La Corte Costituzionale rivede l’articolo che prevede l’obbligatorietà della mediazione per le cause civili e commerciali.
Era il 20 maggio 2011 quando entrava in vigore la conciliazione obbligatoria, approvata con il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, e divenuta, per l’appunto, obbligatoria relativamente a materie espressamente previste nelle controversie civili e commerciali, fra cui si annoveravano anche successioni ereditarie, casi di condominio, locazione, comodato e affitto di azienda.
Per tutti questi casi il ricorso al tribunale ordinario andava così a rappresentare l'ultima spiaggia. Prima di intraprendere un’azione legale le parti erano obbligate a rivolgersi ad un Mediatore Civile, iscritto in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che entro quattro mesi doveva tentare di conciliare le posizioni per arrivare ad un accordo, evitando quindi il ricorso all’azione legale. Solo in caso di fallimento del tentativo, le parti potevano risolvere la controversia di fronte ad un giudice.
Ora la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.l. 28/2010 per eccesso di delega legislativa, “nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”, come si legge in un comunicato stampa diramato dalla Consulta.
Le motivazioni della decisione della Consulta saranno depositate nelle prossime settimane. Intanto il Ministro della Giustizia Paola Severino non si scompone: "Stavamo già ragionando sulla mediazione con gli avvocati, gli istituti funzionano nel tempo, con la pratica, e questo stava iniziando a funzionare. Rimane comunque quella facoltativa, vorrà dire che punteremo sugli incentivi".
Esprime invece la sua piena soddisfazione l’Oua, l’organismo di rappresentanza politica degli avvocati, per la quale la conciliazione obbligatoria “ha solo alimentato un mercato di scuole di formazione per mediatori e di società di conciliazione nate ad hoc, senza i dovuti criteri di qualità”.
Era il 20 maggio 2011 quando entrava in vigore la conciliazione obbligatoria, approvata con il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, e divenuta, per l’appunto, obbligatoria relativamente a materie espressamente previste nelle controversie civili e commerciali, fra cui si annoveravano anche successioni ereditarie, casi di condominio, locazione, comodato e affitto di azienda.
Per tutti questi casi il ricorso al tribunale ordinario andava così a rappresentare l'ultima spiaggia. Prima di intraprendere un’azione legale le parti erano obbligate a rivolgersi ad un Mediatore Civile, iscritto in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia, che entro quattro mesi doveva tentare di conciliare le posizioni per arrivare ad un accordo, evitando quindi il ricorso all’azione legale. Solo in caso di fallimento del tentativo, le parti potevano risolvere la controversia di fronte ad un giudice.
Ora la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.l. 28/2010 per eccesso di delega legislativa, “nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”, come si legge in un comunicato stampa diramato dalla Consulta.
Le motivazioni della decisione della Consulta saranno depositate nelle prossime settimane. Intanto il Ministro della Giustizia Paola Severino non si scompone: "Stavamo già ragionando sulla mediazione con gli avvocati, gli istituti funzionano nel tempo, con la pratica, e questo stava iniziando a funzionare. Rimane comunque quella facoltativa, vorrà dire che punteremo sugli incentivi".
Esprime invece la sua piena soddisfazione l’Oua, l’organismo di rappresentanza politica degli avvocati, per la quale la conciliazione obbligatoria “ha solo alimentato un mercato di scuole di formazione per mediatori e di società di conciliazione nate ad hoc, senza i dovuti criteri di qualità”.
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