mercoledì 25 settembre 2013

DETRAZIONI UN PICCOLO ELENCO DEL RISPARMIO

Bonus mobili, si può pagare anche con bancomat e

carte di credito


L’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità sulle detrazioni 50% e 65%

per ristrutturazioni, mobili, antisismica ed efficienza energetica

20/09/2013 - Per beneficiare del “bonus mobili” in caso di ristrutturazione edilizia è possibile

acquistare mobili o grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o di debito, oltre

che di bonifico bancario o postale.


A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate la Circolare 29/E riguardante le detrazioni Irpef legate agli

interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%) e di ristrutturazione edilizia e

acquisto di mobili (50%), aggiornate dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013.




Con riferimento alle tipologie di interventi agevolabili, ecco i principali chiarimenti dell’Agenzia:


MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (50%)



Come è noto, il decreto ha introdotto la possibilità di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese effettuate fino

ad un massimo di 10 mila euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Gli acquisti,


agevolati se avvenuti dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013,




devono avvenire con bonifici e carte di credito o di debito. Non è consentito, invece, effettuare il

pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

L’Agenzia precisa che l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche per l’arredo di


un ambiente diverso da quello oggetto dell’intervento edilizio. I mobili, inoltre, devono essere

nuovi e costituire un necessario completamento dell’arredo e non fungere da complemento.




A titolo esemplificativo, è agevolato l’acquisto di: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,

sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Non sono

agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi.

Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio si limita all’acquisto delle tipologie dotate di


etichetta energetica di classe A+ o superiore e A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi




elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia

ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

In particolare, l’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del


Dlgs 151/2005 come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,




stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento,

radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.


Si precisa, inoltre, che la detrazione sui mobili spetta in presenza di spese sostenute dopo il 26 giugno





2012.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (50%)



Il DL 63/2013 dispone la proroga al 31 dicembre 2013 del bonus 50% per ristrutturazioni edilizie con




un limite massimo di spesa di 96 mila euro. A partire dal 2014, la detrazione scenderà al 36% e il limite

massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48 mila euro.

Per beneficiare della detrazione, l’Agenzia ricorda l’obbligo di pagamento mediante bonifici bancari o

postali in cui occorrerà indicare:

- la causale del versamento;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del beneficiario del pagamento.


Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere a-d del DPR 380/2001 (TU sull’edilizia), la Circolare




chiarisce gli interventi agevolabili:


- manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici residenziali);

- manutenzione straordinaria;

- restauro e di risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia;

- ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo




stato di emergenza;


- restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi




fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,

che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione

dell’immobile.


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (65%)



La proroga al 31 dicembre 2013 (al 30 giugno 2014 per i condomini) riguarda anche gli interventi per




l’efficientamento energetico per i quali, con l’entrata in vigore del DL 63/2013, lo “sconto” è salito dal

55% al 65% delle spese sostenute.

A tal riguardo l’Agenzia ricorda che sono agevolati gli interventi previsti dall’articolo 1, commi 344 e


seguenti della Legge 296/2006:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture

opache verticali e orizzontali e finestre comprensive di infissi;

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per




la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti

scolastici e università;


- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con

impianti geotermici a bassa entalpia;

- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla




produzione di acqua calda sanitaria.


La circolare chiarisce che la proroga vale dal 6 giugno 2013 anche per gli interventi di sostituzione di




impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali

con scaldacqua a pompa di calore (inizialmente esclusi dal DL 63/2013 e poi riammessi con la Legge


90/2013 di conversione) (leggi tutto).





INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ (65%)



Oltre che gli interventi di riqualificazione energetica, rientrano tra le spese detraibili al 65% anche


quelle sostenute per l’adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti

nelle zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2 di cui all’Opcm 3274/2003) (leggi tutto).

A tal riguardo, sono detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 per la messa in sicurezza




statica (in particolare sulle parti strutturali) e per redazione dei progetti a condizione che le procedure


autorizzatorie siano state avviate dal 4 agosto 2013.

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