domenica 11 dicembre 2022

Ecco quando è possibile fare il bis delle agevolazioni prima casa!

 

Utilizzo per la seconda volta delle agevolazioni prima casa

Ecco quando è possibile fare il bis delle agevolazioni prima casa!

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Se la prima casa acquistata con le agevolazioni è inagibile, il beneficio può essere utilizzato una seconda volta

Nuovi dubbi e chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa a seguito della domanda avanzata da un contribuente riguardante il caso di un immobile già posseduto ma inagibile, ossia:

Ho letto che in caso di dichiarazione di inagibilità dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa è possibile chiedere nuovamente gli stessi benefici per l’acquisto di un altro immobile. È così?

Via libera alle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità! Questo quanto ribadito dal Fisco attraverso il suo canale (FiscoOggi).

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Agevolazioni prima casa e il caso dell’immobile dichiarato inagibile

Per beneficiare dell’agevolazione prima casa è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni stabilite dalla legge, allo scopo di evitarne la fruizione da parte di soggetti che ne abbiano già usufruito in precedenza.

In base alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al dpr n. 131/86, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà o di diritti reali su case di abitazione (che non siano di lusso) sono assoggettati ad imposta di registro con l’aliquota del 2% (anziché del 9%) del prezzo o del valore catastale qualora nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari:

  • che l’immobile sia situato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o ha intenzione di trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività;
  • di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni (nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, Dpr 131/1986).

Questo quello che in linea generale la norma indica quali requisiti per poter richiedere i benefici prima casa.

Pertanto, nel caso in esame, il contribuente non potrebbe usufruire delle agevolazioni essendo titolare di un’altra casa di abitazione acquistata con i benefici prima casa, indipendentemente dal luogo in cui si trova.

Tuttavia, ci sono casi ben particolari che consentono di replicare la possibilità di accedere a detti benefici: è il caso in cui il primo immobile (acquistato con i benefici prima casa) è dichiarato inagibile da parte delle Autorità competenti.

La risposta del Fisco: bis agevolazione prima casa fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità

La risposta nella prassi e nella giurisprudenza! Il Fisco ha, infatti, richiamato la Corte di Cassazione (ordinanza n. 100/2010) e il Principio di diritto AE n. 1/2022; nonché la risoluzione n.107/2017 (disponibile in allegato) con la quale era stata ammessa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto di un nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dal dpr n. 131/1986, in seguito alla dichiarazione di inagibilità dell’Autorità competente a seguito di un evento sismico.

Per beneficiare, quindi, una seconda volta delle agevolazioni prima casa deve risultare l’oggettiva e assoluta inidoneità dell’immobile già posseduto, che deve essere indipendente dalla volontà del contribuente e supportata da apposita documentazione.

Nel caso quindi, come quello in esame, di assoluta inidoneità all’uso abitativo dell’immobile già posseduto ne consegue che, fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un nuovo immobile, in quanto si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni.

Infine, qualora venga revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità dell’immobile già posseduto, anche in data successiva al nuovo acquisto agevolato, resta acquisito il beneficio per il nuovo immobile in quanto al momento del nuovo acquisto risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di prima casa per godere dell’agevolazione.

 

Per maggiori approfondimenti, in allegato la risoluzione n. 107/2017.

 

domenica 4 dicembre 2022

Criteri ambientali minimi 2022 (CAM 2022): obblighi e novità

 

Nuovi CAM 2022: struttura, ambito, applicazione

Criteri ambientali minimi 2022 (CAM 2022): obblighi e novità

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Criteri ambientali minimi 2022 (CAM 2022 edilizia): cosa sono, struttura, ambito di applicazione, obbligatorietà e un esempio pratico PDF da scaricare

I criteri ambientali minimi sono requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell’opera, la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.

criteri ambientali 2022 edilizia (CAM 2022 edilizia) fanno riferimento alle procedure di affidamento di servizi di progettazione, lavori e progettazione più lavori.

In particolare, il DM del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” sostituisce il precedente decreto dell’11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

L’ambito di applicazione del provvedimento riguarda tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dall’art. 3 dlgs 50/2016:

  • attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere (comma nn);
  • manutenzione ordinaria (comma oo-quater);
  • manutenzione straordinaria (comma oo-quinquies).

I nuovi CAM 2022 edilizia, inoltre, sono applicabili anche agli edifici ricadenti nella disciplina del codice dei bene culturali e del paesaggio ed entreranno in vigore il 4 dicembre 2022.

Prima di analizzare nel dettaglio le novità dei nuovi criteri ambientali minimi 2022, ti ricordo che puoi utilizzare un software capitolati speciali, già aggiornato ai nuovi CAM edilizia 2022, per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private.

Criteri ambientali 2022 edilizia: obiettivi e struttura

L’edilizia rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale; pertanto, i criteri ambientali minimi fissati dal decreto, attraverso l’analisi del ciclo di vita dell’opera, mirano ad orientare i processi verso un’economia circolare.

L’innovazione apportata dai CAM riguarda la valutazione del ciclo di vita degli edifici (LCA) a monte delle scelte progettuali e dei materiali.

I nuovi CAM edilizia, infatti, spingono all’utilizzo di metodologie di valutazione Life Cycle Assessment (LCA) finalizzate ad ottimizzare le soluzioni progettuali per la sostenibilità, scegliendo le soluzioni più vantaggiose dopo aver confrontato diverse strategie.

Il tema della sostenibilità, non riguarda soltanto accorgimenti progettuali e tecnologie di efficientamento energetico, ma tocca vari aspetti della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o edificio.

L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile l’impatto degli edifici usando le risorse in modo efficiente e circolare, dalla fase di composizione fino all’utilizzo, gestione e smaltimento o riciclo contenendo le emissioni di carbonio attraverso infrastrutture verdi e materiali da costruzione organici (come i biomateriali ed il legno di origine sostenibile).

I CAM sono strutturati in 3 “macro-categorie”, a seconda della fase di affidamento:

  1. criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi – selezione dei candidati, clausole contrattuali, specifiche tecniche, criteri premianti;
  2. criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi – clausole contrattuali, criteri premianti;
  3. criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi – specifiche tecniche progettuali, clausole contrattuali (per l’affidamento di lavori), criteri premianti.

Si precisa che, secondo l’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali devono essere inserite nella documentazione progettuale e di gara, e pertanto sono obbligatorie!

Per comprendere meglio la struttura dei CAM si riporta di seguito uno schema esemplificativo:

CAM edilizia - struttura

CAM edilizia - struttura

CAM edilizia - struttura

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Obbligatorietà CAM edilizia 2022 dal 4 dicembre

Le clausole contrattuali fungono da garanzia per il rispetto dei criteri ambientali. L’aggiudicatario, difatti, deve elaborare una relazione (relazione CAM) attestante il soddisfacimento delle indicazioni riportate nei singoli criteri, contenente:

  • le scelte progettuali;
  • gli elaborati progettuali nei quali si evince il soddisfacimento dei CAM;
  • i requisiti di materiali e prodotti da costruzione, in conformità alle indicazioni delle specifiche tecniche;
  • i mezzi di prova impiegati.

Le specifiche tecniche investono diversi contesti del processo edilizio ed indicano la modalità concreta di adempimento alle prescrizioni ambientali; in particolare, riguardano:

  • il livello territoriale-urbanistico – con lo scopo di garantire un livello minimo di qualità ambientale urbana riducendo la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;
  • gli edifici –  tra i molteplici obiettivi la riduzione dei consumi energetici, l’archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio nella sua rappresentazione BIM, il piano di disassemblaggio e demolizione selettiva;
  • prodotti da costruzione – si riportano i contenuti minimi percentuali di materia recuperata, riciclata, sottoprodotti, per i singoli prodotti da costruzione (calcestruzzo, acciaio, laterizi, prodotti legnosi, isolanti termici e acustici, tramezzature, pavimentazioni, serramenti, tubazioni, pitture e vernici).

Inoltre, le specifiche tecniche progettuali degli edifici, pongono un’attenzione particolare alla fase di gestione e al relativo piano di manutenzione.

Al riguardo, i nuovi criteri prevedono la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) in riferimento alle prestazioni ambientali (per esempio la verifica della prestazione tecnica relativa all’isolamento o all’impermeabilizzazione).

Il documento deve, anche, essere corredato di un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna all’edificio. Non solo, vige l’obbligo di archiviazione della documentazione tecnica riguardante l’edificio, nella sua rappresentazione BIM, ovvero in grado di garantire adeguata interoperabilità in linea con i formati digitali IFC (Industry Foundation Classes) necessari allo scambio dei dati e delle informazioni relative alla rappresentazione digitale del fabbricato. I documenti da archiviare sono:

  • relazione generale;
  • relazioni specialistiche;
  • elaborati grafici;
  • elaborati grafici dell’edificio “come costruito” e relativa documentazione fotografica, inerenti sia alla parte architettonica che agli impianti tecnologici;
  • piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (suddiviso in manuale d’uso, manuale di manutenzione e programma di manutenzione);
  • piano di gestione e irrigazione delle aree verdi;
  • piano di fine vita contenente l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati.

È opportuno indicare anche il livello di dettaglio (LOD) del modello BIM rispetto ai gradi proposti (A-B-C-D-E-F-G) dalla norma UNI 11337-4, e rispetto alle componenti tipologiche relative al patrimonio informativo Architettonico, Strutturale ed Impiantistico.

BIM e CAM: criterio premiante

Oltre ai CAM obbligatori, di cui abbiamo parlato pocanzi, il documento individua anche i criteri premianti.

Nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi, nella scelta dell’operatore economico, il miglior rapporto qualità prezzo, può introdurre nella documentazione di gara, uno o più criteri premianti che assegnano un punteggio maggiore alla soluzione tecnica che offre prestazioni ambientali migliori rispetto a quelle indicate nelle specifiche tecniche.

Tra i criteri premianti particolare rilievo riveste la Progettazione BIM.

Difatti, per i bandi di gara in cui si richiede la progettazione BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche.

Secondo questa indicazione, esplorando il modello BIM dell’edificio sarà possibile verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti dai CAM edilizia, per esempio confrontando il contenuto di materia riciclata e/o recuperata associato al singolo prodotto da costruzione con il valore indicato nelle specifiche tecniche.

Criteri ambientali minimi, l’elenco completo

Puoi trovare in un articolo dedicato maggiori informazioni e l’elenco completo di tutti i criteri ambientali minimi obbligatori per le opere pubbliche e in alcuni casi anche nei lavori privati.

CAM edilizia 2022, PDF da scaricare

Di seguito ti propongo un estratto del capitolo sui nuovi CAM che puoi trovare all’interno dei capitolati speciali d’appalto.

Si tratta di uno strumento esemplificativo estratto dal documento completo elaborato con un software per capitolati speciali, sempre aggiornato alle ultime normative vigenti, in grado di supportare il tecnico nella redazione di tutta la documentazione necessaria a soddisfare i criteri.

 

Di seguito puoi scaricare l’estratto PDF del capitolo sui CAM edilizia.

 

 

 

Modificazioni sulla fatturazione elettronica: il nuovo provvedimento delle Entrate

 

Modificazioni dall'Entrate sulla fatturazione elettronica

Modificazioni sulla fatturazione elettronica: il nuovo provvedimento delle Entrate

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Adeguamenti per la memorizzazione e consultazione dei file delle fatture elettroniche nel rispetto della protezione dei dati personali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo provvedimento del 24 novembre 2022 in materia di fatturazione elettronica, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del dl n. 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali per quanto riguarda, rispettivamente:

  • la conservazione dei file delle fatture elettroniche;
  • il rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato è stato introdotto dall’articolo 1, comma 909, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo della fattura elettronica si estende, quindi, anche nei confronti dei consumatori finali: il provvedimento ha, infatti, introdotto l’obbligo di emissione e ricezione della fatturazione elettronica tra privati, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute.

Il processo deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio, SdI, già in uso per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni.

Successivamente, con provvedimento del 30 aprile 2018, n. 89757 (e s.m.i.) sono state individuate le regole tecniche per l’emissione, la ricezione e la trasmissione telematica delle fatture elettroniche (vedi articolo: Fatturazione elettronica tra privati, ecco come va predisposta e trasmessa). In particolare indica:

  • la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione;
  • la trasmissione e la ricezione dei file al SdI;
  • i controlli che il SdI effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura;
  • il ruolo che gli intermediari possono assumere nell’ambito del processo di fatturazione elettronica;

descrive, inoltre, i servizi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori commerciali per supportarli nella gestione del processo stesso.

Ad oggi le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il suddetto provvedimento del 30 aprile 2018 vengono superate e viene integralmente sostituito con il provvedimento del 24 novembre 2022.

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Provvedimento del 24 novembre 2022: le modifiche introdotte

In arrivo semplificazioni per i contribuenti e nuove regole con il provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022 che tiene conto delle richieste del Garante della privacy, che più volte ha sottolineato gli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche.

Il provvedimento in esame introduce semplificazioni e nuovi servizi per utenti e intermediari, nonché gli adeguamenti in tema di memorizzazione e consultazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza dei file delle fatture elettroniche, nel rispetto delle prescrizioni per la protezione dei dati personali disposte dal Garante, in recepimento di quanto espresso dal dl n. 124/2019 e dal parere n. 454/2021 del Garante.

In particolare, l’articolo 14 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha stabilito che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Lo scopo è quello di poter essere utilizzati dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante, con il parere n. 454/2021, aveva assoggettato ad alcune specifiche condizioni la propria approvazione, ossia:

  • i campi delle fatture elettroniche riguardanti il settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell’archivio dei “dati fattura integrati”;
  • i controlli fiscali sui consumatori finali, basati sulle informazioni presenti nei file XML, avrebbero dovuto essere avviati “esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali”, poste preliminarmente in essere nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.

Alla luce di quanto espresso, il provvedimento stabilisce che:

  • l’Agenzia delle Entrate memorizza e utilizza con la Guardia di Finanza i file per le sole attività istruttorie puntuali. Sono consultabili e acquisibili, infatti, i file delle fatture e delle note di variazione previa richiesta della documentazione secondo le disposizioni in vigore, riferiti solo ai periodi di attività istruttoria; la consultazione e l’acquisizione sono inibite automaticamente al termine di tale attività;
  • i file delle fatture e delle note di variazione sono acquisibili in caso di indagini penali o su richiesta dell’autorità giudiziaria; restano, invece, invariate le disposizioni sulle sanzioni in caso di rifiuto del soggetto sottoposto al controllo di esibire i documenti richiesti;
  • per le e-fatture tra operatori economici, l’Agenzia memorizza nella banca dati fattura integrati, per l’attività di analisi del rischio, di promozione della compliance e dei controlli, anche il metodo di pagamento e la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e di quelle relative al settore legale. Per quest’ultimo settore, considerando la delicatezza dei dati, le fatture saranno memorizzate in modalità cifrata.

Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica, l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici nuovi servizi per un colloquio automatico tra sistemi informatici; infine, per scongiurare il fenomeno delle false fatturazioni, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.