mercoledì 25 settembre 2013

DETRAZIONI UN PICCOLO ELENCO DEL RISPARMIO

Bonus mobili, si può pagare anche con bancomat e

carte di credito


L’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità sulle detrazioni 50% e 65%

per ristrutturazioni, mobili, antisismica ed efficienza energetica

20/09/2013 - Per beneficiare del “bonus mobili” in caso di ristrutturazione edilizia è possibile

acquistare mobili o grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o di debito, oltre

che di bonifico bancario o postale.


A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate la Circolare 29/E riguardante le detrazioni Irpef legate agli

interventi di riqualificazione energetica degli edifici (65%) e di ristrutturazione edilizia e

acquisto di mobili (50%), aggiornate dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013.




Con riferimento alle tipologie di interventi agevolabili, ecco i principali chiarimenti dell’Agenzia:


MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (50%)



Come è noto, il decreto ha introdotto la possibilità di detrarre dall'Irpef il 50% delle spese effettuate fino

ad un massimo di 10 mila euro per l’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Gli acquisti,


agevolati se avvenuti dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013,




devono avvenire con bonifici e carte di credito o di debito. Non è consentito, invece, effettuare il

pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

L’Agenzia precisa che l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche per l’arredo di


un ambiente diverso da quello oggetto dell’intervento edilizio. I mobili, inoltre, devono essere

nuovi e costituire un necessario completamento dell’arredo e non fungere da complemento.




A titolo esemplificativo, è agevolato l’acquisto di: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,

sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Non sono

agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi.

Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio si limita all’acquisto delle tipologie dotate di


etichetta energetica di classe A+ o superiore e A o superiore per i forni. L’acquisto di grandi




elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia

ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

In particolare, l’Agenzia classifica come “grandi elettrodomestici” quelli elencati nell’allegato 1B del


Dlgs 151/2005 come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,




stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento,

radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.


Si precisa, inoltre, che la detrazione sui mobili spetta in presenza di spese sostenute dopo il 26 giugno





2012.

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (50%)



Il DL 63/2013 dispone la proroga al 31 dicembre 2013 del bonus 50% per ristrutturazioni edilizie con




un limite massimo di spesa di 96 mila euro. A partire dal 2014, la detrazione scenderà al 36% e il limite

massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48 mila euro.

Per beneficiare della detrazione, l’Agenzia ricorda l’obbligo di pagamento mediante bonifici bancari o

postali in cui occorrerà indicare:

- la causale del versamento;

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

- il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del beneficiario del pagamento.


Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere a-d del DPR 380/2001 (TU sull’edilizia), la Circolare




chiarisce gli interventi agevolabili:


- manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici residenziali);

- manutenzione straordinaria;

- restauro e di risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia;

- ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo




stato di emergenza;


- restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi




fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,

che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione

dell’immobile.


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (65%)



La proroga al 31 dicembre 2013 (al 30 giugno 2014 per i condomini) riguarda anche gli interventi per




l’efficientamento energetico per i quali, con l’entrata in vigore del DL 63/2013, lo “sconto” è salito dal

55% al 65% delle spese sostenute.

A tal riguardo l’Agenzia ricorda che sono agevolati gli interventi previsti dall’articolo 1, commi 344 e


seguenti della Legge 296/2006:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture

opache verticali e orizzontali e finestre comprensive di infissi;

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per




la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti

scolastici e università;


- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con

impianti geotermici a bassa entalpia;

- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla




produzione di acqua calda sanitaria.


La circolare chiarisce che la proroga vale dal 6 giugno 2013 anche per gli interventi di sostituzione di




impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di scaldacqua tradizionali

con scaldacqua a pompa di calore (inizialmente esclusi dal DL 63/2013 e poi riammessi con la Legge


90/2013 di conversione) (leggi tutto).





INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONE AD ALTA PERICOLOSITÀ (65%)



Oltre che gli interventi di riqualificazione energetica, rientrano tra le spese detraibili al 65% anche


quelle sostenute per l’adeguamento antisismico delle prime case e degli edifici produttivi ricadenti

nelle zone ad alto rischio sismico (zone 1 e 2 di cui all’Opcm 3274/2003) (leggi tutto).

A tal riguardo, sono detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 per la messa in sicurezza




statica (in particolare sulle parti strutturali) e per redazione dei progetti a condizione che le procedure


autorizzatorie siano state avviate dal 4 agosto 2013.

lunedì 23 settembre 2013

FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (40 MILIONI DI EURO)

Il nuovo Piano Casa: 200 milioni a sostegno di mutui e affitti


A cura di:

Denis Peraro

Il D.L. 102/2013 ha creato un nuovo fondo a favore degli inquilini morosi

e rifinanziato 3 fondi già esistenti per agevolare l'acquisto della prima

casa e le locazioni, destinando 200 milioni di euro nel biennio 2014-

2015.

Con il D.L. 31/08/2013, n. 102, pubblicato in G.U. n. 204 del

31/08/2013, oltre alle misure in materia di IMU, fiscalità immobiliare e

lavoro, è stato varato un Piano per la casa che prevede la creazione di

un nuovo fondo ed il rifinanziamento di tre fondi già esistenti. Il Piano

prevede una dotazione complessiva di 200 milioni di euro per rendere

più sostenibili gli oneri del mutuo e della locazione della prima

abitazione per le famiglie e le persone più svantaggiate.

Di seguito una sintesi dei contenuti ed i criteri di accesso ai Fondi.

FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (40 MILIONI DI EURO)


Il Fondo sostiene i proprietari, titolari di mutui prima casa nel pagamento delle rate del mutuo, consentendo una



sospensione nel pagamento delle rate.

Il Fondo è stato istituito con l'art. 2, comma 475, della L. 244/2007 e viene ora rifinanziato con 20 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Soggetti ammessi


Proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, in temporanea difficoltà, titolari di un mutuo non superiore a

250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Come funziona


L’accesso al Fondo consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18

mesi. Il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione.

In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di

spread.




Requisiti per l'accesso


Oltre al requisito di reddito indicato, i richiedenti devono dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo • indeterminato;

• perdita del rapporto di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile);

insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari

del contratto di mutuo.


Come si accede


La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di

volta in volta viene resa disponibile su www.dt.tesoro.it e su www.consap.it.



La banca, effettuati gli adempimenti di competenza, inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia

il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP,

comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

La modulistica è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia al seguente indirizzo





Altre informazioni


Ulteriori informazioni sono reperibili su: www.dt.tesoro.it e www.consap.it.


Il nuovo Piano Casa: 200 milioni a sostegno di mutui e affitti Page 1 of 3

http://www.legislazionetecnica.it/lt_public/print/993575 07/09/2013
FONDO PER L’ACCESSO AL CREDITO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (60 MILIONI DI EURO)


Il Fondo offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Lo Stato garantisce il

50% della quota capitale del mutuo che viene concesso.

Il Fondo è stato istituito con l'art. 13, coma 3-bis, del D.L. 112/2008 e viene ora rifinanziato con ulteriori 30 milioni di



euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Soggetti ammessi


Possono fare richiesta per accesso al Fondo le giovani coppie o i nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli

minori. Con le modifiche introdotte dal D.L. 102/2013 potranno accedere al Fondo anche i giovani di età inferiore ai

35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Requisiti per l'accesso


I requisiti da possedere per poter accedere sono:

età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti • i richiedenti);

• giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori;

• giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro atipici di cui all’art. 1 della L. 28/06/2012, n. 92;

• reddito ISEE complessivo non superiore a 40.000 euro;

• non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

Caratteristiche dell'immobile beneficiario


Per beneficiare del Fondo, l’immobile:

• deve essere adibito ad abitazione principale;

non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve

avere una superficie superiore e a 95 metri quadrati;


• non deve avere le caratteristiche di lusso.

Caratteristiche del mutuo attivabile con il Fondo


• mutui ipotecari prima casa;

• di ammontare non superiore a 200.000 euro;

• il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri predefiniti;

i mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui,

pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della L. 07/03/1996, n. 108;


i finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile e alla

garanzia fornita dallo Stato.


Come si accede


I giovani in possesso dei requisiti, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di domanda, allegare

la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.

Altre informazioni


Per ulteriori informazioni su come accedere ai fondi, sugli Istituti di credito che hanno aderito all’iniziativa e sulla

modulistica necessaria: http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa




FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (60 MILIONI DI EURO)


Il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazione in locazione prevede l’erogazione di contributi a favore di famiglie

che hanno un canone di locazione registrato che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto.

Il Fondo è stato istituito con l’art. 11 della L. 431/1998 e ora viene incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, per

ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Come funziona


Ogni anno lo Stato, con Legge Finanziaria, stabilisce l'importo da ripartite tra le Regioni entro il 31 marzo.

Successivamente i Comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi e individuano con appositi

bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne.

Il nuovo Piano Casa: 200 milioni a sostegno di mutui e affitti Page 2 of 3

http://www.legislazionetecnica.it/lt_public/print/993575 07/09/2013
Le somme assegnate sono concesse come contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai

conduttori in difficoltà ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.

Soggetti ammessi


Possono presentare la domanda tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dal D.M. 07/06/1999

(riferiti al nucleo familiare):

reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza

del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;


reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale

l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.


Ulteriori criteri possono essere definiti dai bandi comunali.

Come si accede


I conduttori, in possesso dei requisiti, potranno accedere al Fondo partecipando ai bandi pubblici comunali.

FONDO DI GARANZIA A COPERTURA DEL RISCHIO DI MOROSITA' DI LOCATARI ALTRIMENTI AFFIDABILI

(40 MILIONI DI EURO)


Il Fondo, di nuova istituzione, viene dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed è finalizzato

a garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole

situazione economica che attraversa il Paese, si trovano momentaneamente in difficoltà. Il Fondo ha, inoltre, la

finalità di prevenire l’apertura di procedimenti di sfratto.

La norma di legge che istituisce il Fondo fa rinvio ad un successivo decreto ministeriale che sarà emanato entro

tempi brevissimi e ripartirà le risorse tra le Regioni.

Soggetti ammessi


Gli inquilini residenti in Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l’erogazione di

contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Come funziona


L’accesso al fondo consentirà la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto. Il previsto decreto

ministeriale ripartirà le risorse disponibili fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Altre informazioni


Il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornirà tutte le informazioni necessarie all’accesso al Fondo e la

relativa modulistica.