giudici chiariscono al riguardo che:

la giurisprudenza ha più volte affermato che in sede di rilascio del titolo abilitativo, il comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull’intervento proposto, ciò tuttavia vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati

In parole povere, il Comune deve limitarsi a prendere atto di una questione già pienamente evidenziata tra i privati, senza entrare direttamente nel merito.

I giudici, quindi, premettono che l’art. 1120 del Codice civile chiarisce che l’innovazione della cosa comune attraverso delle opere, come le facciate del fabbricato, è permesso al singolo purché il suo intervento non limiti il diritto dei singoli condomini all’utilizzo dello stesso bene comune.

Ora, in riferimento all’ultimo comma della norma citata, che vieta le innovazioni che alterano il decoro architettonico del fabbricato, la giurisprudenza ha chiarito che l’azione del condomino a tutela del decoro architettonico deve ritenersi una facoltà insita nel suo diritto di proprietà.

Il CdS specifica che la valutazione del decoro architettonico dell’edificio alla stregua dell’art. 1120 cc risulta di pertinenza di ciascun comproprietario e non può essere sostituta da quella dell’amministrazione condominiale, in quanto rientrante nelle facoltà del solo proprietario.

Deve dunque ritenersi non consentito al Comune, in sede di rilascio del titolo, valutare aspetti prettamente condominiali, che non appaiono per nulla pacifici o, comunque, che non sono di immediata evidenza o, come nel caso in esame, sono divenuti oggetto di un contenzioso tra le parti non ancora definito.

I giudici di Palazzo Spada, in chiusura, sono del parere che in caso di una eventuale autorizzazione edilizia che, a norma di legge, è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, ciascun condomino che ritenga leso il decoro architettonico dell’immobile, potrà rivolgersi al giudice ordinario che, nel contraddittorio delle parti, valuterà la questione in via principale, a ciò non ostando il rilascio del titolo edilizio.

Ne consegue che, nel caso di specie, l’acquisizione di un nulla osta “a maggioranza” doveva ritenersi sufficiente al fine di dimostrarne la legittimazione (condominiale) all’ottenimento del titolo edilizio.

In merito ed esclusivamente a tale aspetto, il ricorso risulta accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-Net:

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

Aggiornata la guida delle Entrate sul Superbonus al 110%

 

guida ae superbonus settembre 2021

Aggiornata la guida delle Entrate sul Superbonus al 110%

Recepite le ultime novità normative a partire dalla possibilità di realizzare interventi sulle parti strutturali di edifici o sui prospetti mediante la CILAS

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110% aggiornata a settembre 2021.

L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i contenuti della guida alle nuove disposizioni previste dalla legge Semplificazioni 2021 (dl n. 77/2021, poi convertito in legge).

Superbonus e legge Semplificazioni 2021

La legge Semplificazioni 2021 ha infatti esteso il Superbonus alla rimozione delle barriere architettoniche ed alle ONLUS che forniscono servizi socio-sanitari e assistenziali.

Una ulteriore importante novità riguarda la possibilità di utilizzare la CILA anche per interventi strutturali e modifiche ai prospetti, con la conseguente pubblicazione del modulo unico della CILAS approvato dalla conferenza Stato/Regioni.

Al riguardo ricordiamo che la redazione di BibLus ha redatto il testo coordinato degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio aggiornandoli a tutte le novità introdotte dalla legge Semplificazioni 2021.

Altre importanti novità che modificano l’art. 119 del decreto Rilancio, riguardano:

  • le distanze tra fabbricati per quanto inerente al cappotto termico ed al cordolo sismico;
  • la non decadenza della detrazione nel caso di violazioni formali;
  • i termini per il cambio residenza per agevolazione prima casa;
  • l’edilizia libera.

Per ulteriori dettagli sulle modifiche apportate dalla legge Semplificazioni 2021 al Superbonus rimandiamo ad un apposito articolo.

La guida sul Superbonus delle Entrate

Rispetto alla versione del febbraio 2021, nella guida sono stati specificati i seguenti aspetti:

  • come ottenere il beneficio anche per interventi strutturali e modifiche ai prospetti;
  • decadenza dell’agevolazione;
  • ampliamento della platea dei beneficiari.

Come ottenere il beneficio per interventi strutturali o sui prospetti

Il decreto legge n. 77/2021, dopo la conversione in legge, ha semplificato la documentazione da presentare per fruire del Superbonus.

Il decreto “Semplificazioni” stabilisce, infatti, che gli interventi per beneficiare del 110%, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione), costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

Non è più necessaria, pertanto, l’attestazione dello stato legittimo.

Decadenza dell’agevolazione

La decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del dpr n. 380/2001 avviene, esclusivamente, in caso di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità della CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
  • non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.

Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

La guida precisa, inoltre, che le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza dell’agevolazione fiscale, limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata.

Nel caso in cui, nell’ambito dei controlli, le autorità competenti riscontrino violazioni rilevanti, il beneficio decade, ma limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Ampliamento della platea dei beneficiari

Un’altra importante novità introdotta nella guida è che l’aliquota del 110% si applica anche ai lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, pur se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano realizzati insieme ad almeno uno degli interventi antisismici (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) e non già richiesti ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del dl n. 34/2020.

In relazione alla misura della detrazione, chiarisce la guida, i tetti di spesa previsti per le singole unità immobiliari sono più alti per gli enti del Terzo settore:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
  • Organizzazioni di volontariato (OdV);
  • Associazioni di promozione sociale (Aps)

che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali (e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica) e sono in possesso (come proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) di immobili in categoria B/1, B/2 e D/4.

Il limite previsto per le singole unità immobiliari, infatti, va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare che si ricava dal rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia (Omi).

 

Clicca qui per scaricare la guida delle Entrate sul Superbonus 110%

Proroga della cedolare secca, la comunicazione non è obbligatoria

 

Proroga della cedolare secca, la comunicazione non è obbligatoria

Gtres

Non c'è l'obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca. L'articolo 3 bis del decreto legge 34/2019 lo ha soppresso. 

Questo vuol dire che, come evidenziato dal Sole 24 Ore, la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca "non determina il venire meno della validità dell'opzione già esercitata". L'articolo 3 bis del decreto legge 34/2019 prevede infatti proprio la soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca.

Si ricorda che il contratto di locazione agevolato con la cedolare secca prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali relativa alla parte derivante dal reddito dell'immobile. Optare per un contratto di locazione agevolato con la cedolare secca vuol dire però rinunciare all'aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione Istat.

Il contratto di locazione agevolato con la cedolare secca può essere scelto dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. E' possibile fare un contratto di locazione agevolato con la cedolare secca per gli immobili che appartengono alle categorie catastali da A1 a A11, a esclusione della categoria A10 (uffici o studi privati).

L’andamento dei prezzi delle case e dei canoni d’affitto in Italia e nel resto d’Europa

 

L’andamento dei prezzi delle case e dei canoni d’affitto in Italia e nel resto d’Europa

Dal 2010 a oggi i prezzi delle case in Italia sono diminuiti del 13%, mentre i canoni di affitto fanno registrare un +6,41% nello stesso intervallo di tempo. Ma qual è la situazione nel resto d’Europa? Scopriamolo con l’aiuto di alcune mappe interattive elaborate sulla base dei dati ufficiali diffusi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

I prezzi delle case in Italia

Il dato che riguarda l’andamento dei prezzi delle case in Italia, però, assume una diversa sfumatura se si considera il breve periodo. I valori delle abitazioni, infatti, sono cresciuti dell'1,7% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% rispetto al II trim 2020.

Nel dettaglio, l’aumento tendenziale dei prezzi delle case in Italia va ascritto, principalmente, ai valori delle abitazioni nuove (+2%, in rallentamento dal +4% nel primo trimestre 2021), ma crescono, anche se di poco, i prezzi delle abitazioni esistenti (+0,1%) che rallentano anch’essi (+1,2% nel trimestre precedente).

Attualmente l’indice dei prezzi delle case in Italia è tra i più bassi rilevati dall’Eurostat (102,8 nel secondo trimestre 2021).

I prezzi delle case in Europa

L'indice dei prezzi delle case elaborato da Eurostat misura l'inflazione nel mercato immobiliare residenziale. Tale indice rileva le variazioni di prezzo di tutti i tipi di immobili residenziali acquistati dalle famiglie (appartamenti, case unifamiliari, villette a schiera, ecc.), sia nuovi che esistenti.

Vengono considerati solo i prezzi di mercato, sono quindi escluse le abitazioni in autocostruzione. È inclusa la componente fondiaria dell'immobile residenziale. Questi indici sono il risultato del lavoro che gli Istituti Nazionali di Statistica (INS) hanno svolto principalmente nell'ambito del progetto pilota Owner-Occupied Housing (OOH) coordinato da Eurostat.

Le vendite di case coprono il numero totale e il valore delle transazioni di abitazioni a livello nazionale (sia case che appartamenti) in cui l'acquirente è una famiglia. Gli indicatori delle vendite di case integrano i dati sull’indice al fine di offrire un quadro più completo del mercato immobiliare. Eurostat pubblica un indice trimestrale e annuale, nonché un tasso di variazione annuale e trimestrale.

In linea generale, i prezzi delle case nell'UE hanno continuato a crescere nel secondo trimestre del 2021, salendo del 7,3% rispetto al secondo trimestre del 2020. Pendendo in esame il lungo periodo, dopo un forte calo tra il secondo trimestre del 2011 e il primo trimestre del 2013, i prezzi delle case sono rimasti più o meno stabili tra il 2013 e il 2014. Nel periodo dal 2010 al secondo trimestre 2021, i prezzi delle case sono del 34% mediamente in Europa.

I prezzi delle case sono aumentati in 23 paesi dell'UE e sono diminuiti in 4, con i maggiori aumenti in Estonia (+133%), Lussemburgo (+111%) e Ungheria (+109%). Le diminuzioni sono state osservate in Grecia (-28%), Italia (-13%), Cipro (-8%) e Spagna (-3%).

Canoni di affitto in Europa

Anche per quanto riguarda i canoni di affittol’indice italiano è tra i più bassi a quota 101,30. Stavolta però, al contrario dei prezzi di vendita, la variazione tra il valore dei canoni del 2010 e quelli riscontrati nel secondo trimestre 2021 è positiva: +6,41%.

In linea generale, la media europea indica che, nel secondo trimestre del 2021, i canoni di affitto sono aumentati dell'1,3%. Sul lungo periodo, invece, i canoni dal 2010 al secondo trimestre 2021, sono cresciuti del 16%.

Entrando più nel dettaglio dei singoli Paesi, confrontando il secondo trimestre 2021 con il 2010, i valori dei canoni di locazione sono aumentati in 25 Stati membri dell'UE e sono diminuiti in 2, con i maggiori balzi rilevati in Estonia (+142%), Lituania (+109%) e Irlanda (+66%). Le diminuzioni, invece, sono state registrate in Grecia (-25%) e Cipro (-3%).

Una casa modulare e di lusso, dove la luce è la grande protagonista

 

Una casa modulare e di lusso, dove la luce è la grande protagonista

Frank Harmon Architects

Alla scoperta di una casa modulare e di lusso. Ecco me è nata l'idea per questa abitazione. "Gli ho detto che la luce era molto importante, così come l'accesso all'esterno. Volevo sentire di vivere all'aria aperta, con la luce naturale e la vegetazione che sembrano entrare direttamente in casa", racconta il proprietario della Sepi Residence spiegando come ha proposto all'architetto americano Frank Harmon ciò che desiderava per la sua abitazione. 

L'architetto, ascoltano il proprietario, si è messo al lavoro e ha raggiunto l'obiettivo realizzando un'imponente casa modulare che ha superato le aspettative. Non poteva essere altrimenti per un professionista che nel corso della sua carriera ha studiato e lavorato su concetti di luce naturale, fusione di strutture e paesaggi e integrazione di volumi spaziali.

In questa casa modulare la luce si riversa negli spazi abitativi della casa, ma non a scapito della privacy. La casa è in collina e il soggiorno, la sala da pranzo e la cucina, che dispongono di ampie finestre, sono orientate a est. Questa altezza si contrappone al marciapiede antistante che si trova 2,5 metri più in basso. In questo modo si evitano indiscrezioni e si garantisce la privacy all'interno dell'abitazione. I lati nord e sud della sono privi di finestre e opachi.

La location è stata fondamentale per lo sviluppo del progetto. Frank Harmon ha infatti lavorato con l'architetto paesaggista Cynthia Rice. In sostanza, ciò che è stato fatto è stato eliminare la divisione tra spazi interni ed esterni, Harmon ha creato una continuità dal portico.

Sull'asse opposto è stata installata una sala da musica, rivestita con gli stessi pannelli in fibrocemento della residenza principale, che contrasta piacevolmente con il compensato di quercia bianca e l'alluminio color zinco visti altrove nell'edificio.

Per gli interni si è avvalso della collaborazione dell'interior designer Kay Jordan, che ha aiutato a definire le finiture della casa e ha inserito trame interessanti, come le piastrelle rotonde nel soffitto del bagno padronale. Per lucidare il design di Harmon per il camino, Jordan ha aggiunto un rivestimento in rame invecchiato con un aspetto simile al legno.

L'interior designer ha giocato con l'uso del contrasto in un intero soggiorno che era già pieno di linee di luce e ombra. Qui ha inserito un pezzo brillante, che combina il giallo e il bianco, di Ellsworth Kelly. Per evidenziare la finitura nera opaca di un muro, ha appeso un dipinto lussureggiante ma minimale dell'artista della Carolina del Nord Peter Butler.