domenica 19 dicembre 2021

I prezzi delle case in Italia crescono anche nel III trimestre 2021 e l'aumento è record

 

I prezzi delle case in Italia crescono anche nel III trimestre 2021 e l'aumento è record

Il valore è +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2020

Andamento dei prezzi delle caseI trim 2015 - III trim 2021
variazione interannuale-3.6%-2.9%-2.3%-1.7%-1%-0.9%-0.1%-0.2%-0.8%-0.3%-0.2%-0.8%-0.1%0.4%1.7%3.3%1%1.5%1.1%1.7%4.2%variazione sullo stesso trimestre dell'anno precedenteI trim 2015II trim 2015III trim 2015IV trim 2015I trim 2016II trim 2016III trim 2016IV trim 2016I trim 2017II trim 2017III trim 2017IV trim 2017I trim 2018II trim 2018III trim 2018IV trim 2018II trim 2019III trim 2019IV trim 2019I trim 2020II trim 2020III trim 2020IV trim 2020I trim 2021II trim 2021III trim 2021-4%-2%0%2%4%II trim 2018 variazione sullo stesso trimestre dell'anno precedente: -0,2
fonte: Istat
Autore:Redazione

Aumento record per i prezzi delle case in Italia nel III trimestre 2021. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, l'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,2% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +0,4% nel secondo trimestre 2021).

Indice dei prezzi delle abitazioni Istat, le ragioni dell'aumento

In base a quanto indicato dall'Istat, l'aumento tendenziale dell'Indice dei prezzi delle abitazioni "è da attribuirsi sia ai prezzi delle abitazioni nuove che accelerano la crescita, passando dal +2,0% registrato nel secondo trimestre al +3,9%, sia ai prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per più dell'80% sull'indice aggregato) che aumentano del 4,2%, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente nel quale erano rimasti stabili".

L'Istituto nazionale di statistica ha sottolineato che questi andamenti si registrano in un contesto di crescita vivace dei volumi di compravendita (+21,9% la variazione tendenziale registrata nel terzo trimestre 2021 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale).

Secondo quanto spiegato, su base congiunturale l'aumento dell'Indice dei prezzi delle abitazioni dell'Istat è dovuto soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove che registrano un incremento pari a +3,0%, dopo la stabilità del trimestre precedente; crescono anche i prezzi delle abitazioni esistenti, ma in misura meno ampia rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente (+0,8% dopo il +2,0% del secondo trimestre).

L'andamento dei prezzi delle case nei primi tre trimestri 2021

La nota dell'Istat ha mostrato che, in media, nei primi tre trimestri del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 2,1%. Nel dettaglio, i prezzi delle abitazioni nuove hanno fatto registrare un +3,3%, mentre i prezzi delle abitazioni esistenti sono cresciuti dell'1,8%.

Il tasso di variazione acquisito dell'Indice dei prezzi delle abitazioni dell'Istat per il 2021 è pari a +2,6% (+3,5% per le abitazioni nuove e +2,3% per le abitazioni esistenti).

domenica 12 dicembre 2021

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, ecco quando è possibile

 

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, ecco quando è possibile

Pixabay
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Autore:Redazione

Si può provvedere alla revoca giudiziale dell'amministratore di condominio? Ed eventualmente, in quali casi? Ecco qualche chiarimenti in merito.

A "L'Esperto risponde" del Sole 24 Ore, è stato chiesto se è possibile procedere con la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio nel caso in cui venga rifiutata la convocazione dell'assemblea condominiale richiesta dai condòmini e poi venga riufiutato di consegnare l'elenco di tutti i condòmini con i rispettivi indirizzi per autoconvocarsi. 

Secondo quanto chiarito, "è possibile chiedere la revoca dell'amministratore di condominio ed eccepire l'inadempimento agli obblighidi mandato". In particolare, in base all'articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, "l'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del Codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione". 

Come sottolineato, dunque, "i condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio possono esigere – decorsi dieci giorni e preso atto dell'inerzia dell'amministratore nel procedere alla convocazione – la comunicazione da parte di quest'ultimo dei dati dei condòmini necessari alla convocazione".

Non solo. Secondo quanto evidenziato, per l'articolo 1129, comma 12, del Codice civile, costituisce grave irregolarità "il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge...".

Si può dunque richiedere la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio per gravi irregolarità, "costituendo un diritto dei condòmini quello di conoscere i nominativi e il domicilio degli altri condòmini per procedere alla cosiddetta autoconvocazione dell'assemblea, a norma dell'articolo 66, comma 1, delle disposizionidi attuazione del Codice civile". 

DVR, che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

 

DVR, che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

DVR, che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

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Che cos’è il DVR? Come si redige? Informazioni ed esempio per farlo in pochi minuti, anche se non lo hai mai fatto!

Cosa si intende per DVR? Cosa significa?

Il DVR è il documento che descrive rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. DVR sta per Documento di Valutazione dei Rischi.

Si tratta di un documento obbligatorio (previsto dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro) che serve ad individuare i rischi presenti in un luogo di lavoro e ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.

A seguito della valutazione dei rischi, viene attuato un apposito piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le probabilità di situazioni pericolose.

Il responsabile del documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro in collaborazione con:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  • il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;
  • il Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Per quali aziende la valutazione dei rischi è obbligatoria?

Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo).

Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti (come le imprese familiari e i liberi professionisti).

Il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività.

Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, deve essere munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro.

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione (ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione. La mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni per il Datore di Lavoro.

Nelle aziende con un numero ridotto di dipendenti (inferiore a 10) può essere redatto il dvr con procedure standardizzate approvato dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art. 29 del dlgs 81/2008.

Cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi?

Nel DVR sono descritte tutte le informazioni relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e alle misure adottate per ridurli. Nello specifico, deve contenere:

  • anagrafica aziendale;
  • descrizione degli ambienti di lavoro;
  • numero di addetti e identificazione delle mansioni;
  • descrizione del ciclo lavorativo: fasi di lavoro, elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.
  • organigramma del servizio di prevenzione e protezione: anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti);
  • relazione sulla valutazione di tutti i rischi con pericoli presenti in ogni fase lavorativa e mansione, dipendenti esposti ai rischi per la sicurezza e la salute (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc.), stima dell’esposizione e della gravità del danno;
  • controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate;
  • criteri seguiti nella valutazione dei rischi;
  • programma di informazione e formazione dei lavoratori;
  • periodo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi;
  • programma delle misure di prevenzione e protezione con le procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, i tempi di realizzazione e i dispositivi di protezione individuali (DPI);
  • programma con misure di miglioramento per aumentare i livelli di sicurezza nel tempo.

Per comprendere meglio cos’è descritto in tale documento scarica l’estratto DVR. Ti consiglio anche di scaricare il software per la redazione del DVR che puoi usare gratuitamente per 30 giorni e redigere tutti i documenti di cui hai bisogno.

Estratto DVR: cos’è e come si fa il DVR

Esempio DVR realizzato con CerTus-LdL

DVR: in che cosa consiste il piano programmatico eventi?

In materia di salute e sicurezza del lavoro il piano programmatico degli eventi rappresenta uno scadenzario delle misure da implementare e delle attività da svolgere in azienda, si tratta del Piano di miglioramento aziendale.

Il piano di miglioramento aziendale ha lo scopo di pianificare gli interventi sulla sicurezza del lavoro ed è il risultato ottenuto in seguito alla valutazione dei rischi del DVR.

Il piano contiene:

  • i miglioramenti da eseguire,
  • i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure,
  • le risorse impiegate per la realizzazione degli interventi,
  • la data in cui è previsto l’intervento definita in base al livello di priorità.

Il piano viene verificato alla chiusura per misurarne l’efficacia raggiunta.

 

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