giovedì 3 luglio 2025
Norme anti occupazione più severe con il decreto Sicurezza, fino a 7 anni di carcere
Con 109 voti favorevoli, 69 e un astenuto l’Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto Sicurezza che, tra altre, contiene novità che riguardano le misure per contrastare le occupazioni abusive di abitazioni. L’approvazione del testo di 39 articoli, già approvato dalla Camera, dà il via libera definitivo sul provvedimento che doveva essere convertito in legge entro il 10 giugno. Scopriamo cosa cambia in materia di occupazioni di immobili.
Cosa cambia in materia di occupazioni
Il decreto Sicurezza appena approvato introduce un nuovo articolo nel codice penale (634-bis), che va a colpire, con pene inasprite, chi occupi – tramite raggiro o violenza – una abitazione in maniera indebita e fuori dalla sua proprietà.
Lo stesso decreto Sicurezza, inoltre, interviene anche per introdurre una nuova procedura accelerata per far rientrare in pieno possesso dell’immobile occupato il legittimo proprietario. Come? Nel testo è prevista anche la pratica di sgombero immediato in caso di abitazione principale.
Un nuovo reato anti occupazione
Entrando più nel dettaglio, con l’articolo 10 del decreto Sicurezza viene introdotto nel codice reato il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. Si tratta dell’art. 634-bis, che configura una fattispecie specifica per sanzionare chi - con violenza, minaccia, artifizi o raggiri - occupa o impedisce l’accesso a un immobile ad uso abitativo legittimamente detenuto da altri.
Il delitto è punito con la reclusione da due a sette anni. È prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, e anche se è commesso su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Inoltre, la norma colpisce anche a chi coopera o trae vantaggio economico dall’occupazione.
Cosa cambia per gli sgomberi?
Novità anche in tema di sgomberi. Con l’introduzione dell’art. 321-bis del codice di procedura penale, infatti, si stabilisce che nel caso di denuncia per occupazione abusiva, il giudice, in caso di richiesta del PM, può ordinare lo sgombero con decreto motivato, anche nella fase preliminare all’azione penale.
Se l’occupazione abusiva colpisce una prima casa, infatti, la norma stabilisce che gli ufficiali di polizia giudiziaria si rechino immediatamente in loco per disporre il tempestivo rilascio dell’immobile se vi sono motivi fondati per ritenere l’occupazione arbitraria. Se l’occupante oppone resistenza o si rifiuta, si procede coattivamente su autorizzazione del PM, anche per via telematica.
Si prevede che il verbale redatto dagli agenti venga trasmesso al pubblico ministero entro 48 ore, una volta ricevuto anche il PM ha 48 ore di tempo per chiedere la convalida al giudice, il quale è chiamato a decidere entro dieci giorni. In caso di mancata pronuncia nei termini, la reintegrazione perde efficacia.
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