domenica 8 maggio 2022

Riforma del catasto. Sarà davvero la volta buona?

 

Riforma del catasto

Riforma del catasto. Sarà davvero la volta buona?

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Riforma del catasto: operazione trasparenza. Siglato l’accordo per procedere con le nuove regole per la tassazione degli immobili

Sembra oramai siglato l’accordo per la riforma del catasto. Parola d’ordine: immobili abusivi o non correttamente censiti.

Non si toccherà il sistema duale (rimarrà l’attuale possibilità di scindere la tassazione sui redditi da quella sui patrimoni) e si definirà una nuova rendita catastale da affiancare a quella preesistente.

L’obiettivo è il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza (consistenza di fatto, destinazione d’uso, categoria catastale attribuita).

L’operazione trasparenza dovrà far chiarezza sugli immobili abusivi.

E questo secondo 3 criteri specifici:

  • l’articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento,
  • la rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;
  • l’adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.

La riforma è da attuare entro il primo gennaio 2026.

La delega per la riforma del catasto: operazione trasparenza

Il disegno di legge delega per la riforma del catasto prevede di aggiornare l’archivio progressivamente, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali.

Il primo passo per il nuovo catasto resta la mappatura degli immobili e la rilevazione dei beni non censiti.

Si punta a dotare comuni e amministrazione finanziaria di strumenti in grado di scovare gli immobili non in regola e consentire il corretto classamento di quelli non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso, ovvero la categoria catastale attribuita.

Altra questione è quella relativa ai terreni edificabili accatastati come agricoli, da sistemare opportunamente. Attenzione, il principio della delega prevede che questa operazione di rilevazione debba tradursi nei fatti in un’operazione trasparenza.

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domenica 1 maggio 2022

Cessione del credito: chiariti i termini per la comunicazione

 

Cessione del credito e ristrutturazione edilizia: i termini per la comunicazione

Cessione del credito: chiariti i termini per la comunicazione

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Per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati e pagati nel 2021 la comunicazione dell’opzione può essere trasmessa entro il 29 aprile 2022

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni fiscali (per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% con il Superbonus), comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per:

  • la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi

oppure

  • il contributo sotto forma di sconto

in base a quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021.

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici, va comunicata esclusivamente in via telematica a partire dal 15 ottobre 2020 e comunque entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione può essere compilata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) ed inviata direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato.

Quesito inerente all’invio della comunicazione dell’opzione

A tal riguardo riportiamo il quesito avanzato da un contribuente all’Agenzia delle Entrate (FiscoOggi), ossia:

Mi confermate che è ancora possibile inviare l’opzione per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia effettuati e pagati nel 2021?

Parere del Fisco

Come ricordato in precedenza, l’invio della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito (o di sconto sul corrispettivo), deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Nel caso in esame, in base alla proroga disposta dall’articolo 10-quater del dl n. 4/2022, decreto Sostegni ter, per le spese effettuate nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione può essere trasmessa entro il 29 aprile 2022.

L’Agenzia delle Entrate rinvia, infine, al provvedimento del 3 febbraio 2022 (disponibile in allegato) al fine di poter conoscere i requisiti e le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

 

Proroga Superbonus unifamiliari e altre novità

 

Proroga superbonus

Proroga Superbonus unifamiliari e altre novità

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Proroga Superbonus unifamiliari, sismabonus acquisti e quarta cessione ai correntisti: le novità (forse) in arrivo

Il quadro normativo sul Superbonus diventa sempre più complesso e variegato. Tra scadenze differenziate per soggetti, SAL a percentuali prestabilite, visti di conformità, asseverazioni, congruità dei prezzi, diventa sempre più complesso orientarsi tra i vari bonus edilizia (al riguardo ti anticipo che per orientarti correttamente nella giungla dei bonus fiscali in edilizia hai a disposizione 2 strumenti gratuiti: la guida ai bonus edilizia e il software su tutti i bonus edilizi da utilizzare gratis per 30 giorni).

E’ sempre più sentita la necessità di prorogare i termini stringenti del Superbonus, soprattutto per ciò che riguarda gli edifici unifamiliari.

Infatti, allo stato attuale, è previsto l’obbligo del raggiungimento di almeno il 30% dei lavori  complessivi entro il 30 giugno 2022, al fine di usufruire del beneficio fiscale. Questa data potrebbe essere scomoda per tanti cantieri che hanno appena iniziato o stanno ancora iniziando i lavori.

Proroghe Superbonus, le novità in arrivo

L’iter di conversione del DL 21/2022 (decreto energia) prevede la possibilità di inserire alcune modifiche relative al Superbonus.

In particolare, dopo le numerose richieste, potrebbe raggiungersi l’accordo in sede parlamentare per:

  1. proroga del termine per le unifamiliari del 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022;
  2. proroga del sismabonus acquisti al 31 dicembre 2022;
  3. quarta cessione del credito, che consentirebbe alle banche la cessione ai propri correntisti.

Proroga unifamiliari al 30 settembre 2022

Il meccanismo attualmente in vigore, definito dalla legge di Bilancio 2022, prevede la possibilità di usufruire del 110% per il lavori realizzati entro il 31 dicembre 2022, a patto di realizzare almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2022. La proroga consentirebbe ai contribuenti di dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori complessivi al 30 settembre invece che al 30 giugno.

Da notare che per calcolare il 30% dobbiamo riferirci all'”intervento complessivo” e vanno considerati non solo gli importi che superano i vari limiti di spesa ammessi al bonus (come avviene per il SAL del 30% nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura), ma anche gli importi agevolati con altri bonus diversi dal 110% (ad esempio, il bonus casa) o quelli non fiscalmente agevolati (come, ad esempio, una manutenzione ordinaria non assorbita nell’intervento superiore).

Quindi se l’importo complessivo dell’intervento è:

  • ecobonus 70.000
  • sismabonus 30.000
  • altri bonus 20.000

entro il 30 giugno dovrò realizzare almeno 36.000 € di lavori, a prescindere da quali essi siano. Per cedere il credito, poi, dovrò realizzare il 30% di eco e il 30% di sisma.

Proroga del sismabonus acquisti al 31 dicembre 2022

Altra possibilità è quella di prorogare il sismabonus acquisti a tutto il 31 dicembre 2022. Ricordiamo infatti che la scadenza naturale del sismabonus acquisti (DL 63/2013 art. 16 comma 1-septies) è fissata al 30 giugno 2022.

La proroga consentirebbe agli acquirenti di unità immobiliari realizzate da imprese di costruzioni (che hanno preventivamente demolito immobili in zone sismiche) di usufruire di una detrazione fiscale del 110% sull’importo di acquisto fino a un massimo di 96.000 €.

Quarta cessione del credito

Prevista la possibilità per le banche di effettuare la cessione ai propri correntisti in ogni momento e non più solo al quarto passaggio (come si ipotizzava inizialmente). E si prevede anche la rimozione del divieto di frazionamento, con l’attivazione del trasferimento di singole annualità del credito di imposta tra banche e correntisti.

Diversi emendamenti, infatti, sono stati già proposti in Senato: ai soggetti che effettueranno la cessione successiva alla prima, sarà consentita anche la cessione integrale di una o più annualità del credito d’imposta. Quindi, non sarà più necessario cedere il credito in blocco.

Le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario potranno cedere il credito in favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. Questo passaggio tra banca e correntista, in sostanza, non dovrà attendere necessariamente 3 cessioni.

Queste misure dovrebbero rilanciare il mercato delle cessioni dei crediti.

 

Ti ricordo che per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia puoi utilizzare 2 strumenti utili: