mercoledì 29 gennaio 2020

Cosa dice la sentenza n. 32441 della Corte di cassazione

Riscaldamento centralizzato, possibile il distacco del singolo condomino

I chiarimenti della Cassazione

In tema di riscaldamento centralizzato, il singolo condomino ha la facoltà di procedere al distacco. Ad affermarlo la Cassazione con la sentenza n. 32441. Vediamo quanto precisato nello specifico.
Come riportato da Italia Oggi, secondo quanto ribadito dalla sentenza n. 32441 della Cassazione, “i condomini hanno sempre diritto a separare la propria unità immobiliare dall’impianto comune e a provvedere diversamente a mantenerla confortevole durante la stagione fredda. E questo anche ove il regolamento condominiale di natura contrattuale vieti espressamente il distacco e obblighi i comproprietari a sostenere le relative spese”.

Nel caso in esame, è stato chiesto da una coppia di condomini “l’accertamento giudiziale del proprio diritto a distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, con determinazione della quota di partecipazione a loro carico in relazione alle spese di esercizio”. I condomini hanno impugnato “le delibere assembleari con le quali era stata loro negata la relativa autorizzazione ed erano stati approvati il consuntivo e il preventivo delle spese condominiali”.

In tribunale e in appello non è stata data ragione ai condomini. In particolare, i giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza impugnata, sottolineando che “il regolamento condominiale, di natura contrattuale”, prevedeva “espressamente il divieto di distacco dall’impianto centralizzato e l’obbligo di tutti i condomini di concorrere alle relative spese di esercizio”. Ma i condomini non si sono fermati e hanno presentato ricorso in Cassazione.

Sebbene la riforma del condominio abbia chiarito questo punto – con l’ultimo comma dell’articolo 1118 c.c. secondo il quale “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento (o di condizionamento) se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini” e, nel caso in cui il distacco sia possibile, “il condomino rinunciante resta comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma” –, ci sono state in merito alcune decisioni di merito che, come precisato da Italia Oggi, hanno negato il diritto dei condomini al distacco o lo hanno reso molto più difficile.

Con la sentenza n. 32441, la Cassazione ha confermato il diritto del singolo condomino al distacco dal riscaldamento centralizzato, sottolineando in particolare che “anche eventuali ostacoli frapposti dal regolamento di natura contrattuale al diritto di distacco previsto dall’art. 1118 c.c. sono destinati a non avere alcuna rilevanza ove sussistano le condizioni (oggettive) che ne rendono possibile l’esercizio”. La Cassazione ha poi spiegato che il regolamento condominiale “può invece legittimamente obbligare il condomino rinunciante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c. è derogabile”.

Da "Idealista"
Agenzia Farini
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