mercoledì 28 giugno 2023

Tasso interesse sul mutuo prima casa, la migliore offerta di oggi 28 giugno 2023

 


I tassi di interesse sui mutui oggi 28 giugno 2023

Quanto è il tasso fisso e variabile per un mutuo oggi? Il 28 giugno 2023 i tassi Euribor ed Eurirs, riferimento rispettivamente per i mutui a tasso variabile e fisso, si rivelano praticamente invariati quando non in calo. In particolare:


Qual è la banca che ha il tasso fisso più basso

Considerando i tassi fissi sui mutui prima casa oggi, simuliamo la richiesta di un mutuo trentennale per acquisto prima casa da parte di un impiegato 35enne residente a Milano con un reddito di 2600 euro mensili, per un importo da 100 mila euro su un valore immobile di 200 mila euo. Con questa scelta il miglior tasso fisso sul mutuo prima casa di oggi è il seguente:

Bper Banca, Mutuo promo tasso fisso, Tan 3.25%, Taeg 3.44%, rata del mutuo 435 euro, spese di istruttoria 698 euro, perizia 280 euro.

Il miglior tasso variabile mutuo prima casa oggi

Per lo stesso tipo di simulazione, tra i tassi dei mutui prima casa di oggi troviamo la migliore offerta di mutuo a tasso variabile, che è la seguente:

Banca Sella Mutuo a tasso variabile, Tan 4.20%, Taeg 4.43%, rata 489 euro, istruttoria gratuita, perizia 200 euro.

Calcola la rata del tuo mutuo

Con il simulatore idealista/mutui è possibile calcolare la rata media del mutuo disponibile oggi in banca. Ipotizzando un prezzo dell’immobile di 200 mila euro e un capitale iniziale di 60 mila euro e una richiesta di 140 mila euro da rimborsare in 30 anni, il tasso variabile medio disponibile oggi è di 4,47 per cento con una rata di 706 euro mensili (escluse tasse e spese), per un costo totale inclusi gli interessi di 314.470 euro. Il tasso fisso medio disponibile oggi è invece del 3,60 per cento, con una rata di 636 euro mensili (escluse tasse e spese), per un costo totale inclusi gli interessi di 289.142 euro.

giovedì 8 giugno 2023

Registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate: ecco quello che devi sapere

 


La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate è un’operazione fondamentale nel processo di affitto di un immobile. Grazie a questo passaggio, infatti, il contratto di affitto assume validità, obbligando locatore e conduttore a sottostare a determinate condizioni, nella tutela e nel rispetto dei loro interessi. Ti spieghiamo passo a passo tutto quello che devi sapere sulla registrazione del contratto di locazione, che, come ricordiamo, è obbligatori per i contratti superiori a 30 giorni

Registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate: quando è necessaria?

La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria nei casi in cui la locazione abbia una durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno solare. Pertanto, per gli accordi la cui durata è inferiore ai 30 giorni non sussiste per le parti l’obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. Questo vale sia in caso di registrazione di un contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate ad uso commerciale sia in caso di contratto d’affitto ad uso abitativo.

Naturalmente, quando locatore e conduttore decidono di convenire un accordo, la registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore. In sede di registrazione, è bene accertarsi di allegare al contratto l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE). Infatti, in caso di registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate, l’APE è obbligatoria, pena sanzione. Una volta effettuata la registrazione, l’accordo redatto dalle parti secondo il modello del contratto di affitto scelto è finalmente valido.

Le marche da bollo per la registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate

La registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate prevede il pagamento di alcune imposte a carico di locatore e conduttore, in parti uguali. La prima è l’imposta di bollo, pari a 16 euro (per ogni 100 righe o 4 facciate del contratto), che va applicata su ogni copia del contratto da registrare. Nel caso di registrazione del contratto di locazione online presso l’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo viene calcolata direttamente dal sistema.

La seconda è l’imposta di registro, che varia in base alla tipologia di immobile affittato. Per i contratti pluriennali, quando la tassa viene pagata, al momento della registrazione e per l’intera durata del contratto, questa è pari al 2% del corrispettivo complessivo. Se, invece, viene versata anno per anno, corrisponde al 2% del canone relativo a ciascuna annualità. Ovviamente, chi decide di versare l’imposta di registro per l’intera durata del contratto ha diritto ad uno sconto.

Agenzia delle Entrate e contratto di locazione: la registrazione online

Oggigiorno è possibile effettuare, in completa autonomia, la registrazione del contratto di locazione online presso l’Agenzia delle Entrate. Questa modalità è obbligatoria per i possessori di almeno 10 immobili e per gli agenti immobiliari; è facoltativa per tutti gli altri. Presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto di locazione online è praticabile solo se si è in possesso delle credenziali SPIDCIE (carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi),

Solo con queste, infatti, è possibile effettuare l’accesso a RLI web, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, funzionante sia su pc che smartphone, dal quale si può compilare il modello RLI Agenzia delle Entrate e versare le imposte dovute per la registrazione del proprio contratto di affitto.

La registrazione presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario abilitato

Presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto di locazione può essere fatta per mezzo di un intermediario abilitato o recandosi direttamente presso uno degli uffici dell’ente.

Nel caso in cui ci si affidi ad un intermediario o delegato, quest’ultimo è tenuto a rilasciare una dichiarazione, datata e sottoscritta, con la quale si fa carico della registrazione, del pagamento delle imposte relative ai canoni annuali e dell’esecuzione di eventuali cessioni, proroghe e risoluzioni. La delega può essere conferita ad un altro soggetto tramite compilazione di un apposito modulo che va presentato, nelle modalità previste, per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel.

Nel caso in cui si preferisca effettuare la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate tramite sportello, allora sarà doveroso portare con sé tutta una serie di documenti (modello RLI Agenzia delle Entrate compilato, ricevuta di pagamento dell’imposta di registro, ecc), elencati e consultabili nella pagina online dell’ente.

Registrazione contratto di locazione con cedolare secca presso l’Agenzia delle Entrate: cosa sapere

Quando si decide di effettuare la registrazione del contratto di locazione con cedolare secca presso l’Agenzia delle Entrate, le procedure da seguire e le tempistiche da rispettare per l’operazione rimangono invariate. L’unica cosa che cambia per coloro che effettuano presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto con cedolare secca è l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e di bollo.

Quando, tuttavia, l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; questo significa che imposta di bollo e di registro son dovute e non possono più essere rimborsate.

Registrazione contratto di locazione con garante presso l’Agenzia delle Entrate: i costi

Il proprietario di casa, per tutelare la sua posizione, può optare per il contratto di locazione con garante, o anche fideiussore del locatore, che interviene nei casi in cui il conduttore non ottemperi ai suoi obblighi. Presso l’Agenzia delle Entrate, la registrazione del contratto di locazione con garante comporta un costo aggiuntivo per il locatore, pari allo 0,5% del canone di affitto, con una somma minima di 200 euro.

Tuttavia, se al contratto di locazione con garante viene applicato il regime della cedolare seccanon sono previste imposte aggiuntive per il proprietario per la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate. L’opzione cedolare secca, in questi casi, non è utilizzabile da parte di coloro che affittano immobili per l’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Cosa succede se si effettua la registrazione del contratto di locazione all’Agenzia delle Entrate in ritardo?

Quando la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate viene effettuata in ritardo, locatore e conduttore incorrono in sanzioni dal punto di vista fiscale e civile. Alla mancata registrazione segue, infatti, la dichiarazione di nullità del contratto. Questa determina la possibilità per il conduttore di richiedere indietro i canoni pagati al locatore.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, queste variano in base al tempo trascorso dalla data della mancata registrazione del contratto. Secondo quanto previsto dall’art. 69 D.P.R. n.131/1986, l’omessa registrazione del contratto di locazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di 200€, ridotta dal 60% al 120% nei casi in cui il ritardo non superi i 30 giorni. Ciononostante, la sanzione si riduce se si regolarizza la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, godendo dell’istituto del ravvedimento operoso.

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Ecco alcune informazioni che potrebbero esserti utili per la registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Come registrare contratto affitto 2023?

È possibile registrare un contratto d’affitto utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, è possibile recarsi presso un ufficio territoriale dell’ente oppure affidare la registrazione ad un intermediario abilitato.

Come registrare un contratto di affitto sul sito dell’Agenzia delle Entrate?

Per registrare un contratto di affitto sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare l’applicazione “RLI web”. In alternativa, è possibile utilizzare il software “Contratti di locazione e affitto immobili (RLI)”.

Quanto costa la registrazione di un contratto di affitto all’Agenzia delle Entrate?

Registrare un contratto di affitto presso l’Agenzia delle Entrate prevede il pagamento di due imposte: imposta di bollo e imposta di registro. L’imposta di bollo è pari a 16 euro e si applica a ciascuna copia del contratto di affitto; l’imposta di registro varia in base al tipo di immobile locato. Se si opta per il regime della cedolare secca, le imposte di registrazione del contratto di locazione non sono dovute.

Quanto tempo ci vuole per registrare un contratto di affitto all’Agenzia delle Entrate?

Una volta effettuata la registrazione del contratto di affitto presso l’Agenzia delle Entrate, prima di ottenere la ricevuta con i dati di registrazione tramite email è necessario attendere circa 48 ore.

domenica 26 febbraio 2023

Cessione del credito 2023: le nuove regole dopo la stretta

 

Cessione del credito 2023

Cessione del credito 2023: le nuove regole dopo la stretta

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Cessione del credito 2023: stop a nuove cessioni del credito e sconto in fattura. Salvi i lavori in corso. Ecco le nuove regole dopo il decreto cessioni

Il provvedimento di urgenza emanato dal governo nei giorni scorsi, il dl 11/2023, riscrive completamente le regole sul sconto in fattura e cessione dei crediti per il 2023, con modifiche radicali all’art. 121 del dl rilancio.

Prima di entrare nello specifico della questione, con l’analisi del nuovo articolo 121 e delle nuove regole, ti consiglio di valutare un software che ti supporta nella corretta gestione della pratica e dei lavori edili agevolabili, in modo da essere certo di usufruire dei bonus adeguati e essere sempre in linea con gli aggiornamenti normativi.

Cessione del credito 2023, le modifiche del decreto cessioni

Il dl 11/2023, già ribattezzato come decreto cessioni, definisce le misure urgenti messe in campo dal governo in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del dl 34/2020, riscrivendo le nuove regole per il 2023.

I punti principali del decreto cessioni sono i seguenti:

  1. stop agli enti locali all’acquisto dei crediti da Superbonus;
  2. responsabilità solidale del cessionario;
  3. stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura.

Cessione del credito 2023, stop all’acquisto dei crediti per gli enti locali

Nelle ultime settimane regioni e province si stavano muovendo per provare a sbloccare il mercato dei crediti fiscali, al fine di fare ripartire una seri di cantieri sospesi e rilanciare il settore edilizio.

Il governo introduce un divieto secco per comuni, province e regioni di acquistare crediti derivanti da bonus edilizi. Stando alle parole della Premier e del ministro dell’economia, questa misura sarebbe necessaria per evitare danni più grossi alle casse dello Stato, che rischierebbe di non avere neanche i fondi per la prossima manovra. In particolare, l’art. 1 comma 1 lett. a) prevede che:

ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni […] non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 121.

Responsabilità solidale del cessionario, le nuove regole sulla cessione del credito 2023

Il decreto cessioni prova a sbloccare i crediti cosiddetti incagliati perimetrando la responsabilità solidale del cessionario in caso di truffa o dolo.

Entrando nello specifico, il decreto introduce una serie di documenti per l’esonero della responsabilità dei cessionari.

In particolare, l’art. 1 comma 1 lett. b) prevede che il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso dei seguenti 9 documenti:

  1. titolo edilizio oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).

Questi 9 documenti fanno salvo il cessionario in caso di controlli e responsabilità accertate. Resta comunque da sciogliere il nodo del sequestro  preventivo del credito.

Documenti per esonero responsabilità solidale

Cessione dei crediti 2023, documenti per esonero responsabilità solidale

Stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura

Dal 17 febbraio non è più possibile procedere con la cessione del credito né con lo sconto in fattura per i seguenti interventi (art. 121 c. 2):

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica.

Ricordiamo che bonus verde e bonus mobili già non potevano essere ceduti. Ti ricordo che puoi consultare la tabella aggiornata con tutti i bonus edilizi e le relative regole.

Resta possibile procedere con sconto in fattura/cessione del credito nei seguenti casi:

  1. interventi Superbonus diversi da quelli effettuati dai condomìni (in sostanza le unifamiliari) per i quali sia già stata presentata la CILA-S (CILA-S entro il 16 febbraio 2023);
  2. interventi effettuati dai condomìni per i quali sia stata adottata la delibera assembleare e risulti presentata la CILA-S (entro il 16 febbraio 2023);
  3. interventi di demolizione e ricostruzione per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (entro il 16 febbraio 2023).

Cessione del credito, vecchie regole per ecobonus

A questo punto è lecito chiedersi se non sarà più possibile usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito secondo le regole previgenti al dl 34/2020. In realtà il meccanico di cessione del credito non è stato introdotto dall’art. 121 del decreto rilancio, ma è stato inserito in una delle tante modifiche dal dl 63/2013.

Considerando il fatto che il decreto cessioni modifica solo l’art. 121, si può dedurre che le vecchie regole sono ancora in vigore.

Analizziamo il vecchio impianto normativo.

L’art. 14 del 63/2013 , al comma 2-ter. prevede che:

  • Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell’anno  precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (incapienti, ndr) in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privaticon la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In pratica, gli incapienti, in caso di ecobonus, possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno gli interventi.

Ad essere più precisi, possono esercitare l’opzione i seguenti soggetti:

  • reddito di pensione inferiore a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 €   (art. 11 c.2);
  • reddito di lavoro complessivo da dipendente inferiore a 15.0000 euro  (vedi art. 13 c.1 a);
  • reddito assimilati a quelli di lavoro dipendente fino a 5.500 € (vedi art. 13 c.5 a).

Il punto 3.1. prevede, inoltre, che;

Quindi, nel caso di interventi condominialiristrutturazione di primo livello e fino a 200.000 euro, i condomini possono usufruire dello sconto in fattura, con l’esclusione della possibilità di ulteriori cessioni per il cessionario.

Cessione del credito, vecchie regole per sismabonus

Il dl 63/2013 prevede all’art. 16 comma 1-quinquies. (interventi 75%/85%) che:

  • qualora gli interventi […] siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta […] spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (incremento di una classe di rischio sismico, ndr) e 85% (incremento di 2 o più classi di rischio sismico, ndr). Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privaticon la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In pratica, resta possibile cedere il credito derivante da interventi condominiali che incrementino l’edificio di almeno una la classe di rischio sismico ai fornitori o a soggetti privati (restano espressamente escluse le banche).

Il comma 1-octies. dell’art. 16 prevede che 

  • per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo […]. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

In pratica, per il sismabonus è possibile cedere al fornitore, che può a sua volta cedere ad altro fornitore, senza ulteriore possibilità di cessione.

In definitiva:

  • per ecobonus:
    • gli incapienti possono cedere ai fornitori, con facoltà di successiva cessione (escluse banche);
    • per interventi condominiali fino a 200.000 euro, i condomini possono cedere ai fornitori che possono cedere una sola volta ai loro fornitori;
  • per sismabonus:
    • per interventi condominiali (>1 classe rischio), i condomini possono cedere ai fornitori, con facoltà di successiva cessione (escluse banche);
    • per gli altri interventi antisismici è possibile cedere ai fornitori che possono cedere una sola volta ai loro fornitori.
Cessione del credito vecchie regole

Cessione del credito vecchie regole

La cessione dei crediti consiste nella possibilità in capo al beneficiario di una detrazione fiscale di cedere, dietro opportuno corrispettivo, il credito maturato a seguito del sostenimento di una spesa per lavori edilizi agevolati. In pratica, il contribuente sostiene una spesa per lavori edilizi e matura un credito Irpef (o Ires in alcuni casi), in una percentuale prestabilita rispetto alla spesa sostenuta. Il contribuente può utilizzare il credito in maniera diretta, compensando le proprie imposte nei confronti del fisco oppure può scegliere di cedere il suo credito a una terza persona. In tal caso, il contribuente è detto “cedente” e il soggetto che riceve il credito è detto “cessionario“.

L’art. 121 ha dato la possibilità di cedere il credito a chiunque, anche alle banche o agli istituti di credito. Inizialmente era possibile procedere ad un numero illimitato di cessioni; successivamente, a seguito del dl antifrodi del novembre 2021 e della legge di Bilancio 2022, il numero di cessioni è stato fortemente ridimensionato e sono subentrate anche cessioni qualificate.

Nell’immagine successiva sono riportate le cessioni attualmente possibili per gli interventi avviati prima del 16 febbraio 2023.

Quinta cessione del credito

Cessione del credito

Cessione dei crediti, il video