acquisto di una casa all’asta, ecco
come fare
Le Entrate
chiariscono quali sono le regole da seguire per
usufruire delle
detrazioni fiscali sugli interessi passivi del mutuo
in caso di
acquisto di una casa all’asta giudiziaria
Un
contribuente ha acquistato un immobile
ad un’asta giudiziaria per adibirlo ad
abitazione principale
contraendo un apposito
mutuo.
Al
riguardo chiede all’Agenzia delle Entrate se:
per
poter usufruire della detrazione
degli interessi passivi pagati
in relazione al mutuo
contratto per l’acquisto dell’immobile in
questione, sia possibile far riferimento, in via
analogica, alla
disposizione prevista per l’acquisto di immobili locati
Secondo
l’istante, infatti, la sua condizione specifica è analoga
all’acquisto di immobili locati
(peri i quali è prevista la
possibilità di usufruire della detrazione di cui all’art.
15 del TUIR)
essendo l’unità immobiliare occupata dall’ex proprietario fino
al momento della liberazione.
Con
l’interpello del 14
ottobre 2018 l’Agenzia
delle Entrate chiarisce che in via generale
l’articolo 15 del TUIR,
comma 1, lett. b), prevede una detrazione
d’imposta del 19%,
degli
interessi passivi
e relativi oneri accessori
corrisposti in dipendenza di mutui, garantiti da
ipoteca, contratti
per l’acquisto dell’unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale
entro un anno dall’acquisto
stesso, per un importo
non superiore a 4.000
euro, pari a 760
euro
annui.
La
norma stabilisce, inoltre, che qualora l’acquisto riguardi una
unità immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che:
- entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
- entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
Nel caso prospettato
dall’istante, gli interessi passivi si riferiscono ad un mutuo per
l’acquisto di un
immobile all’asta giudiziaria che ha comportato
l’instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio
nei
confronti dell’ex proprietario, con susseguente trasferimento della
residenza oltre
il termine di un
anno dall’acquisto dell’abitazione.
Per l’Agenzia si
tratterebbe:
di una
fattispecie diversa da quella prevista dall’art. 15 richiamato, ma
ad essa accomunata dalla
circostanza che l’acquirente deve attivare
un procedimento giudiziario per ottenere la disponibilità
dell’immobile. In considerazione della analogia con la
fattispecie disciplinata dal legislatore,
si esprime l’avviso
che nel caso in esame sia applicabile la previsione di cui all’art.
15, comma 1,
lettera b), quarto periodo, in forza della quale la
detrazione degli interessi pagati in relazione
all’acquisto del
mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile compete, a
condizione che l’azione
esecutiva per il rilascio sia stata
attivata
entro tre mesi dal decreto di trasferimento
e che
l’abitazione
sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno
dal rilascio.
Pertanto, qualora
ricorrano le condizioni sopra menzionate, l’istante
potrà usufruire della detrazione
di
cui alla disposizione in questione.
Abitazione
principale
Cogliamo l’occasione
per trattare la questione relativa all’abitazione principale e i
relativi benefici
fiscali. Per una trattazione più approfondita, si
rimanda a un precedente
articolo di BibLus-net.
Il concetto
di abitazione
principale è
legato al luogo in cui un soggetto ha la
propria residenza,
o
meglio la propria
dimora abituale (concetto
introdotto per la determinazione delle imposta
municipale
unica, l’IMU).
Il DL 101/2011
(Decreto Monti) fornisce la seguente definizione: “Per abitazione
principale si
intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel
quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono
anagraficamente […]“.
Quindi affinché un
immobile possa essere considerato abitazione
principale,
sono necessarie 3
condizioni:
- il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Agevolazioni
abitazione principale
Anche per
l’abitazione principale si può usufruire di diverse agevolazioni,
come ad esempio:
- l’esenzione dal pagamento IMU (in passato si poteva avere analoga esenzione dal pagamento dell’ICI)
- la possibilità di detrazione al 19% degli interessi passivi in caso di mutui stipulati per l’acquistodi una casa
- la rendita catastale non è imponibile in sede di calcolo IRPEF
- altre agevolazioni previste da alcune amministrazioni comunali, come quelle per la stipula deinuovi contratti relativi alle utenze domestiche (acqua, luce, gas)
- altre agevolazioni per imposte locali (TASI, TARI, etc.) e tariffe locali
Differenza
prima casa e abitazione principale
I benefici per
abitazione principale non possono essere richiesti per immobili
aventi i requisiti di
prima casa ma nei quali non
si ha la propria residenza,
mentre possono
essere goduti per immobili
per l’acquisto dei quali non si è
goduto dell’agevolazione prima casa,
ma in cui si dimora
abitualmente.
In definitiva, la
prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale
e non dar diritto
alle relative agevolazioni.
Agenzia
Immobiliare Farini
059454227
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