Impianti termici - norme per l'accensione e lo spegnimento
Periodo:
Nel Comune di Modena l'esercizio degli impianti di riscaldamento (comunque alimentati e compresi gli impianti individuali) è consentito esclusivamente dal 15 ottobre al 15 aprile e nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore).
Valori massimi della temperatura ambiente
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili come indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 412/1993 coordinanto con il D.P.R. 551/1999);
20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8 (Edifici civili come indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 412/1993 coordinanto con il D.P.R. 551/1999.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di detti valori.
Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Normativa di riferimento
DPR 74 del 16 aprile 2013
DPR 551 del 21 dicembre 1999
Nel Comune di Modena l'esercizio degli impianti di riscaldamento (comunque alimentati e compresi gli impianti individuali) è consentito esclusivamente dal 15 ottobre al 15 aprile e nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore).
Valori massimi della temperatura ambiente
Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili come indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 412/1993 coordinanto con il D.P.R. 551/1999);
20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8 (Edifici civili come indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 412/1993 coordinanto con il D.P.R. 551/1999.
Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature più elevate di detti valori.
Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Normativa di riferimento
DPR 74 del 16 aprile 2013
DPR 551 del 21 dicembre 1999
Data dell'ultimo aggiornamento:
21/07/2014
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