Vendita della casa prima dei 5 anni senza riacquisto, addio alle agevolazioni
La Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito il principio secondo il quale è legittimo l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura ordinaria se i proprietari hanno rivenduto l'immobile senza acquistarne un altro. La Cassazione ha sottolineato che è irrilevante l'eventuale ulteriore acquisto di immobile avvenuto nel quinquennio. L'immobile deve essere una prima casa, non una seconda casa.
Secondo quanto sottolineato dal comma 4 della nota II-bis, la revoca del bonus prima casa consegue anche al "trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto" e questo a meno che il contribuente, entro un anno dall'alienazione della prima casa, proceda all'acquisto "di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".
In questo caso, come ricordato da Fisco Oggi che ha esaminato il caso, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 448/1998, "spetta un credito d'imposta fino a concorrenza del Registro o dell'Iva corrisposte in relazione al precedente acquisto agevolato, con il limite dell'imposta dovuta per l'acquisto della nuova casa di abitazione".
Nel caso in esame, la Cassazione si è pronunciata in merito alla vicenda che ha visto coinvolti due comproprietari che avevano acquistato un immobile e poi lo avevano rivenduto prima che fosse decorso il termine di cinque anni, senza acquistarne un altro entro l'anno successivo. Nulla è valso rappresentare il fatto che prima del decorso del quinquennio era stato acquistato un altro immobile. La Cassazione ha infatti sottolineato che è possibile mantenere le agevolazioni prima casa solo se ad essere acquistata è un'altra prima casa, non una seconda casa.
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