giovedì 12 agosto 2021

 

Cappotto termico ed elementi vincolati

Cappotto termico ed elementi vincolati sulle facciate

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Il Tar Toscana chiarisce quando la presenza di elementi decorativi tutelati e momentaneamente asportabili su facciate prive di vincolo non può essere ostativa per la messa in opera di un cappotto termico

In particolare, l’articolo succitato riporta che:

E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

La presenza di tali elementi, se non costituiscono oggetto di particolari tutele e prescrizioni, non può impedire lavori di isolamento termico tramite apposizione di un “cappotto” esterno.

Lo chiarisce il Tar Toscana con la sentenza n. 898/2021.

Il caso

Una società era proprietaria di una villa che intendeva convertire in R.S.A. (Residenza sanitaria assistenziale). Per tale progetto otteneva dal Comune un permesso di costruire finalizzato ad un intervento di ristrutturazione conservativa, restauro e ampliamento funzionale.

Nel progetto erano previsti anche lavori di isolamento termico del fabbricato tramite la messa in opera di un “cappotto” termico esterno.

Nel corso dei lavori, interveniva sul cantiere la locale Soprintendenza, i cui funzionari, verificata l’assenza di vincoli diretti sull’immobile, facevano notare la presenza sulla facciata esterna della villa di due lapidi, probabilmente da sottoporre a tutela.

Di conseguenza, per poter proseguire i lavori, la società presentava domanda per rimuovere momentaneamente le suddette lapidi, ma l’autorizzazione veniva negata dalla Soprintendenza.

Il motivo del diniego?

Le lapidi potevano essere rimosse solo in caso di assoluta necessità finalizzata al restauro delle stesse. La coibentazione, secondo la Soprintendenza, poteva avvenire anche con la posa in opera di un cappotto sulle pareti interne.

La società, quindi, decideva d’impugnare il diniego presso il Tar, con le seguenti motivazioni:

  • l’unica tutela operante in merito alle lapidi sarebbe stata quella stabilita dall’art. 50 del dlgs n. 42/2004, che non implica la necessità di autorizzazione per eseguire interventi sull’immobile che le ospita;
  • la tutela imposta dall’art. 50 è esclusivamente connessa alla salvaguardia dei beni ivi elencati, i quali sono considerati beni culturali in senso stretto solo se ne presentino le caratteristiche e siano oggetto di un provvedimento di notifica o di dichiarazione. Mentre le lapidi in questione, oltretutto, sarebbero state anche di recente realizzazione.

La sentenza del Tar Toscana

I giudici constatano dagli atti che nessun vincolo grava sulle lapidi oggetto del diniego di distacco opposto alla società ricorrente, le quali debbono pertanto ritenersi sottoposte alla sola disciplina di tutela dettata dall’art. 50 del dlgs n. 42/2004.

Circa la condizione (legata alla necessità di un restauro) imposta come eventualità per la rimozione delle lapidi, il Tar è del parere che:

Nessuna indicazione in tal senso si trae invero dalla norma sopra citata, la quale non contiene alcuna aprioristica limitazione alla possibilità di autorizzare il distacco.

Correlativamente, il diniego dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente non può tradursi nella surrettizia imposizione di un vincolo sulla Villa, il cui interesse culturale, lo si ripete, è stato escluso dall’autorità preposta. Sotto questo profilo, il provvedimento della Soprintendenza risulta fuori fuoco laddove pretende addirittura di negare la realizzabilità dell’intervento di coibentazione esterna previsto dal progetto di ristrutturazione dell’edificio.

In merito alla rimozione delle lapidi, i togati specificano infine che non competeva alla società ricorrente precisare le modalità dell’asportazione, e che in tale eventualità sarebbe stata semmai la Soprintendenza a dover dare istruzioni in merito, come pure sarebbe spettato alla Soprintendenza dettare eventuali prescrizioni relative alla successiva ricollocazione delle lapidi nello stesso o in diverso luogo.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

quaderno ANCI con modulo CILA superbonus

CILA per Superbonus, in anteprima il documento ANCI

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Dall’Associazione dei Comuni il nuovo modello unico CILA Superbonus con le relative istruzioni per la compilazione

In particolare il documento ANCI contiene in anteprima il nuovo modello CILA Superbonus che doveva essere approvato nella conferenza unificata Stato/Regioni del 29 luglio (rinviata al 4 agosto).

Ricordiamo che il modello, per avere validità a livello nazionale e per non essere modificato da ogni singola Regione, sarà contenuto in un apposito decreto.

Il quaderno ANCI sul Superbonus

In attesa della pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del decreto semplificazioni 2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato alla predisposizione di un modello unico nazionale di CILA da utilizzare per il Superbonus.

Il quaderno dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il quaderno ANCI, dopo una prima parte generale dove vengono riassunti gli aspetti principali del Superbonus, ossia:

  • cos’è il Superbonus;
  • chi ne può usufruire;
  • Superbonus e PNRR;

evidenzia le misure di semplificazione legate alla detrazione introdotte dagli articoli 33 e 33-bis del dl 77/2021 – decreto semplificazioni 2021 (di cui al momento si attende la pubblicazione in GU della legge di conversione).

Il Modello CILA Superbonus

Come già anticipato, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto n. 77/2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus.

La scelta è stata dettata dalla “specialità” della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA).

Si è deciso, dunque, per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, di procedere alla elaborazione di un modulo ad hoc.

Di seguito i contenuti più importanti del nuovo modello.

CILA e stato legittimo degli immobili

Attraverso la CILA “Superbonus” dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo.

Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Ambito di applicazione della CILA del Superbonus

Tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.

Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera ex art. 6 DPR 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018, il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale. Si precisa che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA “Superbonus”.

Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo.

Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.

Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”.

Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art. 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Interventi di Superbonus e autorizzazioni di altri enti

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia.

A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.

Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

Elaborati progettuali

Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.

Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.

Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime

Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento potrebbe comportare.

Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Agibilità interventi Superbonus

Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

martedì 10 agosto 2021

I Paesi più felici e infelici del mondo nel 2021

 

I Paesi più felici e infelici del mondo nel 2021

Visual Capitalist

Il World Happiness Report analizza la situazione economica e sociale di 149 Paesi nel periodo 2018-2020, per classificare quali sono i più felici e i più infelici del pianeta. La felicità globale ha un punteggio medio di 5,5 punti, in leggero miglioramento rispetto al rapporto del 2019.

Come negli ultimi anni, i migliori classificati sono i Paesi nordici, con Finlandia (7,8 punti), Danimarca e Islanda (7,6) in testa, parità di punteggio anche per la Svizzera. Seguono Paesi Bassi (7,5), Norvegia e Svezia (7,4).

Al di fuori dell'Europa, i Paesi più felici sono la Nuova Zelanda (7,3), l'Australia (7,2), il Canada (7,1) e gli Stati Uniti (7), insieme ad altri europei come Austria (7,3), Germania (7,2 ), Regno Unito e Irlanda (7.1) e Repubblica Ceca (7). L'Italia rimane in una posizione intermedia intorno ai 6,5 punti.

I Paesi più infelici del pianeta sono sparsi in Africa e Asia centrale, con l'Afghanistan che ha ottenuto il punteggio più basso (2,5 punti), seguito da Zimbabwe (3,1), Yemen (3,4), Botswana (3,5), Tanzania (3,6) e l'India (3,8), il cui punteggio è diminuito dopo l'impatto della pandemia.

I livelli di felicità dipendono non solo dalla sicurezza finanziaria, dall'avere abbastanza soldi per soddisfare i bisogni e dal soddisfare se stessi, ma anche da percezioni più ampie di sostegno sociale, libertà personale e altro ancora. Ci sono indicatori chiari di salute e ricchezza, si tiene conto anche di aspetti più immateriali, dove quest'anno l'impatto della pandemia di coronavirus nei Paesi ha fortemente influenzato.

domenica 8 agosto 2021

Effetto smart working in Usa, sempre più città offrono benefici per attirare cittadini

 

Effetto smart working in Usa, sempre più città offrono benefici per attirare cittadini

Bloomington-Indiana/

Lo spopolamento delle città di medie dimensioni e delle aree rurali è un problema comune a molte nazioni, non fanno eccezione nemmeno negli Stati Uniti. Se prima della pandemia c'erano già popolazioni nella prima economia mondiale che offrivano sussidi per attirare nuove famiglie, con l'esplosione del lavoro a distanza si sono moltiplicate le località che prevedono esenzioni fiscali o 'regali di benvenuto' per attirare questi smart worker. Alcuni comuni offrono fino a 20mila dollari, circa 17mila euro al cambio attuale, tra gift card e incentivi.

Lo scorso dicembre è stato lanciato il sito MakeMyMove, un portale che consente alle amministrazioni locali di città e paesi di tutti gli Stati Uniti di comunicare le iniziative di aiuti e incentivi fiscali per attirare nuova popolazione. Con l'ascesa dello smart working, che è stata l'ancora di salvezza di migliaia di lavoratori in tutto il mondo, vivere vicino al posto di lavoro non è più essenziale come prima. Circa 45 città degli Stati Uniti, attualmente, offrono incentivi al trasferimento.

La maggior parte delle offerte si riassume in esenzioni fiscali, gift card da consumare nei negozi del territorio, agevolazioni all'ingresso per l'acquisto di una casa e, ovviamente, accesso gratuito agli spazi di coworking del territorio. Secondo gli ultimi dati del censimento della popolazione statunitense, più di 10 milioni di persone hanno cambiato casa nell'ultimo anno. La maggior parte delle persone ha deciso di lasciare il centro delle grandi città, per trasferirsi in periferia, in paesi più o meno vicini, ma con prezzi delle case molto più abbordabili.

Le zone costiere adiacenti a Los Angeles e New York, e le aree residenziali delle grandi città, hanno accolto la maggior parte di queste persone. Secondo un sondaggio del Pew Research Center, un centro di ricerca con sede a Washington DC, quattro persone su 10 affermano che la maggior parte del loro lavoro può essere svolto da casa.

Poco più della metà di questo gruppo vuole continuare a lavorare da remoto per la maggior parte del tempo dopo la pandemia e un terzo vorrebbe un lavoro ibrido tra lavoro da casa e il ritorno in ufficio.

Man mano che il lavoro a distanza si consolida nella mentalità delle aziende, alcune stanno valutando di andare oltre e di trasferirsi in piccoli centri, con meno di 5.000 abitanti. Essere più vicini alla famiglia, godersi la vita in mezzo alla natura, avere più spazio per sé o godere di un costo della vita più abbordabile sta diventando un'opzione sempre più accettata da molti lavoratori.

Una delle offerte più peculiari per attrarre popolazione è della città di Tusla, in Oklahoma. È una cittadina relativamente grande con 766.000 abitanti. Dal 2018 ha lanciato la sua campagna Tulsa Remote che offre 10.000 dollari, circa 8.500 euro al cambio attuale, per chi si trasferisce almeno un anno, oltre a offrire sconti su affitti, coworking e corsi di formazione.

L'offerta di Baltimora, Maryland (690.000 abitanti) prevedeva 5.000 dollari, circa 4.200 euro, per una nuova casa in città. A The Shoals (72.500 abitanti), nel nord-ovest dell'Alabama, danno 10.000 dollari, circa 8.500 euro al cambio attuale, per il primo anno di residenza. Tra i requisiti, bisogna avere un reddito annuo minimo di 52.000 dollari, circa 44.000 euro.

Morgantown, West Virginia (137.250 abitanti) il benefit è di 20.000 dollari, ovvero circa 17.000 euro, tra cash e carte regalo da spendere nei negozi locali. Un'altra delle offerte più generose è quella di Southwest, Michigan (10.000 abitanti) che offre un contributo di 15.000 dollari, circa 12.700 euro, per l'acquisto di una casa in zona.

Ad Augusta, nel Maine (18.800 abitanti), l'obiettivo di attirare nuova popolazione si manifesta attraverso esenzioni fiscali che si aggirano intorno ai 15.660 dollari, circa 13.260 euro.

giovedì 5 agosto 2021

Cosa succede se la casa in affitto non è a norma

 

Cosa succede se la casa in affitto non è a norma

Gtres

Cosa succede al contratto di affitto qualora l’immobile oggetto di locazione non sia a  norma sotto il profili di agibilità, abitabilità o abusivismo? Risponde il consulente Fimaa Michele Pizzullo.

Relativamente alla regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile, la Cassazione si è più volte pronunciata riguardo al rapporto che si viene a determinare tra il godimento della cosa locata e la mancanza di un titolo idoneo a garantire la destinazione d’uso della stessa, sostenendo che il carattere abusivo di una costruzione, concretandosi in un’illiceità dell’opera, può costituire fonte della responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato ma non comporta l’invalidità del contratto di locazione stipulato tra privati, trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme.

In materia locativa, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili — ovvero alla abitabilità dei medesimi — non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene, mentre, nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d’uso convenuta sia stato definitivamente negato, al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Inoltre, l’eventuale non conformità dell’immobile locato alla disciplina edilizia ed urbanistica non determina l’illiceità dell’oggetto cui ha riguardo l’art. 1346 c.c. che non va riferito al bene in sé (e dunque alla condizione giuridica abusiva o meno dell’immobile locato in relazione alla vigente disciplina normativa edilizia ed urbanistica), ma alla prestazione, e dunque al contenuto dell’atto di autonomia negoziale che, nel rapporto locativo deve individuarsi, secondo lo schema legale, nella concessione in godimento dell’immobile dietro pagamento del corrispettivo, nonché qualora il conduttore sia messo al corrente dello stato dell’immobile, l’eventuale omessa concessione delle autorizzazioni urbanistiche all’utilizzo non sono di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio.

In conclusione, è consigliabile che nei contratti di locazioni si ponga la necessaria attenzione riguardo alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia evitando di inserire clausole riguardanti la conformità del bene a tali normative, ivi compresa la presenza dell’agibilità, senza averne prima verificato la rispondenza ovvero precisi obblighi da parte del locatore di provvedere al rilascio dell’agibilità.

Nel dubbio, il conduttore dovrà dare espressamente atto di essere a conoscenza della mancanza dell’agibilità e di accettare consapevolmente l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

martedì 3 agosto 2021

In vendita un paesino rurale in Spagna con 7 case, piscina e campo da tennis per 990mila euro

 

In vendita un paesino rurale in Spagna con 7 case, piscina e campo da tennis per 990mila euro


Un intero paesino spagnolo in vendita a 990mila euro. Nella provincia di Lleida, in Catalonia, si vende un villaggio formato da sette case di diffente superficie, con piscine, campo da tennis, giardini, orti e perfino un bosco. L'annuncio è pubblicato su idealista. La localizzazione del paesino è perfetta per praticare sport come rafting, pesca, deltaplano, alpinismo, trekking.