Impianto fotovoltaico, per l’autorizzazione non vale il silenzio assenso
/di Giuseppe De LucaPer l’autorizzazione degli impianti fotovoltaici che superano una certa potenza non vale il silenzio assenso ma occorre un provvedimento espresso. I chiarimenti del CdS
Con la sentenza n. 7384/2021 il Consiglio di Stato ci spiega quali siano le procedure corrette per l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza superiore per il quale occorre ottenere un’autorizzazione apposita.
Il caso
Una società agricola chiedeva un permesso di costruire per installare un impianto fotovoltaico.
L’impianto che doveva sorgere in zona agricola, prevedeva pannelli fotovoltaici di potenza pari a kw 999,60.
Successivamente il Comune comunicava l’improcedibilità della domanda presentata per:
- trasferimento della competenza al rilascio del titolo autorizzativo in capo alla Provincia, a seguito dell’entrata in vigore del dm 6 agosto 2010 (Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare);
- richiesta d’integrazione documentale.
La società, quindi, si attivava per l’invio delle molteplici comunicazioni richieste per il buon fine della pratica di autorizzazione, ma non ricevendo alcuna risposta dal Comune, decideva di diffidare l’Ente a rilasciare un espresso titolo autorizzativo, poiché riteneva ormai formatosi il silenzio assenso sulla domanda per decorrenza del termine di legge.
La questione, quindi, sfociava prima in un ricorso al Tar (che lo respingeva) e poi in ricorso in appello presso il CdS.
Il silenzio assenso
Il CdS ricorda che ai sensi dell’art. 20 (Silenzio assenso), comma 4, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalle leggi n. 15 e n. 80 dell’anno 2005, l’istituto del silenzio assenso, previsto genericamente dal comma 1 del medesimo articolo per i “procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi“, risulta NON applicabile agli atti e procedimenti riguardanti:
- il patrimonio culturale e paesaggistico,
- l’ambiente,
- la difesa nazionale,
- la pubblica sicurezza e l’immigrazione,
- la salute e la pubblica incolumità,
inoltre non è applicabile:
- ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali;
- ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza;
- agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada chiariscono quindi che in merito ai provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti da energie rinnovabili (art. 12 dlgs n. 387 del 2003) ai fini dell’autorizzazione, è sempre richiesta l’adozione di un provvedimento espresso non potendo trovare applicazione l’istituto del silenzio assenso.
Ne consegue che, alla luce del criterio cronologico che regola la successione nel tempo tra due norme generali (art. 15 cod. civ.), l’istituto procedimentale del silenzio assenso non può trovare applicazione nel caso di specie, in ragione della deroga prevista dal citato comma 4 dell’art. 20 per la materia della tutela ambientale.
In conclusione, a parere del CdS il diniego impugnato deve essere ritenuto legittimamente adottato in forza di un potere non ancora consumatosi.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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