venerdì 25 giugno 2021

Casa sull'acqua, un immobile di design a Seattle con tutte le comodità

 

Casa sull'acqua, un immobile di design a Seattle con tutte le comodità

Kevin Scott|AIA

Una casa sull'acqua permette di godere di panorami unici. Per molti forse non si tratta di una soluzione comoda, ma si può scegliere tra tanti modelli e optare per quello più adatto. Il Lago Union, a Seattle, ospita un gran numero di abitazioni di questo tipo. 

Chi ha deciso di vivere in una casa sull'acqua in questa località gode del vantaggio di vivere isolato, ma non troppo lontano dalla città. E sebbene, in generale, molte di queste case siano abitate solo d'estate e durante i periodi di vacanza, è possibile trovare chi ha deciso di alloggiarvi per tutto l'anno.

Questa casa sull'acqua è particolarmente spettacolare. Progettata per se stessa dalla co-fondatrice dello Studio DIAASuzanne Stefan, si trova all'estremità nord del Lago Union, in un luogo chiamato Portage Bay. Deve il suo nome proprio al luogo: Portage Bay Float Home.

Il progetto ha recentemente vinto l'Housing Awards dell'American Institute of Architects. "La capacità di vivere con grazia in un piccolo spazio è chiaramente dimostrata qui, con una conseguente riduzione dell'impatto su risorse ed energia", ha osservato la giuria. Aggiungendo: "Scala e proporzioni eccellenti. I materiali interni hanno una grande qualità tattile".

La casa sull'acquaPortage Bay Float Home, è stata costruita su fondamenta di tronchi galleggianti risalenti ai primi anni del 1900. Si trova vicino alla riva e ha accesso a un giardino. A pianta quadrata, la casa è composta da un unico livello per complessivi 60 mq. L'edificio è sormontato da un tetto spiovente che si appiattisce mentre si sviluppa su un ponte. Le pareti esterne sono rivestite in cedro scuro e Richlite, un materiale composito di carta con resina. Le porte scorrevoli sfumano il confine tra interno ed esterno.

All'interno, questa casa sull'acqua è divisa in due zone. Un lato racchiude gli spazi condivisi: una cucina aperta e una sala da pranzo, separata dal soggiorno da una tenda trasparente a scomparsa. L'altro lato contiene due camere da letto e un bagno. Le porte in vetro sono in tutte le stanze tranne il bagno e forniscono l'accesso diretto a una terrazza avvolgente. Nel soggiorno, un angolo apre lo spazio verso l'esterno. Oltre al vetro dal pavimento al soffitto, la casa ha tre lucernari che portano la luce naturale in casa.

La camera da letto principale è dotata di ante bianche dell'armadio, pannelli in legno, ripiani aperti incassati e un grande ciondolo a forma di globo. In bagno, la doccia è coperta con piastrelle bianche. Per quanto riguarda le finiture, risaltano alcuni elementi interni, come i pavimenti in rovere sbiancato e pino. In cucina, l'acciaio inossidabile è stato utilizzato per i piani di lavoro e il paraschizzi. Una lampada sopra l'isola della cucina è realizzata in cemento, lo stesso materiale utilizzato per una sospensione sopra il tavolo della sala da pranzo.

Indubbiamenete, questo progetto riflette i valori su cui si basa il lavoro dello Studio DIIA: "Crediamo nel rivelare la bellezza intrinseca dei materiali e nel catturare le qualità naturali dell'ambiente: luce, vento, acqua e terra. L'atmosfera cerca di trovare la bellezza nella sottigliezza. Creiamo edifici, spazi e oggetti intimi e riflessivi che aspirano a muovere lo spirito umano".

mercoledì 23 giugno 2021

Apre Little Island, il nuovo parco sulle acque del fiume Hudson di New York

 

Apre Little Island, il nuovo parco sulle acque del fiume Hudson di New York

Michael Grimm
Michael Grimm
Autore:Redazione

Una piccola isola artificiale sulle acque del fiume Hudson. Il nuovo parco di New York, infatti, si chiama Little Island. Il sogno del tycoon dei media Barry Diller e della stilista Diane von Furstenberg ha aperto dopo quasi dieci anni di lavori e la pausa forzata della pandemia.

Little Island è un’opera progettata dall’architetto britannico Vessel Thomas Heatherwick. Vialetti, prati e terrazze portano a tre palcoscenici che ospiteranno centinaia di eventi e spettacoli da giugno a settembre. Costruito su 132 colonne di cemento a forma di tulipano, il progetto è costato 260 milioni di dollari.

Prenotando una fascia oraria, il pubblico potrà visitare gratuitamente Little Island per ammirare le sue 350 specie di fiori, godersi uno spettacolo all’anfiteatro da 687 posti sulla piattaforma o sedersi per un pasto a uno dei locali nella sua piazza centrale. 

domenica 20 giugno 2021

 

Cambio destinazione d’uso con frazionamento e oneri di urbanizzazione

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Tar Piemonte: il cambio d’uso da rurale a civile abitazione con frazionamento in più unità immobiliari è soggetto agli oneri di urbanizzazione poiché incide sul carico urbanistico

Il cambio di destinazione d’uso da abitazione rurale a civile abitazione, il frazionamento in più unità immobiliari ed il relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione sono gli argomenti messi a fuoco dalla sentenza n. 446/2021 del Tar Piemonte.

Essi costituiscono temi quanto mai attuali vista la centralità di tutte le politiche legate al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Il caso

Una società chiedeva al Comune un permesso di costruire per un intervento di restauro e risanamento di un fabbricato rurale dal quale ricavare spazi abitativi.

L’intervento prevedeva il cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a civile abitazione con la creazione di sei unità abitative, in luogo delle quattro originarie.

Il Comune, quindi, determinava gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per l’intervento di “cambio uso e recupero dei rustici”.

La società si opponeva non ritenendo dovuti:

  • né gli oneri di urbanizzazione legati al cambio di destinazione d’uso da fabbricato rurale a civile abitazione;
  • né il contributo di costruzione dovuto per l’intervento di frazionamento in più unità immobiliari. Infatti, a parere della società, l’intervento di frazionamento era qualificabile quale manutenzione straordinaria con la conseguente applicazione dell’art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 4, dpr n. 380/2001 secondo cui: “[…] per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile“.

(ndr Ricordiamo che il contributo di costruzione si compone degli oneri di urbanizzazione più il costo di costruzione.)

La società faceva, quindi, ricorso al Tar, chiedendo l’accertamento della gratuità dell’intero intervento edilizio o comunque l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione in quanto si trattava (a parere della ricorrente società) di un intervento di risanamento conservativo (anche se richiesto con permesso di costruire in forza di quanto disposto dall’art. 22, comma 7, dpr 380/2001 secondo cui è comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire anche in relazione a tale tipologia di intervento, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del medesimo TUE) del fabbricato che non comportava alcun aumento né del volume né della superficie calpestabile.

La sentenza: il cambio di destinazione d’uso

I giudici chiariscono, prima di tutto, la questione del cambio di destinazione d’uso dell’immobile da fabbricato rurale a civile abitazione.

Il Tar spiega che, possono distinguersi due tipologie di casi:

  1. per le residenze rurali realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) il passaggio dall’utilizzo “rurale” (da parte dell’imprenditore agricolo a servizio della conduzione dell’azienda agricola) all’utilizzo “civile” (da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo e per esigenze abitative svincolate dalla conduzione del fondo) configura una modificazione della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, giacché determina la decadenza dal beneficio dell’esenzione dal contributo di concessione di cui aveva beneficiato il titolo originario;
  2. per le residenze rurali edificate prima dell’entrata in vigore della legge 10/1977 il passaggio dall’uno all’altro utilizzo non configura alcuna modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, dal momento che in tal caso il titolo abilitativo autorizzava entrambi gli utilizzi, e ad entrambi concedeva il beneficio della gratuità previsto, in modo generalizzato, per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio.

Il fabbricato oggetto della presente controversia rientra nella seconda categoria essendo stato edificato prima dell’entrata in vigore della legge 10/1977, di conseguenza non è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

La sentenza: il frazionamento e gli oneri di urbanizzazione

Per quel che riguarda la creazione di più unità abitative, i giudici spiegano che si tratta di un intervento ristrutturazione edilizia.

Per tali interventi la giurisprudenza ha chiarito che la divisione ed il frazionamento di un immobile in più unità immobiliari distinte determinano un incremento del carico urbanistico.

Infatti per il Tar:

ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, sicché non è neanche necessario che la ristrutturazione interessi globalmente l’edificio – con variazioni riguardanti nella loro interezza le parti esterne ed interne del fabbricato – ma è soltanto sufficiente che ne risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico “socio – economico ” che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori dovuti ad una divisione o frazionamento dell’immobile in due unità o fra due o più proprietari (CdS n. 2838/2012)

In conclusione per i giudici l’intervento edilizio del caso in esame, prevedendo la realizzazione di sei distinte unità immobiliari autonomamente utilizzabili, porta ad un maggior carico urbanistico (in relazione alla aumentata potenzialità di insediamento nell’immobile) con conseguente obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Il ricorso è, quindi, parzialmente accolto solo nella parte che riguarda il cambiamento di destinazione d’uso del fabbricato da rurale a civile abitazione.

venerdì 18 giugno 2021

 

Canna fumaria esterna, rispetto del decoro architettonico e pregio del fabbricato

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Cassazione: la salvaguardia del decoro della facciata di un fabbricato prescinde dal pregio artistico dell’immobile e da precedenti alterazioni

Con l’ordinanza n. 14598/2021 della Cassazione si torna a parlare delle canne fumarie esterne installate sulle facciate degli edifici condominiali da parte di un’attività commerciale presente nel fabbricato.

La Corte Suprema ribadisce che devono essere i giudici a valutare (caso per caso) l’impatto sul decoro architettonico di un condominio causato dall’installazione di una canna fumaria, a prescindere dal pregio artistico dell’immobile.

Il caso

Un’attività di ristorazione posta in un condominio faceva installare una canna fumaria di 27 cm di diametro sul prospetto principale dello stabile.

La canna fumaria si sviluppava partendo dall’accesso del locale al piano terra sino a raggiungere il terrazzo di copertura.

Da ciò scaturiva un contenzioso giudiziario tra il condominio e l’attività di ristorazione. Il condominio, infatti, chiedeva la rimozione di quella canna fumaria, poiché a suo avviso ne danneggiava il decoro architettonico e impediva la normale fruizione del terrazzo di copertura a causa dei fumi di scarico sprigionati.

Il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello decidevano per la rimozione dell’oggetto della disputa, ma la conduttrice del ristorante decideva di fare ricorso in Cassazione.

Infatti, a parere della ricorrente, era stato interpretato e applicato maldestramente l’art. 1102 del Codice Civile, reputando la canna fumaria lesiva del decoro architettonico sebbene il fabbricato risultava già alterato da precedenti interventi e dalle condizioni dello stesso determinate da incuria o vetustà.

Il giudizio della Cassazione

Gli ermellini ribadiscono che, per interpretazione consolidata della stessa Corte, l’uso di parti comuni di un condominio attraverso l’installazione di impianti destinati al servizio esclusivo di un’unità immobiliare esige il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 c.c.

Infatti, a giudizio della Cassazione:

Al fine di conclamare la legittimità dell’uso particolare del bene comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., spetta al giudice di verificare altresì se l’opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l’indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso.

La Cassazione premette che l’installazione di una canna fumaria sul muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese.

Tuttavia tale diritto del singolo condomino:

  • non deve impedire l’uso altrui della parte comune,
  • non deve recare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio,
  • non deve alterare il decoro architettonico del fabbricato.

I giudici chiariscono che l'”alterazione del decoro” si verifica quando le nuove opere si riflettono negativamente sull’aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.

Infatti ai fini della tutela del decoro dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull’immobile.

In definitiva, la Cassazione conclude che la relativa valutazione del giudice (in base a dimensioni, consistenza e tipologia del manufatto) rimane insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Il ricorso non è, quindi, accolto.

mercoledì 16 giugno 2021

Un’isola privata delle Bahamas cerca una coppia di custodi per 100mila euro all’anno

 

Un’isola privata delle Bahamas cerca una coppia di custodi per 100mila euro all’anno

Gtres

Cercando in rete, non mancano le offerte di lavoro in grado di accendere la fantasia e far sognare migliaia di persone in tutto il mondo. L'ultima è stata lanciata da una famiglia molto abbiente che cerca una coppia di custodi in un'isola privata alle Bahamas: circa 100mila euro, alloggio e assicurazione medica.

L'agenzia di lavoro specializzata ‘Polo & Tweed’ ha pubblicato questa offerta di lavoro unica, cercando una coppia che sia in grado di svolgere lavori di manutenzione, pulizie, giardinaggio e baby sitting.

Nel dettaglio, l'annuncio è rivolto a una coppia che dedica la propria giornata lavorativa per aiutare e gestire diverse proprietà a Naples, in Florida, e un'isola privata nell'arcipelago delle Bahamas. Per entrare a far parte del team di lavoro che i proprietari hanno già, bisogna essere disponibili a viaggiare, tanto da avere una propria sistemazione in entrambe le proprietà.

Offrono uno stipendio congiunto di 120.000 dollari all'anno, circa 100.000 euro al cambio attuale, con assicurazione medica e prestazioni in assicurazione dentale, oltre all'auto aziendale e ai weekend gratuiti. L'orario di lavoro andrebbe dalle 8:00 alle 17:00 e gli straordinari sarebbero pagati separatamente.

Tra i requisiti si richiede discrezione, buone maniere e professionalità, oltre a spirito di iniziativa. Inoltre, i candidati devono avere un livello minimo di inglese e avere un permesso di lavoro negli Stati Uniti.

Due isole in vendita in Danimarca per oltre un milione di euro l’una

 

Due isole in vendita in Danimarca per oltre un milione di euro l’una

L-BBE/wikimedia commons

La pandemia ha dato ancora più valore al concetto di spazio e privacy. Per chi avesse portato all’estremo queste esigenze (e abbia una certa disponibilità economica) in Danimarca sono apparsi degli annunci che potrebbero risultare interessanti: si vendono due isole intere per solo (si fa per dire) un milione di euro e poco più l’una.

La prima isola in questione è Langø, bagnata dal Mar Baltico e situata nella parte orientale della Danimarca. L’annuncio che ne comunica la messa in vendita per circa 10 milioni di corone, ovvero 1,35 milioni di euro. Compreso nel prezzo, sull’isola è presente anche un casale di 156 mq, situato nel centro esatto dell'isolotto che è collegato da una stretta strada rialzata a Langland, un'isola ben più grande, lunga 52 chilometri e larga 11.

Il sito specializzato Boliga nell’annuncio spiega che il prezzo, oltre al terreno, comprende un'intera fattoria con campi, stalle, fienile. Quando era stata comprata nel 2009, questa stessa isola era passata di mano per 1,8 milioni di corone, ovvero cinque volte meno del valore attuale.

L’altro annuncio riguarda Masnedø Kalv, un micro isolotto di 300 metri di lunghezza e largo 100. Nonostante sia decisamente più piccolo rispetto a Langø, il prezzo richiesto inizialmente per la vendita era esattamente lo stesso, salvo poi scendere leggermente considerata la fatica per trovare acquirenti. Attualmente l’isola viene quotata 1,1 milioni di euro.

Nonostante le compravendite di isole siano rare (in Danimarca ce ne sono oltre 400 isole danesi, di cui circa 80 abitate), nel 2018 ne era avvenuta una multimilionaria. A essere ceduta per per 32,5 milioni di corone (4,3 milioni di euro), infatti, era stata l'isola di Siø, acquistata dall'uomo d'affari Kurt Poulsen.