Cappotto termico ed elementi vincolati sulle facciate
/di Giuseppe De LucaIl Tar Toscana chiarisce quando la presenza di elementi decorativi tutelati e momentaneamente asportabili su facciate prive di vincolo non può essere ostativa per la messa in opera di un cappotto termico
Può capitare che su facciate non vincolate possano essere presenti elementi decorativi, asportabili, sottoposti all’art. 50 “Distacco di beni culturali” del Codice dei beni culturali (dlgs n. 42/2004).
In particolare, l’articolo succitato riporta che:
E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
La presenza di tali elementi, se non costituiscono oggetto di particolari tutele e prescrizioni, non può impedire lavori di isolamento termico tramite apposizione di un “cappotto” esterno.
Lo chiarisce il Tar Toscana con la sentenza n. 898/2021.
Il caso
Una società era proprietaria di una villa che intendeva convertire in R.S.A. (Residenza sanitaria assistenziale). Per tale progetto otteneva dal Comune un permesso di costruire finalizzato ad un intervento di ristrutturazione conservativa, restauro e ampliamento funzionale.
Nel progetto erano previsti anche lavori di isolamento termico del fabbricato tramite la messa in opera di un “cappotto” termico esterno.
Nel corso dei lavori, interveniva sul cantiere la locale Soprintendenza, i cui funzionari, verificata l’assenza di vincoli diretti sull’immobile, facevano notare la presenza sulla facciata esterna della villa di due lapidi, probabilmente da sottoporre a tutela.
Di conseguenza, per poter proseguire i lavori, la società presentava domanda per rimuovere momentaneamente le suddette lapidi, ma l’autorizzazione veniva negata dalla Soprintendenza.
Il motivo del diniego?
Le lapidi potevano essere rimosse solo in caso di assoluta necessità finalizzata al restauro delle stesse. La coibentazione, secondo la Soprintendenza, poteva avvenire anche con la posa in opera di un cappotto sulle pareti interne.
La società, quindi, decideva d’impugnare il diniego presso il Tar, con le seguenti motivazioni:
- l’unica tutela operante in merito alle lapidi sarebbe stata quella stabilita dall’art. 50 del dlgs n. 42/2004, che non implica la necessità di autorizzazione per eseguire interventi sull’immobile che le ospita;
- la tutela imposta dall’art. 50 è esclusivamente connessa alla salvaguardia dei beni ivi elencati, i quali sono considerati beni culturali in senso stretto solo se ne presentino le caratteristiche e siano oggetto di un provvedimento di notifica o di dichiarazione. Mentre le lapidi in questione, oltretutto, sarebbero state anche di recente realizzazione.
La sentenza del Tar Toscana
I giudici constatano dagli atti che nessun vincolo grava sulle lapidi oggetto del diniego di distacco opposto alla società ricorrente, le quali debbono pertanto ritenersi sottoposte alla sola disciplina di tutela dettata dall’art. 50 del dlgs n. 42/2004.
Circa la condizione (legata alla necessità di un restauro) imposta come eventualità per la rimozione delle lapidi, il Tar è del parere che:
Nessuna indicazione in tal senso si trae invero dalla norma sopra citata, la quale non contiene alcuna aprioristica limitazione alla possibilità di autorizzare il distacco.
Correlativamente, il diniego dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente non può tradursi nella surrettizia imposizione di un vincolo sulla Villa, il cui interesse culturale, lo si ripete, è stato escluso dall’autorità preposta. Sotto questo profilo, il provvedimento della Soprintendenza risulta fuori fuoco laddove pretende addirittura di negare la realizzabilità dell’intervento di coibentazione esterna previsto dal progetto di ristrutturazione dell’edificio.
In merito alla rimozione delle lapidi, i togati specificano infine che non competeva alla società ricorrente precisare le modalità dell’asportazione, e che in tale eventualità sarebbe stata semmai la Soprintendenza a dover dare istruzioni in merito, come pure sarebbe spettato alla Soprintendenza dettare eventuali prescrizioni relative alla successiva ricollocazione delle lapidi nello stesso o in diverso luogo.
Il ricorso è, quindi, accolto.